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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 15 maggio 2004
Brevi riflessioni sul conferimento di mansioni superiori nell impiego pubblico del dott. Luca Busico La materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è regolata dall’art.52 del D.lgs. n. 165/2001, che ha riprodotto l’art.56 del D.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art.25 del D.lgs. n. 80/1998 e successivamente modificato dall’art.15 del D.lgs. n. 387/1998. Nel presente scritto non si intende procedere all’analisi completa ed esaustiva della materia (1), ma soltanto ad alcune riflessioni, anche alla luce di quanto avviene nella prassi concreta. L’art.52 del D.lgs. n. 165/2001 al comma 2 indica le ipotesi in cui è consentita l’adibizione a mansioni superiori, ma prima di delinearle provvede a due importanti precisazioni. Anzitutto è imprescindibile la sussistenza di obiettive esigenze di servizio, che devono essere esplicitamente indicate nell’atto di assegnazione. Inoltre il conferimento può avvenire solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Premessi tali requisiti comuni, vengono quindi individuati e descritti analiticamente i due casi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori. Il primo è quello della vacanza del posto in organico, che consente l’assegnazione di mansioni superiori per un periodo non superiore a sei mesi prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di adibizione alle predette mansioni. La dottrina (2), pur sottolineando l’opportunità della previsione di tale termine, evidenzia come la stessa sia in parte inficiata dall’assenza di uno specifico meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza. E’ ovvio che la suddetta procedura è aperta a tutti gli altri dipendenti di pari qualifica e che non sussiste (o non dovrebbe sussistere) alcun automatismo per il quale il vincitore debba necessariamente essere il soggetto che ha ricoperto con mansioni superiori il posto vacante. Il secondo è quello della sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con l’eccezione dell’assenza per ferie. Le due ipotesi sopra descritte sono tassative e non interpretabili estensivamente, come si ricava dal comma 5, che dispone che l’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 è nulla. Il comma 5, inoltre, al fine di rafforzare tale carattere di tassatività, prevede la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti per i conseguenti maggiori oneri. La sommaria analisi della disciplina normativa evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come l’assegnazione di mansioni superiori debba avere il carattere dell’eccezionalità, nonché della temporaneità e della provvisorietà, ma nella prassi concreta i rigorosi limiti fissati dalla legge spesso vengono allegramente elusi ed aggirati. In molti casi il conferimento di mansioni superiori avviene a seguito di un’intesa tra il responsabile di una struttura ed un dipendente, pur difettando le obiettive esigenze di servizio, nonché la vacanza del posto. L’intesa tra responsabile e dipendente contiene anche l’impegno da parte del primo a far superare al secondo la successiva procedura selettiva per la copertura del posto, nella quale gli altri candidati partono in posizione di svantaggio, non potendo servirsi del titolo di aver già ricoperto il posto messo a concorso. L’assegnazione di mansioni superiori diventa quindi la scorciatoia per ottenere la progressione in carriera a danno dei colleghi meno avvezzi a concludere accordi con i responsabili delle strutture. Tale modo di procedere è veramente grave e contrario ai principi enunciati dall’art.97 della Costituzione Repubblicana di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione pubblica, poiché il maggior esborso di danaro a favore del dipendente assegnatario di mansioni superiori in assenza dei requisiti previsti dalla legge grava sull’intera collettività. Chi paga non è un capitalista con il proprio danaro, ma un’amministrazione pubblica, il patrimonio della quale noi tutti miriamo a costituire attraverso il pagamento dei tributi che ci vengono imposti. Ne consegue che ogni eccesso ed ogni abuso nel conferimento di mansioni superiori costituisce un’indebita spoliazione perpetrata a carico dei contribuenti. per la quale cfr. P. CAMPANELLA, Mansioni e jus variandi nel lavoro pubblico, in Il lavoro nelle P.A. 1999,49; V. GHERGHI, L’attribuzione di mansioni superiori nel pubblico impiego. La recente disciplina legislativa, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 1999,78; S. LIEBMAN, La disciplina delle mansioni nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in Argomenti di diritto del lavoro 1999,627; L. FIORILLO, Riforma dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Nuove leggi civili commentate 1999,1389; P. ALLEVA, Lo jus variandi, in CARINCI-D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, II ed., Giuffrè 2000, tomo II, pag. 1527; F. NISTICO’, Appunti in tema di mansioni superiori del lavoratore pubblico, in D&L Rivista critica di diritto del lavoro 2000,597; P. CURZIO, Pubblico impiego. Le vicende del rapporto di lavoro: aspettative, congedi, sospensioni, trasferimenti, mutamenti di mansioni, promozioni, ivi 2002,247. cfr. P. CAMPANELLA, cit.,61. |
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