|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
giovedì 6 dicembre 2007
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SUSSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA: COMPETENZA A DECIDERE Circolare INPS n. 127 Presidio unificato Previdenza agricola Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 22 Novembre 2007 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 127 e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: ||contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a decidere.||| SOMMARIO: - premessa - normativa preesistente e delibera della Commissione CAU del 9 febbraio 2005 - parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - adempimenti delle sedi. PREMESSA Con le circolari n. 132 del 20 settembre 2004 e n. 8 del 27 gennaio 2006 è stato illustrato il contenuto e la portata dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 con riferimento ai riflessi della innovazione normativa sulle competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla competenza a decidere i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura. Normativa preesistente e delibera della Commissione centrale CAU del 9 febbraio 2005 Sulla problematica scaturita dall’applicazione del citato articolo 17 era intervenuta la Commissione centrale CAU che, con delibera del 9 febbraio 2005, richiamava il disposto del decreto legislativo n. 375/93, che agli articoli 10, 11 e 15 disciplina, rispettivamente, la competenza a decidere i ricorsi in materia di accertamento contributivo e di accertamento dei lavoratori agricoli, nonché dei ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli professionali, destinandoli alla competenza, in unico grado o in secondo grado, della Commissione centrale preposta allo SCAU. In particolare l’art. 10 al comma 1 prevede che: “ contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla Commissione centrale preposta allo SCAU……..”. L’art. 11 al comma 1 prevede che ”….. avverso i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione il ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola….”. Al comma 2, il medesimo articolo di legge prevede che: “ contro le decisioni della commissione l’interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio ……”. L’art. 15 al comma 1 prevede che: “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU”. In seguito alla soppressione dello SCAU, con l’art. 9-sexies, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è stata costituita, quale organo dell’INPS, la Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente, ai sensi del successivo comma 5, a decidere “….in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell’art. 11 del predetto decreto;..”. Anche le competenze attribuite alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall art.11 del D.lgs. n. 375/93, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448 art.80, comma 3, sono state attribuite ad un organo dell Istituto e cioè alle Commissioni provinciali di cui all art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), già competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione. Con la citata delibera del 9 febbraio 2005 la Commissione CAU rivendicava la competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro riferiti ai lavoratori agricoli, non ritenendo che il D. Lgs. 124 del 2004 avesse abrogato gli artt. 10, 11 e 15 del decreto legislativo 375/1993. Tuttavia, con la stessa delibera, dava mandato all’Istituto di interessare il Ministero competente, affinché fossero confermate le attribuzioni della Commissione medesima. Parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 25/I/0011847 del 20 settembre 2007, si è definitivamente pronunciato sulla questione della affermata competenza della Commissione centrale CAU e del discrimine tra la sfera di competenza di quest’ultima e quella dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro, facendo riferimento al criterio generale della natura dell’atto ricorribile. Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento di accertamento oggetto del ricorso riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro e risulti essere stato adottato nell’ambito di un procedimento ispettivo, non può non ravvisarsi l’incompatibilità degli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993 con la disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 124/2004, incompatibilità risolta all’art. 19 di quest’ultimo decreto legislativo, che abroga, in via generale, ogni norma incompatibile con le disposizioni del decreto stesso. Pertanto, gli articoli sopra citati del D. Lgs. 375/1993 devono considerarsi abrogati con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, restando la competenza sui relativi ricorsi assorbita dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi, invece, la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero, che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato alla competenza delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993. Adempimenti delle sedi I ricorsi, aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, presentati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), vanno indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Al medesimo Comitato dovranno essere trasmessi, con ogni tempestività, i ricorsi in trattazione presso le Sedi e quelli che, in trattazione a livello Centrale, saranno restituiti alle singole Sedi. Al contenuto della presente circolare dovranno essere uniformati i verbali di accertamento ispettivo e i conseguenti provvedimenti amministrativi. Il Direttore generale Crecco |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |