domenica 4 gennaio 2009
RISCHIO AMIANTO: GIURISDIZIONE DEL TAR
Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al rischio amianto. Pubblichiamo la sentenza Consiglio di Stato n. 4040 del 2007 e la relativa nota
La sentenza segue un orientamento del Consiglio di Stato che devolve al Giudice Amministrativo, relativamente ad una controversia sulla legittimità o meno di un atto di indirizzo con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio amianto, la giurisdizione ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257. In particolare il Consiglio di Stato con la decisione numero 4040 del 19 luglio 2007 statuisce e ribadisce che :
- L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto). Per cui si tratta di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali.
In relazione al caso di specie non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì si è in presenza di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Per tali motivazioni la statuizione spetta al Giudice Amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4040/2007
Reg.Dec.
N. 5616 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5616/2002 proposto da E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. L. S. V., dall’avv. E. R. e dall’avv. M. P. ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. P. da P. n. 19, presso lo studio dell’ultimo;
contro
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
l’Istituto Nazionale del Lavoro e della Previdenza Sociale-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. R. e dall’avv. N. V. ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni del Lavoro-INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. C. e dall’avv. G. De F. ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III bis, 8 maggio 2002, n. 4014;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella;
Uditi l´Avv. De F., l’Avv. R., l’Avv. P. e l’Avv. dello Stato M.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi ad oggetto il quadro espositivo all’amianto dei dipendenti di stabilimenti petrolchimici ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui agli art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificati dalla legge n. 271/1993”.
La società E. appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono il Mistero e gli enti previdenziali costituiti.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive..
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Oggetto del presente giudizio è un atto denominato “di indirizzo”, dichiarativo del quadro espositivo all’amianto dell’azienda in oggetto, da valere esclusivamente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/92.
Si tratta di un atto con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257.
Il Consiglio è chiamato, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 1034/1971, allo scrutinio della sola questione della giurisdizione, dovendo rinviare l’esame di merito e delle ulteriori eccezioni al giudice del rinvio.
3. La Sezione, confermando l’orientamento già espresso con la decisione resa sul ricorso n. 10649/2002, reputa sussistente la giurisdizione amministrativa.
L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto).
Si tratta, dunque, di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali.
Non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Va soggiunto che la contestazione ha come oggetto principale la legittimità della statuizione amministrativa asseritamente lesiva, di talché non è utilmente invocabile il potere di disapplicazione spettante, in via incidentale al GO, ai sensi dell’art. 5 della LAC.
4. In conclusione, l’appello deve essere accolto.
Consegue l’annullamento con rinvio al Giudice di prime cure ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 35 della L. n. 1034/1971.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed annulla la sentenza appellata con rinvio al Primo Giudice.
La presente decisione sarà eseguita dall´Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l´intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
FRANCESCO CARINGELLA VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...19/07/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)