giovedì 20 novembre 2008
TRASFERIMENTO E MISSIONE
La disposizione di cui all´art. 81, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121 ha come destinatari gli appartenenti alle forze di polizia secondo la definizione contenuta nell´art. 16 della medesima legge che include, in tale ambito, oltre la Polizia di Stato, l´Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato.
T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 17 marzo 2008, n. 301
Nota di Rocchina Staiano
Svolgimento del processo - Motivi della decisione. - Con atto notificato il 18 ottobre 1999, il ricorrente, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero lo ha trasferito d´autorità dalla Casa circondariale di Livorno a quella di Pisa, a seguito dell´accettazione di candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale del comune di Livorno; nello stesso atto, il ricorrente chiedeva la reintegrazione nel proprio posto di lavoro presso la Casa circondariale di Livorno.
Respinta la domanda cautelare, questo Tribunale ha emesso ordinanza istruttoria per verificare la sussistenza dell´interesse a ricorrere e il ricorrente ha depositato una memoria con cui riafferma l´interesse alla definizione della controversia, chiedendo, per la prima volta, il risarcimento del danno conseguente al trasferimento impugnato, individuato nel mancato percepimento della indennità di missione dal 6.7.1999 al 13.10.2004, da quantificarsi previa CTU.
Costituitasi in giudizio, l´amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Il ricorso è infondato.
Avverso l´atto impugnato, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 28 della legge n. 265/99, che configurerebbero una fattispecie diversa da quella oggetto del decreto opposto.
L´art. 81, comma 2, della legge 1 aprile 1981 n. 121 dispone che "Gli appartenenti alle forze di polizia candidati alle elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell´accettazione della candidatura; per la durata della campagna elettorale possono svolgere attività politica e di propaganda, a di fuori dell´ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell´ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse".
La giurisprudenza ha precisato che la norma citata ha come destinatari gli appartenenti alle forze di polizia secondo la definizione contenuta nell´art. 16 della medesima legge n. 121 che include, in tale ambito, oltre la Polizia di Stato, l´Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato (Cons. St., Sez. VI, 19 dicembre 1991 n. 1222; Consiglio Stato , Sez. IV, 04 settembre 1996 , n. 1019 che ha precisato che, in tal caso, non si ha diritto al trattamento economico di missione in quanto non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, poiché il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell´amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge).
L´art. 19 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali), richiamato dal ricorrente, si riferisce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che (nella loro qualità di amministratori locali) non possono essere soggetti a trasferimenti durante l´esercizio del mandato.
Osserva il Collegio che le disposizioni di cui all´art. 18 legge n. 121/81 rivestono natura di norme speciali rispetto a quelle di cui alla legge n. 265/1999 ed hanno lo scopo di evitare che il soggetto, appartenente alle forze di polizia, già candidato alle lezioni, si trovi subito dopo ad esercitare la propria attività nel territorio nel quale ha svolto attività politica e di propaganda, a tutela del principio di imparzialità degli organi di polizia.
Il provvedimento impugnato è stato, dunque, legittimamente emesso in applicazione della norma da ultimo citata.
La domanda di risarcimento del danno, oltre che infondata, è anche inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta con atto non notificato.
Il ricorso, conclusivamente, va in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile; spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.