Circolare Ministeriale - Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento dell Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro, 29 marzo 2007, n. 759
Prot: 38935
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento all INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, è stata data attuazione a quanto previsto dall art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 30.09.2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2.12.2005) circa il trasferimento all INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze.
In particolare, detto provvedimento amministrativo, oltre a definire le unità di personale da trasferire all Istituto previdenziale e a determinare le risorse strumentali e finanziarie da destinare al medesimo Istituto, fissa al 1° aprile 2007 la data di inizio dell effettivo esercizio, da parte dell INPS, delle funzioni ad esso demandate.
In particolare, per i verbali di accertamenti sanitario trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2007 da parte della Aziende sanitarie locali alle Commissioni mediche di verifica per il controllo di legge (art. 1, comma 7, della legge n. 295/1990 e D.M. Tesoro n. 387 del 1991), le Commissioni mediche di verifica dovranno dichiarare il proprio difetto di competenza, in quanto l esercizio della relativa funzione è stato assunto dall INPS (art. 5, comma 1); detti fascicoli, pertanto, dovranno essere sollecitamente restituiti alle Aziende sanitarie locali le quali provvederanno agli adempimenti occorrenti.
Per contro, in ordine a quei fascicoli trasmessi per il prescritto esame alle Commissioni mediche di verifica in data anteriore al 1° aprile 2007, le cui procedure di controllo non siano, alla data del 31 luglio 2007, state portate a compimento dalle Commissioni mediche di verifica, i verbali di accertamento, corredati della certificazione sanitaria e di ogni altro documento acquisito al fascicolo istruttorio, dovranno essere inoltrati ai competenti organi periferici dell INPS, ai fini dell assunzione in carico e della conseguente trattazione da parte dell Istituto previdenziale (art. 5, comma 2).
Per quanto concerne, poi, gli accertamenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei riguardi degli invalidi civili titolari di benefici economici (art. 4 della legge n. 425 del 1996 ed art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 30.09.2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24.11.2003), le cui procedure, alla data del 31 marzo 2007, non siano concluse, i relativi fascicoli dovranno essere inoltrati alle sedi periferiche dell NPS.
Nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, ancorché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la soggettività giuridica e quindi la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetterà all INPS, come stabilito dall articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. in oggetto.
Le SS.LL sono invitate, in adesione ad un generale principio di leale cooperazione istituzionale, a stabilire contatti con i competenti Settori delle Aziende sanitarie locali al fine di concordare, nella fase di trasferimento delle funzioni, gli adempimenti e le modalità per l attuazione, nelle forme operative ritenute più idonee, della devoluzione delle competenze nonché gli accorgimenti atti a garantire, anche in tale sede, la funzionalità dei servizi resi all utenza.
Il direttore generale
Dott. Arturo Carmenini
LEGGI IL COMMENTO DI LAVOROPREVIDENZA.COM