lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 31 marzo 2007

LA CIRCOLARE SUL TRASFERIMENTO ALL INPS DELLE FUNZIONI RESIDUATE ALLO STATO IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITÀ, GIÀ DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, ancorché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetterà all INPS

Circolare Ministeriale - Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento dell Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro, 29 marzo 2007, n. 759


Prot: 38935


Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento all INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze.



Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, è stata data attuazione a quanto previsto dall art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 30.09.2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2.12.2005) circa il trasferimento all INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze.


In particolare, detto provvedimento amministrativo, oltre a definire le unità di personale da trasferire all Istituto previdenziale e a determinare le risorse strumentali e finanziarie da destinare al medesimo Istituto, fissa al 1° aprile 2007 la data di inizio dell effettivo esercizio, da parte dell INPS, delle funzioni ad esso demandate.


In particolare, per i verbali di accertamenti sanitario trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2007 da parte della Aziende sanitarie locali alle Commissioni mediche di verifica per il controllo di legge (art. 1, comma 7, della legge n. 295/1990 e D.M. Tesoro n. 387 del 1991), le Commissioni mediche di verifica dovranno dichiarare il proprio difetto di competenza, in quanto l esercizio della relativa funzione è stato assunto dall INPS (art. 5, comma 1); detti fascicoli, pertanto, dovranno essere sollecitamente restituiti alle Aziende sanitarie locali le quali provvederanno agli adempimenti occorrenti.


Per contro, in ordine a quei fascicoli trasmessi per il prescritto esame alle Commissioni mediche di verifica in data anteriore al 1° aprile 2007, le cui procedure di controllo non siano, alla data del 31 luglio 2007, state portate a compimento dalle Commissioni mediche di verifica, i verbali di accertamento, corredati della certificazione sanitaria e di ogni altro documento acquisito al fascicolo istruttorio, dovranno essere inoltrati ai competenti organi periferici dell INPS, ai fini dell assunzione in carico e della conseguente trattazione da parte dell Istituto previdenziale (art. 5, comma 2).


Per quanto concerne, poi, gli accertamenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei riguardi degli invalidi civili titolari di benefici economici (art. 4 della legge n. 425 del 1996 ed art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 30.09.2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24.11.2003), le cui procedure, alla data del 31 marzo 2007, non siano concluse, i relativi fascicoli dovranno essere inoltrati alle sedi periferiche dell NPS.


Nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, ancorché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la soggettività giuridica e quindi la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetterà all INPS, come stabilito dall articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. in oggetto.


Le SS.LL sono invitate, in adesione ad un generale principio di leale cooperazione istituzionale, a stabilire contatti con i competenti Settori delle Aziende sanitarie locali al fine di concordare, nella fase di trasferimento delle funzioni, gli adempimenti e le modalità per l attuazione, nelle forme operative ritenute più idonee, della devoluzione delle competenze nonché gli accorgimenti atti a garantire, anche in tale sede, la funzionalità dei servizi resi all utenza.


Il direttore generale
Dott. Arturo Carmenini


LEGGI IL COMMENTO DI LAVOROPREVIDENZA.COM


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli