lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 4 ottobre 2007

L A MALATTIA DEL LAVORATORE

Comunicazioni al datore di lavoro: termini e modalità

La malattia del lavoratore


Comunicazioni al datore di lavoro



Termini e modalità



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Il lavoratore assente per malattia deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nei termini e con le modalità stabilite nei contratti collettivi, e sottoporsi a visita del proprio medico curante, che rilascia un certificato (art. 2, c. 1, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663).


Entro due giorni dal rilascio del certificato medico, il lavoratore è tenuto a trasmetterne copia al datore di lavoro indicando il proprio domicilio durante la malattia (art. 2, c. 2 D.L. 30 dicembre 1979, n. 663). Se il lavoratore ha diritto all indennità di malattia a carico dell INPS, deve trasmettere copia del certificato anche alla sede dell Istituto del luogo in cui risiede abitualmente. Vanno comunicati altresì l eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine originariamente pronosticato e l eventuale cambiamento di indirizzo per le visite di controllo.


La certificazione medica di prosecuzione della malattia deve essere richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente.


La comunicazione deve avvenire mediante recapito o trasmissione per posta; eventuali comunicazioni a mezzo fax possono essere considerate valide ai soli fini del rispetto del termine di invio previsto per consentire l effettuazione di visite mediche di controllo. Sono validi i certificati rilasciati, anche su modelli non conformi alla modulistica predisposta, dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso, purché il medico dell INPS, sulla base di tali certificati, possa valutare l incapacità al lavoro.


Se il lavoratore omette di inviare il certificato al datore di lavoro ovvero lo invia in ritardo, l assenza si considera ingiustificata. Lo stesso comportamento nei confronti dell INPS ha per conseguenza la perdita dell indennità economica.


Il lavoratore si considera guarito e, quindi, idoneo a riprendere servizio, il giorno successivo alla scadenza della prognosi non seguita da altra certificazione di malattia.


Modalità di comunicazione dal 1° giugno 2005
A decorrere dal 1° giugno 2005 (art. 1, c. 149, l. n. 311/2004):
- il medico curante trasmette all Inps il certificato contenente i dati relativi all inizio ed alla durata presunta della malattia per via telematica, secondo le modalità che saranno definite dall Istituto;
- il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l attestazione della malattia rilasciata dal medico curante.


Non sussiste obbligo a carico del lavoratore se il datore di lavoro richiede all Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso istituto.


Obbligo di reperibilità
Il datore di lavoro e l INPS possono far controllare lo stato di malattia attraverso i servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS (art. 2, c. 3, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e art. 1, D.M. 15.7.1986).


Sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente (art. 5, c. 1, L. 20 maggio 1970, n. 300).


Il lavoratore ha l obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, comprese le domeniche e i giorni festivi (art. 4, D.M. 15.7.1986), a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall obbligo di reperibilità (così, Cass. 2 agosto 2004, n. 14735 in relazione alla concomitante e documentata esigenza del lavoratore di recarsi a sedute di fisioterapia).



A cura di Novecento media - Febbraio 2005


 
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