lavoroprevidenza

giovedì 13 dicembre 2007

ARMA DEI CARABINIERI ED INDENNITA’ DI DISATTIVAZIONE

TAR Abruzzo Toscana, 9 maggio 2007, n. 514 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com

TAR Abruzzo Toscana, 9 maggio 2007, n. 514 – ARMA DEI CARABINIERI ED INDENNITA’ DI DISATTIVAZIONE di Rocchina Staiano.


Il premio di disattivazione, disciplinato nella L. n. 294 del 1985 ed nel D.P.R. 20 maggio 1987, non può essere corrisposto ad un carabiniere specializzato artificiere antisabotaggio per lo svolgimento dell attività di esplosione di depositi di fuochi pirotecnici, in quanto tale premio può essere corrisposto solo nell ambito dell attività di antisabotaggio o antiterrorismo e non per lo svolgimento della normale attività di servizio, quale può ritenersi quella di distruzione di materiale pirotecnico.




Fatto e Diritto. - Il ricorrente VIRGILIO Gaspare, è carabiniere "specializzato artificiere antisabotaggio" e rivendica, per il periodo 16.3.1997/3.5.1997, avendo operato, per ordine del comando provinciale e quale ufficiale P.S., autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Chieti, in varie operazioni presso l opificio di Remo Giardinelli di Tollo (elencate in ricorso), tutte relative a materiale esplosivo rinvenuto, recuperato e distrutto, il pagamento del premio di disattivazione. L entità del "quantum" va rapportata alla somma di 103,29= giornalieri, quale aggiornata dal 1.1.1996 (art. 9, comma 4^, DPR. n. 359/1996), moltiplicata per 31 giorni di effettiva attività.
L Avvocatura sostiene che trattasi di attività svolta per dovere d ufficio e non rientrerebbero nell ambito del sabotaggio e/o terrorismo.


Dagli atti emerge che il ricorrente, nella sua qualità, ha operato in Tollo, presso l opificio di fuochi pirotecnici, che è esploso, su disposizione del Comando provinciale ed autorizzazione della Procura della Repubblica di Chieti, nel periodo 1.3/3.5.1997, per giorni trenta complessivi.
L attività svolta è stata quella di selezione del materiale sequestrato, di bonifica della zona, di distruzione in cava o sul luogo del materiale esplodente.


IL premio di disattivazione, disciplinato dalla L. n. 294/1985, dal DPR. 20.5.1987 e dalla circolare n. 39500/12.10.2000, ha precisi presupposti normativi: a) deve trattarsi di soggetto specializzato "artificiere antisabotaggio", b) l intervento deve essere richiesto dal Prefetto o Autorità locale di P.S., c) nell ambito dell attività di antisabotaggio o antiterrorismo, d) per operazioni di rischio reale, ovvero escluse le giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria; sono contestati i requisiti di cui sub. b, c,d.


L intervento, invero, è stato necessitato da un esplosione di depositi di fuochi pirotecnici e l attività è stata retribuita con l indennità giornaliera di rischio, ai sensi dell art. 2 del DPR. n. 146/1975.


L elenco dei materiali esplodenti recuperati e/o rimossi, disinnescati e/o distrutti è elencato agli atti (dichiarazione del 14.6.1997), che gli stessi militi qualificano come materiale esplodente in forma pulverulenta e/o di manufatti pirotecnici artigianali (relazione tecnica del 21.3.1997). Trattasi di una normale attività di servizio, disposta dal comandante provinciale ed autorizzata dal Procuratore della Repubblica, in quanto il fatto costituiva oggetto di un procedimento penale; le operazioni si sono concluse con la distruzione del materiale pirotecnico (autorizzazione scritta del 12.5.1997).
Quel che non consente di ritenere realizzata la fattispecie relativa al premio di disattivazione (art. 1 L. n. 294/1985 e DPR. 20.5.1987), è la ordinarietà dell intervento, rientrante nell ambito delle funzioni di Ufficiale di P.S., non rapportabile ad un attività di antisabottaggio o antiterrorismo ed al fatto che non trattasi del brillamento di residuati bellici.


IL caso in esame, come ricavabile dall elencazione e dalle relazioni degli stessi interessati, non attiene a bombe, mine ed ordigni bellici con fuoruscita di sostanze chimiche aggressive, cui è tassativamente circoscritta la fattispecie di cui alla L. n. 294/1985 (art. 1); il relativo rischio, che nessuno contesta, ha la sua previsione retributiva nel DPR. n. 146/1975, nel D.L. luogotenenziale n. 320/1946 e nel DPCM. 13.4.1984 (art. 12), che prevedono altra indennità di rischio, non cumulabile con quella specifica e tassativa di disdattivazione.


Conclusivamente il ricorso va respinto con equa compensazione delle spese di causa, stante la natura della controversia.



P.Q.M. - Il Tribunale amministrativo per l Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe; spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.






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