lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 6 dicembre 2007

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SUSSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA: COMPETENZA A DECIDERE

Circolare INPS n. 127


Presidio unificato Previdenza agricola


Ai Dirigenti centrali e periferici


Ai Direttori delle Agenzie


Ai Coordinatori generali, centrali e


Roma, 22 Novembre 2007 periferici dei Rami professionali


Al Coordinatore generale Medico legale e


Dirigenti Medici


Circolare n. 127 e, per conoscenza,


Al Presidente


Ai Consiglieri di Amministrazione


Al Presidente e ai Membri del Consiglio


di Indirizzo e Vigilanza


Al Presidente e ai Membri del Collegio dei


Sindaci


Al Magistrato della Corte dei Conti delegato


all’esercizio del controllo


Ai Presidenti dei Comitati amministratori


di fondi, gestioni e casse


Al Presidente della Commissione centrale


per l’accertamento e la riscossione


dei contributi agricoli unificati


Ai Presidenti dei Comitati regionali


Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: ||contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e


qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a


decidere.|||


SOMMARIO: - premessa


- normativa preesistente e delibera della Commissione CAU del 9 febbraio


2005


- parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


- adempimenti delle sedi.


PREMESSA


Con le circolari n. 132 del 20 settembre 2004 e n. 8 del 27 gennaio 2006 è stato


illustrato il contenuto e la portata dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004,


n. 124 con riferimento ai riflessi della innovazione normativa sulle competenze dei


Comitati Regionali dell’Istituto.


Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla competenza a


decidere i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di


lavoro in agricoltura.


Normativa preesistente e delibera della Commissione centrale CAU del 9


febbraio 2005


Sulla problematica scaturita dall’applicazione del citato articolo 17 era intervenuta


la Commissione centrale CAU che, con delibera del 9 febbraio 2005, richiamava il


disposto del decreto legislativo n. 375/93, che agli articoli 10, 11 e 15 disciplina,


rispettivamente, la competenza a decidere i ricorsi in materia di accertamento


contributivo e di accertamento dei lavoratori agricoli, nonché dei ricorsi dei


coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli professionali,


destinandoli alla competenza, in unico grado o in secondo grado, della


Commissione centrale preposta allo SCAU.


In particolare l’art. 10 al comma 1 prevede che: “ contro i provvedimenti adottati


dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli


dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di


lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia


di proporre ricorso in unico grado alla Commissione centrale preposta allo


SCAU……..”.


L’art. 11 al comma 1 prevede che ”….. avverso i provvedimenti adottati in materia


di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei


compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione il ricorso alla


Commissione provinciale per la manodopera agricola….”.


Al comma 2, il medesimo articolo di legge prevede che: “ contro le decisioni della


commissione l’interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono


proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al


predetto servizio ……”.


L’art. 15 al comma 1 prevede che: “contro i provvedimenti adottati in materia di


accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli


a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali,


nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il


termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta


allo SCAU”.


In seguito alla soppressione dello SCAU, con l’art. 9-sexies, comma 3, della legge


28 novembre 1996, n. 608, è stata costituita, quale organo dell’INPS, la


Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli


unificati (Commissione CAU), competente, ai sensi del successivo comma 5, a


decidere “….in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto


legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2


dell’art. 11 del predetto decreto;..”.


Anche le competenze attribuite alle Commissioni provinciali per la manodopera


agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall art.11


del D.lgs. n. 375/93, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998,


n. 448 art.80, comma 3, sono state attribuite ad un organo dell Istituto e cioè alle


Commissioni provinciali di cui all art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), già


competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.


Con la citata delibera del 9 febbraio 2005 la Commissione CAU rivendicava la


competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro


riferiti ai lavoratori agricoli, non ritenendo che il D. Lgs. 124 del 2004 avesse


abrogato gli artt. 10, 11 e 15 del decreto legislativo 375/1993.


Tuttavia, con la stessa delibera, dava mandato all’Istituto di interessare il Ministero


competente, affinché fossero confermate le attribuzioni della Commissione


medesima.


Parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 25/I/0011847 del 20


settembre 2007, si è definitivamente pronunciato sulla questione della affermata


competenza della Commissione centrale CAU e del discrimine tra la sfera di


competenza di quest’ultima e quella dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro,


facendo riferimento al criterio generale della natura dell’atto ricorribile.


Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento di accertamento oggetto del


ricorso riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro e risulti


essere stato adottato nell’ambito di un procedimento ispettivo, non può non


ravvisarsi l’incompatibilità degli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993 con la


disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 124/2004, incompatibilità risolta all’art. 19 di


quest’ultimo decreto legislativo, che abroga, in via generale, ogni norma


incompatibile con le disposizioni del decreto stesso.


Pertanto, gli articoli sopra citati del D. Lgs. 375/1993 devono considerarsi abrogati


con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la


sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, adottati nell’ambito di un


procedimento ispettivo, restando la competenza sui relativi ricorsi assorbita dal


Comitato regionale per i rapporti di lavoro.


Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi, invece, la sussistenza e la


qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di


accertamento ispettivo, ovvero, che non derivino da irregolarità contestate


in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato alla competenza


delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU in unico o


in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993.


Adempimenti delle sedi


I ricorsi, aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in


agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, presentati dalla data


di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), vanno


indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.


Al medesimo Comitato dovranno essere trasmessi, con ogni tempestività, i ricorsi


in trattazione presso le Sedi e quelli che, in trattazione a livello Centrale, saranno


restituiti alle singole Sedi.


Al contenuto della presente circolare dovranno essere uniformati i verbali di


accertamento ispettivo e i conseguenti provvedimenti amministrativi.


Il Direttore generale


Crecco


 
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