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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 10 aprile 2007
GUARDIA DI FINANZA: GLI INCREMENTI PERCENTUALI PREVISTI DAL D.P.R. 394/1994 E DECORRENZA DEI TERMINI Consiglio di stato, sez. IV, 21 dicembre 2006 , n. 7768 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" e "Lavoro Militare" di LavoroPrevidenza.com Consiglio di stato, sez. IV, 21 dicembre 2006 , n. 7768 “Guardia di finanza: gli incrementi percentuali previsti dal D.P.R. 394/1994 e decorrenza dei termini” dell’Avv. Rocchina Staiano. Gli incrementi percentuali previsti dall art. 5 comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 per l indennità di impiego operativo relativa alle attività individuate dagli art. 3, 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3 e dall art. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello NRG 7208 del 1999 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro ALFONSO GIOVANNI, BALLISTRI COSIMO, BONELLI FELICE, COLUMBARO PARIDE, CONTE EMANUELE, D ANDRIA GIUSEPPE, DE LOGU FERNANDO, DI MATTEO FRANCESCO, LACENERE DONATO, MANNARELLI ANTONIO, MARRA ALDO, MENGA FRANCESCO, OTTOBRE LUIGI, PADALINO VITTORIO, PALAZZO GAETANO, PALLADINO ATTILIO, RUBIU FRANCO, SOLITO BENITO, SPINZI NICOLA, tutti rappresentati e difesi dall Avv. Piero G. RELLEVA e presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Roma, Viale Mazzini, n. 142, nonché contro IANNOTTA Giovanni, BUSCIALÀ Domenico, CAPEZZUTO Francesco, GUIDATO Cosimo, PERES Carmine, SAPORITO Ernesto, PARISE Guglielmo, SURANO Giovanni, RUSSO Angelo, DE NISI Carmine, IAVARONE Giovanni, MASSA Giovanni, DELLA SANTA Rosario, LAMARCA Carlo, LOGOLUSO Saverio, STRANIERI Leonardo, LOMBARDI Ludovico, PROIETTO Antonio, FIORE Antonio, CECCHINI Santino, IMBIMBO Ciro, CARBONE Beniamino, SARDELLA Raffaele, MARRELLA Francesco, RICCIARDI Carmine, FEOLA Michele, FIORILLO Carmelo, RAVIDÀ Yimmj, CICCARELLI Giuliano, COLAFATO Francesco, BUCCELLATO Pietro, CIMMINO Vincenzo, CARUSO Enrico, DI CRISTO Nicola, PATTI Sebastiano, PALAZZOLO Giuseppe, POLVERINO Maurizio, SANZONE Antonio, BASILE Vincenzo, CIMMINO Arturo, MANGANARO Beniamino, FERRARA Giuseppe, CASABURI Giuseppe, VALEA Salvatore, NARDULLI Raffaele, SPAGNOLETTA Lazzaro, RICCA Francesco, RAGOZZINO Antonio, DE NITTO Mario, COSTANTINI Giancarlo, RICCIARDI Alfonso, ZUCCALÀ Marcello, SANNINO Domenico, VOLPE Cristofaro, VENERUSO Paolo, FIORE Luigi, FREGA Domenico, PALUMBO Angelo, PICCININNO Giuseppe, ARCIPRETE Salvatore, D ALOIA Gianfranco, D AURIZIO Ivo, GIORGIANNI Maurizio, GUION Maurizio, PARENTE Pasquale, SPARANO Domenico, ANCHISE Francesco, PETRELLA Domenico, PUNTORIERI Francesco, SIRICA Antonio, PALMIERI Michele, AMORUSO Giuseppe, GERMINARIO Luigi, GRASSO Claudio, CIMMINELLI Achille, CIRASINO Martino, CARNEMOLLA Giuseppe, BIANCO Diego, DE LEO Nicola, ESPOSITO Antonio, RICCARDI Bruno, PROVVIDENTE Rinaldo, CITTA Franco, FRANCESCHI Alessandro, PARLATO Venerando, SACCA Filippo, FERRARA Giuseppe, GIORDANELLA Giorgio, GIULIANO Luigi, FURIA Fulvio, COLUCCI Angelo, CARLINO Leonardo, CONTE Luigi, FERSINI Michele, DE CARLO Michele, MARROCCO Enrico, VITALI Luigi, VITALI Tommaso, FINO Giovanni, ALBERGA Vito, CARUSO Francesco, CAVALLO Enzo, CERRETO Clemente, CIRIOLO Pasquale, COPPOLA Germano, DI GIROLAMO Enzo Danilo, DI PAOLO Serafino, FIORELLINO Angelo, MANGIA Giuseppe, MARRA Giovanni, MELCARNE Pietro, RENNA Giovanni, RICCIARDI Costantino, SILVESTRO Luigi, SPINOSA Maurizio, TROPIANO Leonardo, CARASTRO Mario, CARLUCCI Enrico, SOLITO Francesco, CARUSI Pietro, SCARAMUZZI Fabio, DELLE DONNE Pantaleo, BELFIORE Cosimo, STOMEO Giuseppe, SCOLLETTA Sabino, GIACENTE Giovanni, CICORELLA Antonio, CANALICCHIO Alfonso, MASSARO Aniello, PRESICCI Domenico, ALOISI Luigi, BUONOMO Antonio, AGRESTI Antonio, CESAREO Gaetano e GIUSA Giovanni, non costituiti; per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione degli appellati, anche appellanti incidentali; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 3 novembre 2006 il Consigliere Vito Carella; Uditi gli Avvocati come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 1. - Con l originario ricorso introdotto nel 1994, gli odierni appellanti, militari appartenenti alla Guardia di Finanza imbarcati su mezzi marini di superficie, hanno domandato la corresponsione dell indennità di imbarco percepita con le stesse modalità applicate ai colleghi ed agli appartenenti delle altre forze armate per l indennità di aeronavigazione, nonché l accertamento della pensionabilità di tale indennità di imbarco alla stessa stregua di quanto previsto per gli appartenenti all Esercito, alla Marina ed all Aeronautica. Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato ha in parte accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che: - il calcolo dell indennità di imbarco secondo le stesse modalità previste per l indennità di aeronavigazione è infondata e deve essere pertanto respinta; - la pensionabilità dell indennità di imbarco, nonostante l assenza di una fonte normativa in tal senso, trova suo fondamento nella natura retributiva dell emolumento, pur non fruendo i deducenti la base pensionistica presupposta, costituita dalla indennità di impiego operativo. Con il gravame in esame, il Ministero della Difesa ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo l erroneità di motivazione dell impugnata sentenza, che ha riconosciuto l invocata pensionabiità in via meramente interpretativa, non suffragata dalla lettera e dalla ratio della vigente legislazione in materia. Resistono nell odierno giudizio i ricorrenti in primo grado, che svolgono altresì appello incidentale, con il quale insistono sulle invocate modalità di attribuzione dell indennità di imbarco e, soprattutto, in ordine alla pensionabilità dell indennità in discorso. All udienza del 3 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione. 1. - Nel presente giudizio, è controverso se l indennità di imbarco fruita dagli appellati, militari della Guardia di Finanza imbarcati su mezzi di superficie, possa essere resa pensionabile e, inoltre, se essa debba essere erogata secondo le modalità previste per la corresponsione della indennità di aeronavigazione in godimento dai colleghi del Corpo e dagli appartenenti alle altre Forze Armate. 2. - In linea generale circa le pretese reclamate dagli interessati (pensionabilità e modalità di calcolo dell indennità di imbarco), merita osservare che, in virtù dell art. 44, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995 (di recepimento dell accordo sindacale 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia) al personale della Guardia di Finanza spetta l indennità di impiego operativo nelle attività di aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco, prevista nei commi 1 e 3 dell art. 5 ma non le maggiorazioni contemplate dal comma 2 del medesimo articolo, che possono competere solo dalla data di entrata in vigore del 3° comma dell art. 52 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (Cons. St., IV, n. 6.4.2004, n. 1881). Ora, dal momento che soltanto il contratto successivo ha costitutivamente esteso al personale della Guardia di Finanza le maggiorazioni introdotte per le Forze Armate dall art. 5 comma 2 DPR n. 394 del 1995, appare evidente - a prescindere da ogni considerazione in ordine ai requisiti soggettivi che danno titolo alle maggiorazioni stesse - l impossibilità oggettiva di corresponsione dei benefici in parola al detto personale in epoca anteriore all entrata in vigore dell art. 52 comma 3 DPR n. 254 del 1999. Specularmente va respinto l appello incidentale degli appellati. DECISIONE. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie l appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Respinge l appello incidentale. Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. |
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