Il lavoratore assente per malattia deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nei termini e con le modalità stabilite nei contratti collettivi, e sottoporsi a visita del proprio medico curante, che rilascia un certificato (art. 2, c. 1, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663).
Entro due giorni dal rilascio del certificato medico, il lavoratore è tenuto a trasmetterne copia al datore di lavoro indicando il proprio domicilio durante la malattia (art. 2, c. 2 D.L. 30 dicembre 1979, n. 663). Se il lavoratore ha diritto all indennità di malattia a carico dell INPS, deve trasmettere copia del certificato anche alla sede dell Istituto del luogo in cui risiede abitualmente. Vanno comunicati altresì l eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine originariamente pronosticato e l eventuale cambiamento di indirizzo per le visite di controllo.
La certificazione medica di prosecuzione della malattia deve essere richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente.
La comunicazione deve avvenire mediante recapito o trasmissione per posta; eventuali comunicazioni a mezzo fax possono essere considerate valide ai soli fini del rispetto del termine di invio previsto per consentire l effettuazione di visite mediche di controllo. Sono validi i certificati rilasciati, anche su modelli non conformi alla modulistica predisposta, dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso, purché il medico dell INPS, sulla base di tali certificati, possa valutare l incapacità al lavoro.
Se il lavoratore omette di inviare il certificato al datore di lavoro ovvero lo invia in ritardo, l assenza si considera ingiustificata. Lo stesso comportamento nei confronti dell INPS ha per conseguenza la perdita dell indennità economica.
Il lavoratore si considera guarito e, quindi, idoneo a riprendere servizio, il giorno successivo alla scadenza della prognosi non seguita da altra certificazione di malattia.
Modalità di comunicazione dal 1° giugno 2005 A decorrere dal 1° giugno 2005 (art. 1, c. 149, l. n. 311/2004): - il medico curante trasmette all Inps il certificato contenente i dati relativi all inizio ed alla durata presunta della malattia per via telematica, secondo le modalità che saranno definite dall Istituto; - il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l attestazione della malattia rilasciata dal medico curante.
Non sussiste obbligo a carico del lavoratore se il datore di lavoro richiede all Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso istituto.
Obbligo di reperibilità Il datore di lavoro e l INPS possono far controllare lo stato di malattia attraverso i servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS (art. 2, c. 3, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e art. 1, D.M. 15.7.1986).
Sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente (art. 5, c. 1, L. 20 maggio 1970, n. 300).
Il lavoratore ha l obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, comprese le domeniche e i giorni festivi (art. 4, D.M. 15.7.1986), a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall obbligo di reperibilità (così, Cass. 2 agosto 2004, n. 14735 in relazione alla concomitante e documentata esigenza del lavoratore di recarsi a sedute di fisioterapia).
A cura di Novecento media - Febbraio 2005
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