Consiglio di stato, Sez. IV, 14 settembre 2004, n. 5925
– Guardia di Finanza e Ministro dell’Economia e delle Finanze
– di Rocchina Staiano.
Il corpo della Guardia di Finanza è alle dirette dipendenza del Ministero dell economia e finanze nell ambito del quale esercita le funzioni di polizia tributaria.
Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. - Con ricorso notificato in data 28 e 29 ottobre 2003 e depositato in data 12 novembre 2003, il sig. Santo Quattrone ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con atto notificato in data 15 dicembre 2003 e depositato dinanzi al T.A.R. adìto in data 8 gennaio
Mancando l adesione delle altre parti intimate alla formulata eccezione di incompetenza del giudice adito, questi, con ordinanza n. 375/2004 pronunciata nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
Nessuno si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.
2. - Va, preliminarmente, valutata la questione dell ammissibilità del proposto regolamento di competenza.
2.1 - Com è noto, l art. 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dispone che "l istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito".
E stato precisato dalla giurisprudenza che l espressione "tutte le parti in causa" deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all art.
Pertanto, l omessa notifica dell istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l istanza stessa inammissibile ( v., ex pluribus, C.d.S., IV: 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735 ).
2.2 - Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorso per regolamento di competenza, proposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, pur ritualmente e tempestivamente notificato all originaria parte ricorrente ed alla parte controinteressata, non è stato invece notificato al Ministero dell Economia e delle Finanze ed alla Commissione giudicatrice del concorso de quo, pure evocati dall originario ricorrente con l atto introduttivo del giudizio.
La giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che può sfuggirsi a tale onere solo allorché una parte possa intendersi organicamente ricompresa nell altra ( v. Cons. St., IV, 14 aprile 2004, n. 2119; VI, 12 aprile 1986, n. 304 ) e non anche quando, in presenza di Amministrazioni organicamente separate, la chiara manifestazione di volontà della parte diretta a provocare la pronuncia del Consiglio di Stato provenga soltanto da una di esse.
Orbene, nel caso di specie, nessun ònere di notifica della proposta istanza al Ministero dell Economia e delle Finanze ed alla Commissione giudicatrice del concorso de quo poteva dirsi sussistente.
Invero, da un lato, il Corpo della Guardia di Finanza è organicamente inserito dalla legge alle dirette dipendente del Ministero delle Finanze ( oggi Ministero dell Economia e delle Finanze ), nell àmbito del quale esercita le funzioni di polizia giudiziaria ( v. Corte conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 16 maggio 2002, n. 1070 ), sì che manca quel requisito della distinzione e separatezza delle Amministrazioni, e quindi delle parti in causa, in presenza del quale "scatta" il predetto ònere di notifica; dall altro, è pacifico che la commissione giudicatrice di un concorso per l accesso al pubblico impiego è organo interno, temporaneo e straordinario dell amministrazione che lo ha indetto e pertanto, così come non può essere, in quanto privo di legittimazione passiva, destinatario del ricorso avverso qualsiasi atto della procedura concorsuale ( v. Cons. St., IV, 15 dicembre 2003, n. 8213 ), non può comunque considerarsi "parte" in senso sostanziale del processo in cui sia stata comunque evocata, nei confronti della quale sia necessario adempiere al predetto ònere, pena l inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
Nessuna violazione, dunque, del disposto del terzo comma dell art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 può dirsi nella fattispecie realizzata e l istanza per regolamento di competenza proposta dal Comando Generale della Guardia di Finanza deve ritenersi ammissibile.
3. - Ciò premesso, il Collegio rileva che l oggetto della controversia instaurata è chiaramente costituito da atti appartenenti a una procedura concorsuale indetta da un organo centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza nazionale.
Ciò comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata - come sostiene la difesa dell Amministrazione - al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni dell art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
In effetti, gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia nell ambito della circoscrizione regionale del Tribunale adito, ma concernono direttamente le vicende e i risultati dell intero concorso ed incidono, perciò, su situazioni giuridiche che si estendono sull intero territorio nazionale.
Questa Sezione ha affermato ripetutamente che l ambito territoriale di efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio, osservando che l efficacia di un bando di concorso va individuato non con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura dell atto.
Essa ha così ritenuto che rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale Cons. St., Sez. IV, n. 589 dell 8.6.1992; n. 5633 del 29.10.2001); e tale non può che ritenersi l atto oggetto del presente giudizio, che, pur comportando l esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide, come dimostra la stessa evocazione in giudizio del controinteressato, sull intera, e comunque unitaria, procedura (v. Cons. St., IV, 23 novembre 2002, n. 6451).
I rilievi formulati dall Amministrazione col ricorso all esame si appalesano pertanto esatti e vanno accolti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l istanza di regolamento di competenza di cui all epigrafe e, per l effetto, dichiara competente a conoscere la controversia di cui pure in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.