Presidio unificato Previdenza agricola
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 22 Novembre 2007 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 127 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e
qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a
decidere.|||
SOMMARIO: - premessa
- normativa preesistente e delibera della Commissione CAU del 9 febbraio
2005
- parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- adempimenti delle sedi.
PREMESSA
Con le circolari n. 132 del 20 settembre 2004 e n. 8 del 27 gennaio 2006 è stato
illustrato il contenuto e la portata dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124 con riferimento ai riflessi della innovazione normativa sulle competenze dei
Comitati Regionali dell’Istituto.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla competenza a
decidere i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di
lavoro in agricoltura.
Normativa preesistente e delibera della Commissione centrale CAU del 9
febbraio 2005
Sulla problematica scaturita dall’applicazione del citato articolo 17 era intervenuta
la Commissione centrale CAU che, con delibera del 9 febbraio 2005, richiamava il
disposto del decreto legislativo n. 375/93, che agli articoli 10, 11 e 15 disciplina,
rispettivamente, la competenza a decidere i ricorsi in materia di accertamento
contributivo e di accertamento dei lavoratori agricoli, nonché dei ricorsi dei
coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli professionali,
destinandoli alla competenza, in unico grado o in secondo grado, della
Commissione centrale preposta allo SCAU.
In particolare l’art. 10 al comma 1 prevede che: “ contro i provvedimenti adottati
dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli
dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di
lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia
di proporre ricorso in unico grado alla Commissione centrale preposta allo
SCAU……..”.
L’art. 11 al comma 1 prevede che ”….. avverso i provvedimenti adottati in materia
di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei
compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione il ricorso alla
Commissione provinciale per la manodopera agricola….”.
Al comma 2, il medesimo articolo di legge prevede che: “ contro le decisioni della
commissione l’interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al
predetto servizio ……”.
L’art. 15 al comma 1 prevede che: “contro i provvedimenti adottati in materia di
accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli
a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali,
nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il
termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta
allo SCAU”.
In seguito alla soppressione dello SCAU, con l’art. 9-sexies, comma 3, della legge
28 novembre 1996, n. 608, è stata costituita, quale organo dell’INPS, la
Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli
unificati (Commissione CAU), competente, ai sensi del successivo comma 5, a
decidere “….in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2
dell’art. 11 del predetto decreto;..”.
Anche le competenze attribuite alle Commissioni provinciali per la manodopera
agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall art.11
del D.lgs. n. 375/93, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 art.80, comma 3, sono state attribuite ad un organo dell Istituto e cioè alle
Commissioni provinciali di cui all art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), già
competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Con la citata delibera del 9 febbraio 2005 la Commissione CAU rivendicava la
competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro
riferiti ai lavoratori agricoli, non ritenendo che il D. Lgs. 124 del 2004 avesse
abrogato gli artt. 10, 11 e 15 del decreto legislativo 375/1993.
Tuttavia, con la stessa delibera, dava mandato all’Istituto di interessare il Ministero
competente, affinché fossero confermate le attribuzioni della Commissione
medesima.
Parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 25/I/0011847 del 20
settembre 2007, si è definitivamente pronunciato sulla questione della affermata
competenza della Commissione centrale CAU e del discrimine tra la sfera di
competenza di quest’ultima e quella dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro,
facendo riferimento al criterio generale della natura dell’atto ricorribile.
Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento di accertamento oggetto del
ricorso riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro e risulti
essere stato adottato nell’ambito di un procedimento ispettivo, non può non
ravvisarsi l’incompatibilità degli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993 con la
disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 124/2004, incompatibilità risolta all’art. 19 di
quest’ultimo decreto legislativo, che abroga, in via generale, ogni norma
incompatibile con le disposizioni del decreto stesso.
Pertanto, gli articoli sopra citati del D. Lgs. 375/1993 devono considerarsi abrogati
con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la
sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, adottati nell’ambito di un
procedimento ispettivo, restando la competenza sui relativi ricorsi assorbita dal
Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi, invece, la sussistenza e la
qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di
accertamento ispettivo, ovvero, che non derivino da irregolarità contestate
in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato alla competenza
delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU in unico o
in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993.
Adempimenti delle sedi
I ricorsi, aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in
agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, presentati dalla data
di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), vanno
indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Al medesimo Comitato dovranno essere trasmessi, con ogni tempestività, i ricorsi
in trattazione presso le Sedi e quelli che, in trattazione a livello Centrale, saranno
restituiti alle singole Sedi.
Al contenuto della presente circolare dovranno essere uniformati i verbali di
accertamento ispettivo e i conseguenti provvedimenti amministrativi.
Il Direttore generale
Crecco