lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 27 giugno 2008

INDENNITÀ DI FREQUENZA IN FAVORE DI MINORI INVALIDI DI ANNI DICIOTTO

Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 28 maggio 2008, n. 13985. (Cesira Cruciani)

La Suprema Corte con la sentenza del 28 maggio 2008, sezione lavoro, n. 13985, ha stabilito che l’indennità di frequenza in favore dei minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990, spetta per tredici mensilità e la tredicesima dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore.

Con ricorso al Tribunale di Brindisi, i genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, richiedevano la condanna dell’INPS al pagamento del rateo di tredicesima dell’indennità di frequenza concessa alla figlia minorenne per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001. Il Tribunale rigettava la domanda.

L’appello dei genitori, cui resisteva l’INPS, veniva accolto dalla Corte di Appello di Lecce, i giudici di secondo grado ritenevano che il richiamo operato dall’art. 1 della legge 289/90 all’art. 13 della legge n. 118 del 1971 valesse come comprensivo della tredicesima mensilità, richiamavano a conferma della loro interpretazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992, che aveva equiparato la frequenza alla incollocabilità per l’invalido maggiorenne che frequenta la scuola.

L’INPS ricorre in Cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1 e segg. della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e vizio di motivazione, l’indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie, sostiene la difesa, che hanno la necessità di sottoporre i minori a cure o trattamenti riabilitativi o farli frequentare una scuola, è quindi una prestazione temporanea, correlata alla effettiva durata del corso o del trattamento, come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 1 della legge. Indennità di frequenza diverso dall’assegno di invalidità, che ha lo scopo di assicurare un reddito continuo e permanente a quei soggetti maggiorenni che, a causa di una ridotta capacità lavorativa, non sono in grado di procurarsi le necessarie risorse economiche. Il legislatore nel rapportare l’indennità mensile di frequenza all’assegno di invalidità di cui all’art. 13 della legge n. 118/71, non ha previsto l’erogazione per tredici mensilità.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso proposto dall’INPS, osservando che, seppur innegabile la diversità di funzione fra l’assegno di invalidità civile e l’indennità mensile di frequenza, quest’ultima è concessa ai minori invalidi per: a) ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o centri diurni, b) la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado; c) la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori invalidi. Si tratta di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l’istruzione scolastica, una formazione professionale. L’assegno di invalidità, prosegue la Corte, ha invece la funzione di alleviare lo stato di bisogno economico degli invalidi civili in età lavorativa che abbiano una determinata riduzione della capacità lavorativa.

“L’indennità di frequenza, concessa dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 ai minori di anni 18 che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1, è di importo pari all’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971, e quindi va corrisposta per tredici mensilità. Il fatto che tale indennità sia limitata alla reale durata del trattamento e del corso comporta che la stessa, nel caso di trattamenti o corsi di durata inferiore ai dodici mesi, va corrisposta per tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso scolastico o di formazione, secondo la regola di cui all’art. 2, comma 3, della legge”.



 
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