lavoroprevidenza

venerdì 19 dicembre 2008

Ambiente lavorativo insalubre: quali conseguenze?

Il Tar del Friuli Venezia Giulia si è espresso sulla sussistenza, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, del potere degli Ispettori del lavoro di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione.

A tale scopo, hanno ribadito i Giudici, non è necessaria una puntuale attività istruttoria, essendo sufficiente la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

N. 00362/2008 REG.SEN.
N. 00709/2001 REG.RIC.


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 709 del 2001, proposto da: Siap Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Piccaglia e Ezio Trampus, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro

Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorina Colo´, con domicilio eletto presso la stessa,. in Pordenone, c/o A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"; ";

per l´annullamento, previa sospensione dell´efficacia, del verbale di Ispezione, Prescrizione e Disposizioni dd. 30.10.2001, n. 661 recante disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio di Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente Società impugna il verbale d’ispezione, prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro n. 661/01, con cui l’A.S.S. n. 6 ha imposto di integrare il programma delle misure atte a migliorare i livelli di sicurezza, previa eliminazione delle riscontrate immissioni, tramite impianto centralizzato di aspirazione ed espulsione di fumi e nebbie d’olio di lavorazione.
Contro l’atto la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 10 del D.P.R. 520/55. Carenza di presupposti e sviamento.
2) Carenza di istruttoria e motivazione.
3) Violazione di legge e falsità del presupposto.

2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per omessa notifica al Presidente della Giunta regionale.

3. - All’odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato non sussistere più interesse alla definizione del giudizio.

4. - La resistente A.S.S. n. 6 ne prende atto, ma insiste - previa valutazione di soccombenza virtuale - per la condanna alla rifusione delle spese processuali.

5. - Il ricorso non è fondato: invero, da un lato, va osservato che sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino, come nel caso di specie, che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; dall’altro che, a tale scopo, non è necessaria una puntuale (ed ulteriore) attività istruttoria, essendo sufficiente (per poter dettare prescrizioni ad hoc) la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose, come risulta dal provvedimento impugnato che elenca dettagliatamente le carenze igieniche riscontrate e la insufficiente manutenzione dei macchinari.

L’infondatezza del ricorso e, quindi, la sua virtuale reiezione, comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che pare equo quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente A.S.S. n. 6 le spese e competenze di causa, quantificate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa..

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l´intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L´ESTENSORE
IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO




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