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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 13 dicembre 2007

ARMA DEI CARABINIERI ED INDENNITA’ DI DISATTIVAZIONE

TAR Abruzzo Toscana, 9 maggio 2007, n. 514 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com

TAR Abruzzo Toscana, 9 maggio 2007, n. 514 – ARMA DEI CARABINIERI ED INDENNITA’ DI DISATTIVAZIONE di Rocchina Staiano.


Il premio di disattivazione, disciplinato nella L. n. 294 del 1985 ed nel D.P.R. 20 maggio 1987, non può essere corrisposto ad un carabiniere specializzato artificiere antisabotaggio per lo svolgimento dell attività di esplosione di depositi di fuochi pirotecnici, in quanto tale premio può essere corrisposto solo nell ambito dell attività di antisabotaggio o antiterrorismo e non per lo svolgimento della normale attività di servizio, quale può ritenersi quella di distruzione di materiale pirotecnico.




Fatto e Diritto. - Il ricorrente VIRGILIO Gaspare, è carabiniere "specializzato artificiere antisabotaggio" e rivendica, per il periodo 16.3.1997/3.5.1997, avendo operato, per ordine del comando provinciale e quale ufficiale P.S., autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Chieti, in varie operazioni presso l opificio di Remo Giardinelli di Tollo (elencate in ricorso), tutte relative a materiale esplosivo rinvenuto, recuperato e distrutto, il pagamento del premio di disattivazione. L entità del "quantum" va rapportata alla somma di 103,29= giornalieri, quale aggiornata dal 1.1.1996 (art. 9, comma 4^, DPR. n. 359/1996), moltiplicata per 31 giorni di effettiva attività.
L Avvocatura sostiene che trattasi di attività svolta per dovere d ufficio e non rientrerebbero nell ambito del sabotaggio e/o terrorismo.


Dagli atti emerge che il ricorrente, nella sua qualità, ha operato in Tollo, presso l opificio di fuochi pirotecnici, che è esploso, su disposizione del Comando provinciale ed autorizzazione della Procura della Repubblica di Chieti, nel periodo 1.3/3.5.1997, per giorni trenta complessivi.
L attività svolta è stata quella di selezione del materiale sequestrato, di bonifica della zona, di distruzione in cava o sul luogo del materiale esplodente.


IL premio di disattivazione, disciplinato dalla L. n. 294/1985, dal DPR. 20.5.1987 e dalla circolare n. 39500/12.10.2000, ha precisi presupposti normativi: a) deve trattarsi di soggetto specializzato "artificiere antisabotaggio", b) l intervento deve essere richiesto dal Prefetto o Autorità locale di P.S., c) nell ambito dell attività di antisabotaggio o antiterrorismo, d) per operazioni di rischio reale, ovvero escluse le giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria; sono contestati i requisiti di cui sub. b, c,d.


L intervento, invero, è stato necessitato da un esplosione di depositi di fuochi pirotecnici e l attività è stata retribuita con l indennità giornaliera di rischio, ai sensi dell art. 2 del DPR. n. 146/1975.


L elenco dei materiali esplodenti recuperati e/o rimossi, disinnescati e/o distrutti è elencato agli atti (dichiarazione del 14.6.1997), che gli stessi militi qualificano come materiale esplodente in forma pulverulenta e/o di manufatti pirotecnici artigianali (relazione tecnica del 21.3.1997). Trattasi di una normale attività di servizio, disposta dal comandante provinciale ed autorizzata dal Procuratore della Repubblica, in quanto il fatto costituiva oggetto di un procedimento penale; le operazioni si sono concluse con la distruzione del materiale pirotecnico (autorizzazione scritta del 12.5.1997).
Quel che non consente di ritenere realizzata la fattispecie relativa al premio di disattivazione (art. 1 L. n. 294/1985 e DPR. 20.5.1987), è la ordinarietà dell intervento, rientrante nell ambito delle funzioni di Ufficiale di P.S., non rapportabile ad un attività di antisabottaggio o antiterrorismo ed al fatto che non trattasi del brillamento di residuati bellici.


IL caso in esame, come ricavabile dall elencazione e dalle relazioni degli stessi interessati, non attiene a bombe, mine ed ordigni bellici con fuoruscita di sostanze chimiche aggressive, cui è tassativamente circoscritta la fattispecie di cui alla L. n. 294/1985 (art. 1); il relativo rischio, che nessuno contesta, ha la sua previsione retributiva nel DPR. n. 146/1975, nel D.L. luogotenenziale n. 320/1946 e nel DPCM. 13.4.1984 (art. 12), che prevedono altra indennità di rischio, non cumulabile con quella specifica e tassativa di disdattivazione.


Conclusivamente il ricorso va respinto con equa compensazione delle spese di causa, stante la natura della controversia.



P.Q.M. - Il Tribunale amministrativo per l Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe; spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.





 
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