lavoroprevidenza

lunedì 3 novembre 2008

SERVIZI ESTERNI E GUARDIA DI FINANZA: QUALE INDENNITA’?

Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1195, nota di Rocchina Staiano

Il personale della Guardia di finanza, in virtù dell´art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, potrà usufruire dell´indennità per servizi esterni, sempre che i servizi siano organizzati sulla base di formali ordini di servizio con la puntuale indicazione dei turni.

Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Un folto gruppo di finanzieri di stanza presso il Comando Nucleo di Polizia tributaria di Ostini, Tenenza di Fasano, Brigata Torre Canne, ha chiesto all´allora Ministero delle Finanze la corresponsione della cd. indennità per servizi esterni, istituita ai sensi dell´art. 12 DPR 5 giugno 1990, n. 147, estesa al personale della Guardia di Finanza prima dall´art. 42 del DPR n. 395 del 1995 e poi dall´art. 50 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, rideterminata nella misura dagli artt. 19 del DPR n. 140 del 2001 e 48 del DPR n. 164 del 2002.
2. L´amministrazione non si è pronunciata sul richiesto beneficio economico.
3. Introdotto ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sez. III di Lecce, quest´ultimo, con sentenza n. 459/05 ha accolto la domanda di corresponsione dell´indennità nella considerazione che i ricorrenti hanno prestato servizi giornalieri esterni organizzati in turni già da un periodo precedente al 1/7/90, con riconoscimento del diritto alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
4. Con ricorso ritualmente notificato il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, contestando puntualmente le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, e preliminarmente denunciando l´inammissibilità del ricorso introduttivo per la presenza di situazioni variegate e differenziate rispetto a ciascun ricorrente e per la indeterminatezza della misura della indennità per servizi esterni richiesta.
5. Deve essere preliminarmente accolta la censura di inammissibilità del ricorso di I grado.
Invero, tenuto conto che il servizio esterno che dà diritto allo speciale compenso, in base alle norme di settore, deve avvenire sulla base di ordini formali di servizio, deve riguardare turni ben precisi e deve essere ricompreso nelle particolari ipotesi stabilite dagli artt. 9 e 42 del DPR n. 395 del 1995 (cfr. Cons, Stato, IV sez. n. 3583/05; III sez. n. 2434/02 e 1252/97);
tenuto, altresì conto che la ratio legis sottesa all´intervento normativo in oggetto è nel senso che l´indennità vada a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio, ma con il duplice limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza assume carattere esterno e che, in ogni caso, deve trattarsi di attività non occasionale o sporadica(cfr. dec. n. 3853/05 cit.);
considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di I grado non ha offerto specificazioni in ordine alle circostanze suddette, limitandosi ad affermare che i ricorrenti avevano prestato servizi esterni organizzati in turni per i quali non era stato corrisposto il supplemento giornaliero dell´indennità d´istituto, né ha specificato, rispetto a ciascun ricorrente, le circostanze da cui desumere la reale consistenza della pretesa;
ritenuto che è inammissibile il ricorso che non dia indicazione dei motivi su cui si fonda la pretesa, con specificazione delle circostanze da cui possa desumersi la portata della medesima e ciò non solo per dar modo alla parte intimata di poter svolgere adeguatamente le proprie difese, ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso fare valere(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 3891/03; V Sez., n. 2715/04);
ritenuto che, nella fattispecie, il ricorso introduttivo, in ragione della sua assoluta genericità, non testimonia le circostanze a sostegno della pretesa azionata ed è, quindi, inammissibile;
ritenuto che, per le suesposte considerazioni, l´appello vada accolto e che, per l´effetto, vada dichiarato inammissibile il ricorso di I grado;
ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico dei soccombenti nella misura complessiva di Euro 5000,00.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l´effetto, dichiara inammissibile il ricorso di I grado.
Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro 5000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.


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