lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 7 maggio 2008

RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMO RITARDO NELLA ASSUNZIONE DI LAVORATORE NEL PUBBLICO IMPIEGO.

TAR Lazio, Latina, 12 aprile 2008, n. 378 con nota dell’Avv. Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico impiego Lazio

Il T.A.R. Lazio-Sez.Latina nel caso di specie dopo l’annullamento della delibera della A.S.L. FR 10 di Cassino (attuale Azienda ASL Frosinone) di decadenza dalla nomina in ruolo a posto di coadiutore amministrativo di dipendente del Comparto Sanità, che aveva comportato l’assunzione della medesima, ha condannato la stessa ASL al pagamento, a titolo di risarcimento di una somma equivalente alla retribuzione non percepita per il periodo antecedente l’avvenuta assunzione,atteso che la decadenza dalla nomina in ruolo era avvenuta prima della stipula del contratto di lavoro e senza che fosse intervenuta la presa di servizio della dipendente. A tal riguardo il T.A.R. ha ritenuto che “sussistono gli elementi per affermare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione ..ed ancora.. è indubitabile che la ritardata assunzione abbia provocato una danno economico alla ricorrente e che tale danno sia direttamente riconducibile alla illegittima valutazione del titolo di studio e alla conseguente mancata assunzione”. Ad avviso dei Giudici dunque, la colpa dell´Amministrazione è evidenziata dalla errata applicazione dell´avviso pubblico avente ad oggetto assunzioni obbligatorie ai sensi della l. 482/1968, il quale subordinava l´assunzione al possesso di istruzione secondaria di secondo grado, senza espressamente richiedere il diploma di licenza media.Quanto ai criteri di quantificazione del danno i medesimi hanno stabilito che nell´ipotesi di illegittimo ritardo nell´assunzione in servizio di un pubblico dipendente, il risarcimento del danno da quest´ultimo richiesto deve essere commisurato alle retribuzioni che, sulla base della normativa all´epoca vigente, l´interessato avrebbe percepito ove fosse stato tempestivamente assunto in ruolo, con detrazione di quanto il medesimo abbia eventualmente percepito aliunde per altre attività lavorative e con una decurtazione in via equitativa del 50%, per non avere lo stesso, nel periodo in questione, concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell´Amministrazione. Tale decisione è peraltro stata adottata in conformità ad un indirizzo seguito per casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 4181/2006; C.d.S., V, n. 5174 del 2 ottobre 2002; TAR Campania, Salerno, n. 1491/2003; TAR Toscana n. 5283/2003 e n. 5793/2004; TAR Lazio, I bis, n. 2987/2005; TAR Basilicata n. 1023/2005). I medesimi inoltre in sentenza aggiungono, nei limiti di legge, interessi e rivalutazione monetaria, calcolati sulla base delle singole scadenze mensili delle retribuzioni (cui il quantum risarcitorio è parametrato) che sarebbero state corrisposte in caso di nomina tempestiva.

 
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