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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 3 novembre 2008
SERVIZI ESTERNI E GUARDIA DI FINANZA: QUALE INDENNITA’? Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1195, nota di Rocchina Staiano Il personale della Guardia di finanza, in virtù dell´art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, potrà usufruire dell´indennità per servizi esterni, sempre che i servizi siano organizzati sulla base di formali ordini di servizio con la puntuale indicazione dei turni. Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Un folto gruppo di finanzieri di stanza presso il Comando Nucleo di Polizia tributaria di Ostini, Tenenza di Fasano, Brigata Torre Canne, ha chiesto all´allora Ministero delle Finanze la corresponsione della cd. indennità per servizi esterni, istituita ai sensi dell´art. 12 DPR 5 giugno 1990, n. 147, estesa al personale della Guardia di Finanza prima dall´art. 42 del DPR n. 395 del 1995 e poi dall´art. 50 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, rideterminata nella misura dagli artt. 19 del DPR n. 140 del 2001 e 48 del DPR n. 164 del 2002. 2. L´amministrazione non si è pronunciata sul richiesto beneficio economico. 3. Introdotto ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sez. III di Lecce, quest´ultimo, con sentenza n. 459/05 ha accolto la domanda di corresponsione dell´indennità nella considerazione che i ricorrenti hanno prestato servizi giornalieri esterni organizzati in turni già da un periodo precedente al 1/7/90, con riconoscimento del diritto alla maggior somma fra interessi e rivalutazione. 4. Con ricorso ritualmente notificato il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, contestando puntualmente le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, e preliminarmente denunciando l´inammissibilità del ricorso introduttivo per la presenza di situazioni variegate e differenziate rispetto a ciascun ricorrente e per la indeterminatezza della misura della indennità per servizi esterni richiesta. 5. Deve essere preliminarmente accolta la censura di inammissibilità del ricorso di I grado. Invero, tenuto conto che il servizio esterno che dà diritto allo speciale compenso, in base alle norme di settore, deve avvenire sulla base di ordini formali di servizio, deve riguardare turni ben precisi e deve essere ricompreso nelle particolari ipotesi stabilite dagli artt. 9 e 42 del DPR n. 395 del 1995 (cfr. Cons, Stato, IV sez. n. 3583/05; III sez. n. 2434/02 e 1252/97); tenuto, altresì conto che la ratio legis sottesa all´intervento normativo in oggetto è nel senso che l´indennità vada a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio, ma con il duplice limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza assume carattere esterno e che, in ogni caso, deve trattarsi di attività non occasionale o sporadica(cfr. dec. n. 3853/05 cit.); considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di I grado non ha offerto specificazioni in ordine alle circostanze suddette, limitandosi ad affermare che i ricorrenti avevano prestato servizi esterni organizzati in turni per i quali non era stato corrisposto il supplemento giornaliero dell´indennità d´istituto, né ha specificato, rispetto a ciascun ricorrente, le circostanze da cui desumere la reale consistenza della pretesa; ritenuto che è inammissibile il ricorso che non dia indicazione dei motivi su cui si fonda la pretesa, con specificazione delle circostanze da cui possa desumersi la portata della medesima e ciò non solo per dar modo alla parte intimata di poter svolgere adeguatamente le proprie difese, ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso fare valere(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 3891/03; V Sez., n. 2715/04); ritenuto che, nella fattispecie, il ricorso introduttivo, in ragione della sua assoluta genericità, non testimonia le circostanze a sostegno della pretesa azionata ed è, quindi, inammissibile; ritenuto che, per le suesposte considerazioni, l´appello vada accolto e che, per l´effetto, vada dichiarato inammissibile il ricorso di I grado; ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico dei soccombenti nella misura complessiva di Euro 5000,00. P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l´effetto, dichiara inammissibile il ricorso di I grado. Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro 5000,00. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa. |
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