lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 5 maggio 2008

LA VICE-DIRIGENZA

UN ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE IDEOLOGICO - AMMINISTRATIVA DELLA NORMA.
Pubblichiamo oggi l´interessante contributo dottrinale del Prof. Sergio Sabetta - Responsabile della Sezione Management del sito LavoroPrevidenza.com.

Le vicende di cui all’art. 17 bis del D. L. vo, n. 165/2001, che ha istituito la vice-dirigenza, ostacolata tuttavia nella sua attuazione, ha avuto un suo riconoscimento con la Sent. n. 4399/08 del 7/3/08 del Tribunale di Roma, Sez. Lav. 3.
Senza entrare nel merito delle motivazioni su cui si è scritto, si vuole qui rilevare la valenza ideologico – amministrativa e quindi politici che questa vicenda ha assunto. Da una parte i sindacati confederali disconoscono l’efficacia immediata della norma, facendola rientrare in materia contrattualistica senza tuttavia dare effettivo seguito alla dichiarazione di principio, dall’altra coloro che vengono deprivati dei benefici derivanti dall’inquadramento, non solo economici ma anche sociali, si appoggiano ai sindacati autonomi e di categoria e insorgono giudizialmente.
Negando di fatto la necessità di introdurre anche nel pubblico una categoria ben definita e autonoma, assimilabile sostanzialmente ai quadri, a cui poggiare la dirigenza nelle funzioni delegabili anche in vista della potenziale riduzione della stessa, si viene di fatto a negarsi uno degli elementi costitutivi qualitativi per una rinnovata struttura organizzativa privatistica.
Si richiamano le complicazioni contrattuali che l’introduzione di una nuova categoria comporta nonché l’aumento della spesa prevista, anche se già parzialmente coperta, in contrasto quindi con l’appiattimento della piramide e il contenimento dei costi, i realtà emergono timori diversi dati dalla creazione di una categoria il cui accesso dal basso non è più facilmente pilotabile in termini unitari, ma comporterebbe una maggiore limitatezza a causa di vincoli più stringenti e quindi sindacalmente meno appetibili, nonché un serbatoio per l’accesso interno ala dirigenza ben definito rispetto alle Aree.
Infatti basta ricordare che nelle carriere prefettizie tutta la ex carriera direttiva, nei ruoli iniziali, è transitata ope legis nella dirigenza al grado iniziale di Vice prefetto aggiunto, a cui si sovrappongono i Viceprefetti e Prefetti, che attualmente sostanzialmente corrispondono negli altri ruoli ai Dirigenti e Dirigenti generali, riconoscendone l’unitarietà ( D. L. vo, n. 139/00 ).
Il non creare un ruolo bene definito e qualitativamente qualificante intermedio fra la dirigenza e il resto del personale, fa sì che il tutto appaia come un esercito costituito da generali e colonnelli, senza maggiori e capitani.
Le stesse posizioni organizzative, osannate come innovative, si sono rivelate fonte di malessere e rancori in tante strutture, venendo concesse similmente a delle promozioni ambigue se non nepotistico clientelari.
Quanto finora esposto lo si può dedurre dalle pronunce della stessa Corte dei conti, la quale ha fatto emergere in caso di reggenza una serie di problematiche ( delibera n. 2/2005/P del 17/3/2005- Sez. contr. di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, adunanza congiunta del I e II Collegio e delibera n. 13/2003/P del 12/6/2003, Sez. centrale di contr. di legittimità, I Collegio ):
1. L’eccezionalità della reggenza, che comunque dovrebbe operarsi con altro personale dirigenziale da ricercarsi su tutto l’ambito territoriale dell’organizzazione;
2. la difficoltà di giustificare l’incarico a personale dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3, che assume una valenza del tutto residuale.

Si può pertanto benissimo constatare, anche per questa ben ristretta circostanza, le difficoltà operative che emergono dalla mancanza di una fascia vice-dirigenziale ben definita che possa sostituire pienamente nelle funzioni quali vicari la dirigenza stessa,
questo ancor più nel momento in cui si intendano ridurre le dotazioni organiche della dirigenza.
L’uso dell’Area Funzionale C- posizione economica C3 ai vertici degli uffici crea in realtà il problema della contraddizione in termini sulla difficile contrapposizione degli interessi del funzionario stesso, che è nello stesso istante rappresentante dell’Amministrazione e soggetto passivo delle contrattazioni e/o disposizioni prese dall’Amministrazione di appartenenza.
Se il rischio è di creare una nuova figura che appesantisca sia i costi che l’operatività dell’Amministrazione, sono anche evidenti le difficoltà logiche e operative di un vuoto creatosi a seguito dell’eliminazione della precedente fascia direttiva, facente funzioni intermediaria con capacità vicarie tra vertici dirigenziali e struttura, nonché serbatoio definito per la dirigenza.
Dalle argomentazioni appena esposte emergono chiaramente le valenze ideologiche e sociali che stanno alla base della presente disapplicazione normativa, nonché del conseguente scontro giudiziario in atto, tutte argomentazioni ammantate da motivi finanziari, giuridici e organizzativi. Si tratta di un chiaro esempio in cui il diritto e la sua interpretazione diventa chiaramente politico, nel senso platonico di arte o scienza del governo e della capacità machiavellica di conservarlo per il maggior tempo possibile, indipendentemente dall’etico amministrativo del necessario ed opportuno.

 
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