mercoledì 7 maggio 2008
RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMO RITARDO NELLA ASSUNZIONE DI LAVORATORE NEL PUBBLICO IMPIEGO.
TAR Lazio, Latina, 12 aprile 2008, n. 378 con nota dell’Avv. Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico impiego Lazio
Il T.A.R. Lazio-Sez.Latina nel caso di specie dopo l’annullamento della delibera della A.S.L. FR 10 di Cassino (attuale Azienda ASL Frosinone) di decadenza dalla nomina in ruolo a posto di coadiutore amministrativo di dipendente del Comparto Sanità, che aveva comportato l’assunzione della medesima, ha condannato la stessa ASL al pagamento, a titolo di risarcimento di una somma equivalente alla retribuzione non percepita per il periodo antecedente l’avvenuta assunzione,atteso che la decadenza dalla nomina in ruolo era avvenuta prima della stipula del contratto di lavoro e senza che fosse intervenuta la presa di servizio della dipendente. A tal riguardo il T.A.R. ha ritenuto che “sussistono gli elementi per affermare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione ..ed ancora.. è indubitabile che la ritardata assunzione abbia provocato una danno economico alla ricorrente e che tale danno sia direttamente riconducibile alla illegittima valutazione del titolo di studio e alla conseguente mancata assunzione”. Ad avviso dei Giudici dunque, la colpa dell´Amministrazione è evidenziata dalla errata applicazione dell´avviso pubblico avente ad oggetto assunzioni obbligatorie ai sensi della l. 482/1968, il quale subordinava l´assunzione al possesso di istruzione secondaria di secondo grado, senza espressamente richiedere il diploma di licenza media.Quanto ai criteri di quantificazione del danno i medesimi hanno stabilito che nell´ipotesi di illegittimo ritardo nell´assunzione in servizio di un pubblico dipendente, il risarcimento del danno da quest´ultimo richiesto deve essere commisurato alle retribuzioni che, sulla base della normativa all´epoca vigente, l´interessato avrebbe percepito ove fosse stato tempestivamente assunto in ruolo, con detrazione di quanto il medesimo abbia eventualmente percepito aliunde per altre attività lavorative e con una decurtazione in via equitativa del 50%, per non avere lo stesso, nel periodo in questione, concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell´Amministrazione. Tale decisione è peraltro stata adottata in conformità ad un indirizzo seguito per casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 4181/2006; C.d.S., V, n. 5174 del 2 ottobre 2002; TAR Campania, Salerno, n. 1491/2003; TAR Toscana n. 5283/2003 e n. 5793/2004; TAR Lazio, I bis, n. 2987/2005; TAR Basilicata n. 1023/2005). I medesimi inoltre in sentenza aggiungono, nei limiti di legge, interessi e rivalutazione monetaria, calcolati sulla base delle singole scadenze mensili delle retribuzioni (cui il quantum risarcitorio è parametrato) che sarebbero state corrisposte in caso di nomina tempestiva.