lavoroprevidenza

martedì 10 aprile 2007

GUARDIA DI FINANZA: GLI INCREMENTI PERCENTUALI PREVISTI DAL D.P.R. 394/1994 E DECORRENZA DEI TERMINI

Consiglio di stato, sez. IV, 21 dicembre 2006 , n. 7768 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" e "Lavoro Militare" di LavoroPrevidenza.com



Consiglio di stato, sez. IV, 21 dicembre 2006 , n. 7768


“Guardia di finanza: gli incrementi percentuali previsti dal D.P.R. 394/1994 e decorrenza dei termini” dell’Avv. Rocchina Staiano.




Gli incrementi percentuali previsti dall art. 5 comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 per l indennità di impiego operativo relativa alle attività individuate dagli art. 3, 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3 e dall art. 7, l. 23 marzo 1983 n. 78 (aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco) spettano al personale del Corpo della Guardia di finanza solo a decorrere dall entrata in vigore del successivo d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente



DECISIONE


sul ricorso in appello NRG 7208 del 1999 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro


ALFONSO GIOVANNI, BALLISTRI COSIMO, BONELLI FELICE, COLUMBARO PARIDE, CONTE EMANUELE, D ANDRIA GIUSEPPE, DE LOGU FERNANDO, DI MATTEO FRANCESCO, LACENERE DONATO, MANNARELLI ANTONIO, MARRA ALDO, MENGA FRANCESCO, OTTOBRE LUIGI, PADALINO VITTORIO, PALAZZO GAETANO, PALLADINO ATTILIO, RUBIU FRANCO, SOLITO BENITO, SPINZI NICOLA, tutti rappresentati e difesi dall Avv. Piero G. RELLEVA e presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Roma, Viale Mazzini, n. 142, nonché contro IANNOTTA Giovanni, BUSCIALÀ Domenico, CAPEZZUTO Francesco, GUIDATO Cosimo, PERES Carmine, SAPORITO Ernesto, PARISE Guglielmo, SURANO Giovanni, RUSSO Angelo, DE NISI Carmine, IAVARONE Giovanni, MASSA Giovanni, DELLA SANTA Rosario, LAMARCA Carlo, LOGOLUSO Saverio, STRANIERI Leonardo, LOMBARDI Ludovico, PROIETTO Antonio, FIORE Antonio, CECCHINI Santino, IMBIMBO Ciro, CARBONE Beniamino, SARDELLA Raffaele, MARRELLA Francesco, RICCIARDI Carmine, FEOLA Michele, FIORILLO Carmelo, RAVIDÀ Yimmj, CICCARELLI Giuliano, COLAFATO Francesco, BUCCELLATO Pietro, CIMMINO Vincenzo, CARUSO Enrico, DI CRISTO Nicola, PATTI Sebastiano, PALAZZOLO Giuseppe, POLVERINO Maurizio, SANZONE Antonio, BASILE Vincenzo, CIMMINO Arturo, MANGANARO Beniamino, FERRARA Giuseppe, CASABURI Giuseppe, VALEA Salvatore, NARDULLI Raffaele, SPAGNOLETTA Lazzaro, RICCA Francesco, RAGOZZINO Antonio, DE NITTO Mario, COSTANTINI Giancarlo, RICCIARDI Alfonso, ZUCCALÀ Marcello, SANNINO Domenico, VOLPE Cristofaro, VENERUSO Paolo, FIORE Luigi, FREGA Domenico, PALUMBO Angelo, PICCININNO Giuseppe, ARCIPRETE Salvatore, D ALOIA Gianfranco, D AURIZIO Ivo, GIORGIANNI Maurizio, GUION Maurizio, PARENTE Pasquale, SPARANO Domenico, ANCHISE Francesco, PETRELLA Domenico, PUNTORIERI Francesco, SIRICA Antonio, PALMIERI Michele, AMORUSO Giuseppe, GERMINARIO Luigi, GRASSO Claudio, CIMMINELLI Achille, CIRASINO Martino, CARNEMOLLA Giuseppe, BIANCO Diego, DE LEO Nicola, ESPOSITO Antonio, RICCARDI Bruno, PROVVIDENTE Rinaldo, CITTA Franco, FRANCESCHI Alessandro, PARLATO Venerando, SACCA Filippo, FERRARA Giuseppe, GIORDANELLA Giorgio, GIULIANO Luigi, FURIA Fulvio, COLUCCI Angelo, CARLINO Leonardo, CONTE Luigi, FERSINI Michele, DE CARLO Michele, MARROCCO Enrico, VITALI Luigi, VITALI Tommaso, FINO Giovanni, ALBERGA Vito, CARUSO Francesco, CAVALLO Enzo, CERRETO Clemente, CIRIOLO Pasquale, COPPOLA Germano, DI GIROLAMO Enzo Danilo, DI PAOLO Serafino, FIORELLINO Angelo, MANGIA Giuseppe, MARRA Giovanni, MELCARNE Pietro, RENNA Giovanni, RICCIARDI Costantino, SILVESTRO Luigi, SPINOSA Maurizio, TROPIANO Leonardo, CARASTRO Mario, CARLUCCI Enrico, SOLITO Francesco, CARUSI Pietro, SCARAMUZZI Fabio, DELLE DONNE Pantaleo, BELFIORE Cosimo, STOMEO Giuseppe, SCOLLETTA Sabino, GIACENTE Giovanni, CICORELLA Antonio, CANALICCHIO Alfonso, MASSARO Aniello, PRESICCI Domenico, ALOISI Luigi, BUONOMO Antonio, AGRESTI Antonio, CESAREO Gaetano e GIUSA Giovanni, non costituiti;


per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Lecce, Sez. I, 3 maggio 1999, n. 465 e per il rigetto del ricorso di primo grado;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l atto di costituzione degli appellati, anche appellanti incidentali;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 3 novembre 2006 il Consigliere Vito Carella;


Uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


1. - Con l originario ricorso introdotto nel 1994, gli odierni appellanti, militari appartenenti alla Guardia di Finanza imbarcati su mezzi marini di superficie, hanno domandato la corresponsione dell indennità di imbarco percepita con le stesse modalità applicate ai colleghi ed agli appartenenti delle altre forze armate per l indennità di aeronavigazione, nonché l accertamento della pensionabilità di tale indennità di imbarco alla stessa stregua di quanto previsto per gli appartenenti all Esercito, alla Marina ed all Aeronautica.


Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato ha in parte accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che:


- il calcolo dell indennità di imbarco secondo le stesse modalità previste per l indennità di aeronavigazione è infondata e deve essere pertanto respinta;


- la pensionabilità dell indennità di imbarco, nonostante l assenza di una fonte normativa in tal senso, trova suo fondamento nella natura retributiva dell emolumento, pur non fruendo i deducenti la base pensionistica presupposta, costituita dalla indennità di impiego operativo.


Con il gravame in esame, il Ministero della Difesa ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo l erroneità di motivazione dell impugnata sentenza, che ha riconosciuto l invocata pensionabiità in via meramente interpretativa, non suffragata dalla lettera e dalla ratio della vigente legislazione in materia.


Resistono nell odierno giudizio i ricorrenti in primo grado, che svolgono altresì appello incidentale, con il quale insistono sulle invocate modalità di attribuzione dell indennità di imbarco e, soprattutto, in ordine alla pensionabilità dell indennità in discorso.


All udienza del 3 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


1. - Nel presente giudizio, è controverso se l indennità di imbarco fruita dagli appellati, militari della Guardia di Finanza imbarcati su mezzi di superficie, possa essere resa pensionabile e, inoltre, se essa debba essere erogata secondo le modalità previste per la corresponsione della indennità di aeronavigazione in godimento dai colleghi del Corpo e dagli appartenenti alle altre Forze Armate.
Rileva il Collegio che la Sezione si è già pronunciata sulle questioni controverse tra le parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi e alla quale si rinvia, ai sensi dell art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.


2. - In linea generale circa le pretese reclamate dagli interessati (pensionabilità e modalità di calcolo dell indennità di imbarco), merita osservare che, in virtù dell art. 44, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995 (di recepimento dell accordo sindacale 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia) al personale della Guardia di Finanza spetta l indennità di impiego operativo nelle attività di aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco, prevista nei commi 1 e 3 dell art. 5 ma non le maggiorazioni contemplate dal comma 2 del medesimo articolo, che possono competere solo dalla data di entrata in vigore del 3° comma dell art. 52 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (Cons. St., IV, n. 6.4.2004, n. 1881).


Ora, dal momento che soltanto il contratto successivo ha costitutivamente esteso al personale della Guardia di Finanza le maggiorazioni introdotte per le Forze Armate dall art. 5 comma 2 DPR n. 394 del 1995, appare evidente - a prescindere da ogni considerazione in ordine ai requisiti soggettivi che danno titolo alle maggiorazioni stesse - l impossibilità oggettiva di corresponsione dei benefici in parola al detto personale in epoca anteriore all entrata in vigore dell art. 52 comma 3 DPR n. 254 del 1999.
3. - Nella esposizione in fatto si è anticipato come il ricorso originario sia stato introdotto in prime cure nel 1994: ciò comporta l impossibilità di calcolare con diversa modalità ovvero di computare a pensione indennità prevedute normativamente in parte solo a decorrere dal 1995.
In argomento - quanto al periodo anteriore - questa Sezione ha avuto anche modo di ribadire che, il carattere specifico della normativa di cui al DPR 11 ottobre 1988, con cui è stata data completa attuazione alla legge n. 472 del 1987 (art. 3, comma 18 bis), con la quale è stato stabilito che al personale della Guardia di Finanza competono le indennità previste per gli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell Esercito e dell Aeronautica dall art. 4 legge n. 78 del 1983 (indennità di imbarco), non consente l applicazione nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza imbarcati su mezzi navali di superficie di godere dell indennità di imbarco con le modalità previste per la corresponsione dell indennità di aeronavigazione al personale del servizio aereo del Corpo.
Infatti, l evidente disparità delle prestazioni fruite da coloro i quali volano su mezzi all uopo attrezzati, rispetto al personale imbarcato sui mezzi navali, esclude l esistenza dell eadem"ratio" che giustificherebbe l aedem dispositivo, cosicché la diversità di disciplina appare del tutto ragionevole e non sospettabile di incostituzionalità (Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4985).
4. - Per le ragioni che precedono, l appello in esame va accolto e, in riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.


Specularmente va respinto l appello incidentale degli appellati.
In ragione della natura della controversia e dell anno cui risalgono i ricorsi di primo grado, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.


DECISIONE.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie l appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.


Respinge l appello incidentale.


Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.



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