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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 19 dicembre 2008
Ambiente lavorativo insalubre: quali conseguenze? Il Tar del Friuli Venezia Giulia si è espresso sulla sussistenza, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, del potere degli Ispettori del lavoro di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione. A tale scopo, hanno ribadito i Giudici, non è necessaria una puntuale attività istruttoria, essendo sufficiente la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose. ------- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) N. 00362/2008 REG.SEN. N. 00709/2001 REG.RIC. ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 709 del 2001, proposto da: Siap Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Piccaglia e Ezio Trampus, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Coroneo 31/2; contro Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorina Colo´, con domicilio eletto presso la stessa,. in Pordenone, c/o A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"; "; per l´annullamento, previa sospensione dell´efficacia, del verbale di Ispezione, Prescrizione e Disposizioni dd. 30.10.2001, n. 661 recante disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l´atto di costituzione in giudizio di Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell´udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. - La ricorrente Società impugna il verbale d’ispezione, prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro n. 661/01, con cui l’A.S.S. n. 6 ha imposto di integrare il programma delle misure atte a migliorare i livelli di sicurezza, previa eliminazione delle riscontrate immissioni, tramite impianto centralizzato di aspirazione ed espulsione di fumi e nebbie d’olio di lavorazione. Contro l’atto la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione dell’art. 10 del D.P.R. 520/55. Carenza di presupposti e sviamento. 2) Carenza di istruttoria e motivazione. 3) Violazione di legge e falsità del presupposto. 2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione. In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per omessa notifica al Presidente della Giunta regionale. 3. - All’odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato non sussistere più interesse alla definizione del giudizio. 4. - La resistente A.S.S. n. 6 ne prende atto, ma insiste - previa valutazione di soccombenza virtuale - per la condanna alla rifusione delle spese processuali. 5. - Il ricorso non è fondato: invero, da un lato, va osservato che sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino, come nel caso di specie, che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; dall’altro che, a tale scopo, non è necessaria una puntuale (ed ulteriore) attività istruttoria, essendo sufficiente (per poter dettare prescrizioni ad hoc) la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose, come risulta dal provvedimento impugnato che elenca dettagliatamente le carenze igieniche riscontrate e la insufficiente manutenzione dei macchinari. L’infondatezza del ricorso e, quindi, la sua virtuale reiezione, comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che pare equo quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a.. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente A.S.S. n. 6 le spese e competenze di causa, quantificate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l´intervento dei Magistrati: Vincenzo Antonio Borea, Presidente Vincenzo Farina, Consigliere Rita De Piero, Consigliere, Estensore L´ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/06/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO |
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