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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 7 luglio 2008

VALUTARE IL MERITO

Articolo del Prof. Sergio Sabetta
In un recente articolo sul “Sole 24 ore” (F.Baldizzoni, Un’agenzia per il merito, 15, n. 156 – 7/6/2008) si parla della questione morale nel nostro sistema universitario e della necessità di punire i comportamenti irresponsabili con la sottrazione di risorse, nasce tuttavia il problema della valutazione perno su cui ruota qualsiasi redistribuzione meritocratica dei finanziamenti.

Ci si augura l’istituzione di una agenzia ad hoc, con il coinvolgimento di valutatori stranieri dotati di prestigio ed autonomia che, essendo espressione di vaste comunità internazionali, ostacolino pratiche e accordi collusivi.
Anche nel recente Piano Industriale della P.A. si rincorre più volte il termine di valutazione della dirigenza, quale differenziazione legata al merito per le retribuzioni di risultato, lo stesso dicasi per l’accesso meritocratico alla dirigenza stessa e per tutto il personale pubblico in generale sia relativamente ai premi che alla carriera.
Viene a riproporsi, tuttavia, il problema di una corretta valutazione da affidare a strutture estranee e impermeabili alle varie consorterie.
Di fronte agli aggrovigliati rapporti conflittuali propri della società italiana riflessa nella P. A., si fa ricorso nuovamente al concetto che sta alla base dell’istituto medievale del podestà, adottato tra il XII e il XIII secolo dai vari liberi comuni italiani ed esteso alla Provenza.
Questi diventava arbitro imparziale, superiore alle fazioni, libero di amministrare e giudicare senza preconcetti e vincoli di sorta. Nonostante alcuni buoni risultati non si poteva pretendere da uno straniero, spesso male informato e non secondato, la capacità di pacificare e ben governare secondo giustizia, tanto più che le discordie e gli intrighi continuavano mentre gli esclusi dal governo premevano con impazienza senza accettare tempi.
Il sistema decadde già a partire dalla metà del XIII secolo e si organizzarono specie di sottogoverni appoggiati alle corporazioni di mestiere già esistenti, che progressivamente sottrassero l’effettivo potere ai governi comunali, fino a sostituirli con governi che presero il nome di governi del “popolo” anche se si trattava del popolo “grasso”, borghese, e non del popolo “magro”, costituito da popolani.
Vi è pertanto in questa proposta una sfiducia latente sulle nostre capacità di evitare la rissosità e le cordate, secondo il nostro atavico piacere di dividersi in fronti contrapposti utili alla democrazia ma estremamente destabilizzanti e soffocanti in un sistema amministrativo pubblico il cui fine è la collettività.
Non sono pertanto le sole pure soluzioni tecniche a permettere la valutazione, bensì la coscienza delle funzioni da parte dei valutatori e la loro impenetrabilità organizzativa agli inevitabili scambi proposti, circostanza che può avvenire esclusivamente a seguito di una forte indipendenza di questi organi dai vari interessi settoriali coinvolti nella gestione della P. A., senza possibilità di immediati reincarichi.

Bibliografia

• R. S. Lopez, La nascita dell’Europa. Secoli V – XIV, Einaudi 1966.


 
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