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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 2 ottobre 2007

GUARDIA DI FINANZA E MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Consiglio di stato, Sez. IV, 14 settembre 2004, n. 5925 con commento della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com

Consiglio di stato, Sez. IV, 14 settembre 2004, n. 5925


Guardia di Finanza e Ministro dell’Economia e delle Finanze


di Rocchina Staiano.




Il corpo della Guardia di Finanza è alle dirette dipendenza del Ministero dell economia e finanze nell ambito del quale esercita le funzioni di polizia tributaria.




Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. - Con ricorso notificato in data 28 e 29 ottobre 2003 e depositato in data 12 novembre 2003, il sig. Santo Quattrone ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, la comunicazione di non idoneità emessa in data 24 luglio 2003 dalla Sottocommissione per la visita medica preliminare del concorso per l arruolamento di 150 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l anno 2003.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con atto notificato in data 15 dicembre 2003 e depositato dinanzi al T.A.R. adìto in data 8 gennaio 2004, ha proposto istanza per regolamento di competenza, sostenendo che "il provvedimento impugnato si inserisce nella procedura concorsuale indetta con determinazione del 13.12.2002 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, ed è, pertanto, al pari del procedimento in cui si inscrive ed al quale, per il ricorrente, pone fine, destinato ad esplicare effetti non limitati all ambito territoriale di una singola regione ..."; sì che, si conclude, "secondo il criterio di determinazione della competenza territoriale del G.A. basato sull efficacia dell atto, la competenza a conoscere del ricorso spetta al Tar del Lazio - Roma".


Mancando l adesione delle altre parti intimate alla formulata eccezione di incompetenza del giudice adito, questi, con ordinanza n. 375/2004 pronunciata nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
Nessuno si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.


2. - Va, preliminarmente, valutata la questione dell ammissibilità del proposto regolamento di competenza.
2.1 - Com è noto, l art. 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dispone che "l istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito".


E stato precisato dalla giurisprudenza che l espressione "tutte le parti in causa" deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all art. 31 in questione escludono che il giudice possa disporre l integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV, 21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479).


Pertanto, l omessa notifica dell istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l istanza stessa inammissibile ( v., ex pluribus, C.d.S., IV: 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735 ).
2.2 - Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorso per regolamento di competenza, proposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, pur ritualmente e tempestivamente notificato all originaria parte ricorrente ed alla parte controinteressata, non è stato invece notificato al Ministero dell Economia e delle Finanze ed alla Commissione giudicatrice del concorso de quo, pure evocati dall originario ricorrente con l atto introduttivo del giudizio.


La giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che può sfuggirsi a tale onere solo allorché una parte possa intendersi organicamente ricompresa nell altra ( v. Cons. St., IV, 14 aprile 2004, n. 2119; VI, 12 aprile 1986, n. 304 ) e non anche quando, in presenza di Amministrazioni organicamente separate, la chiara manifestazione di volontà della parte diretta a provocare la pronuncia del Consiglio di Stato provenga soltanto da una di esse.


Orbene, nel caso di specie, nessun ònere di notifica della proposta istanza al Ministero dell Economia e delle Finanze ed alla Commissione giudicatrice del concorso de quo poteva dirsi sussistente.
Invero, da un lato, il Corpo della Guardia di Finanza è organicamente inserito dalla legge alle dirette dipendente del Ministero delle Finanze ( oggi Ministero dell Economia e delle Finanze ), nell àmbito del quale esercita le funzioni di polizia giudiziaria ( v. Corte conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 16 maggio 2002, n. 1070 ), sì che manca quel requisito della distinzione e separatezza delle Amministrazioni, e quindi delle parti in causa, in presenza del quale "scatta" il predetto ònere di notifica; dall altro, è pacifico che la commissione giudicatrice di un concorso per l accesso al pubblico impiego è organo interno, temporaneo e straordinario dell amministrazione che lo ha indetto e pertanto, così come non può essere, in quanto privo di legittimazione passiva, destinatario del ricorso avverso qualsiasi atto della procedura concorsuale ( v. Cons. St., IV, 15 dicembre 2003, n. 8213 ), non può comunque considerarsi "parte" in senso sostanziale del processo in cui sia stata comunque evocata, nei confronti della quale sia necessario adempiere al predetto ònere, pena l inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.


Nessuna violazione, dunque, del disposto del terzo comma dell art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 può dirsi nella fattispecie realizzata e l istanza per regolamento di competenza proposta dal Comando Generale della Guardia di Finanza deve ritenersi ammissibile.


3. - Ciò premesso, il Collegio rileva che l oggetto della controversia instaurata è chiaramente costituito da atti appartenenti a una procedura concorsuale indetta da un organo centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza nazionale.


Ciò comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata - come sostiene la difesa dell Amministrazione - al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni dell art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


In effetti, gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia nell ambito della circoscrizione regionale del Tribunale adito, ma concernono direttamente le vicende e i risultati dell intero concorso ed incidono, perciò, su situazioni giuridiche che si estendono sull intero territorio nazionale.


Questa Sezione ha affermato ripetutamente che l ambito territoriale di efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio, osservando che l efficacia di un bando di concorso va individuato non con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura dell atto.


Essa ha così ritenuto che rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale Cons. St., Sez. IV, n. 589 dell 8.6.1992; n. 5633 del 29.10.2001); e tale non può che ritenersi l atto oggetto del presente giudizio, che, pur comportando l esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide, come dimostra la stessa evocazione in giudizio del controinteressato, sull intera, e comunque unitaria, procedura (v. Cons. St., IV, 23 novembre 2002, n. 6451).


I rilievi formulati dall Amministrazione col ricorso all esame si appalesano pertanto esatti e vanno accolti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.



P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l istanza di regolamento di competenza di cui all epigrafe e, per l effetto, dichiara competente a conoscere la controversia di cui pure in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.


Compensa le spese della presente fase del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


 
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