lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 20 novembre 2008

TRASFERIMENTO E MISSIONE

La disposizione di cui all´art. 81, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121 ha come destinatari gli appartenenti alle forze di polizia secondo la definizione contenuta nell´art. 16 della medesima legge che include, in tale ambito, oltre la Polizia di Stato, l´Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato.

T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 17 marzo 2008, n. 301
Nota di Rocchina Staiano

Svolgimento del processo - Motivi della decisione. - Con atto notificato il 18 ottobre 1999, il ricorrente, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero lo ha trasferito d´autorità dalla Casa circondariale di Livorno a quella di Pisa, a seguito dell´accettazione di candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale del comune di Livorno; nello stesso atto, il ricorrente chiedeva la reintegrazione nel proprio posto di lavoro presso la Casa circondariale di Livorno.
Respinta la domanda cautelare, questo Tribunale ha emesso ordinanza istruttoria per verificare la sussistenza dell´interesse a ricorrere e il ricorrente ha depositato una memoria con cui riafferma l´interesse alla definizione della controversia, chiedendo, per la prima volta, il risarcimento del danno conseguente al trasferimento impugnato, individuato nel mancato percepimento della indennità di missione dal 6.7.1999 al 13.10.2004, da quantificarsi previa CTU.
Costituitasi in giudizio, l´amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Il ricorso è infondato.
Avverso l´atto impugnato, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 28 della legge n. 265/99, che configurerebbero una fattispecie diversa da quella oggetto del decreto opposto.
L´art. 81, comma 2, della legge 1 aprile 1981 n. 121 dispone che "Gli appartenenti alle forze di polizia candidati alle elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell´accettazione della candidatura; per la durata della campagna elettorale possono svolgere attività politica e di propaganda, a di fuori dell´ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell´ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse".
La giurisprudenza ha precisato che la norma citata ha come destinatari gli appartenenti alle forze di polizia secondo la definizione contenuta nell´art. 16 della medesima legge n. 121 che include, in tale ambito, oltre la Polizia di Stato, l´Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato (Cons. St., Sez. VI, 19 dicembre 1991 n. 1222; Consiglio Stato , Sez. IV, 04 settembre 1996 , n. 1019 che ha precisato che, in tal caso, non si ha diritto al trattamento economico di missione in quanto non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, poiché il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell´amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge).
L´art. 19 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali), richiamato dal ricorrente, si riferisce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che (nella loro qualità di amministratori locali) non possono essere soggetti a trasferimenti durante l´esercizio del mandato.
Osserva il Collegio che le disposizioni di cui all´art. 18 legge n. 121/81 rivestono natura di norme speciali rispetto a quelle di cui alla legge n. 265/1999 ed hanno lo scopo di evitare che il soggetto, appartenente alle forze di polizia, già candidato alle lezioni, si trovi subito dopo ad esercitare la propria attività nel territorio nel quale ha svolto attività politica e di propaganda, a tutela del principio di imparzialità degli organi di polizia.
Il provvedimento impugnato è stato, dunque, legittimamente emesso in applicazione della norma da ultimo citata.
La domanda di risarcimento del danno, oltre che infondata, è anche inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta con atto non notificato.
Il ricorso, conclusivamente, va in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile; spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.

 
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