lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 23 marzo 2007

PRINCIPIO DI GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ DA APPLICARE NELLE SANZIONI DISCIPLINARI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Consiglio di Stato del 12 febbraio 2007, n. 537 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

La Pubblica Amministrazione, nell’applicare la sanzione disciplinare ad un dipendente, colpevole di illeciti disciplinari, in cui la sua condotta si intreccia con quelle di altri dipendenti, deve punire equamente tutti i responsabili, graduando le sanzioni da applicare nei confronti dei vari soggetti implicati, in relazione alle rispettive responsabilità.


E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. sesta, nella sentenza 12 febbraio 2007, n. 536 che ha accolto l’appello di un agente scelto della polizia di Stato, avverso la decisione del giudice di primo grado, con cui si era visto respingere la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare della destituzione, inflittagli dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno.


Il ricorrente era stato condannato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e £. 800.000 di multa per i reati di truffa, simulazione di reato e falso, materiale ed ideologico, commessi in concorso con terzi ed in occasioni connesse alla sua attività nell’ambito della Polizia di Stato con comportamenti truffaldini in danni di assicurazioni, sulla base di false denunce di furti di autovetture o di incidenti stradali.


Il Collegio, nell’esaminare il merito della causa, ha ritenuto il comportamento del ricorrente meritevole di sanzione, in quanto le vicende in cui era coinvolto, in quanto connesse alla sua attività istituzionale, incrinano pesantemente la fiducia dell’amministrazione nel senso dell’onore dell’agente, e nella sua capacità di non abusare della propria posizione in seno all’organizzazione della Pubblica Sicurezza; tuttavia, non ha condiviso l’orientamento della Pubblica Amministrazione nell’iter logico seguito nell’irrogare la sanzione.


Al riguardo, l’Alto Consesso ha ravvisato nel comportamento dell’Amministrazione un elemento di illogicità, evidenziando il fatto che altri addetti alla Polizia di Stato, coinvolti nella medesima vicenda, non hanno subito analoghe sanzioni, invece la stessa P.A. avrebbe dovuto sanzionare l’interessato tenendo conto dell’obbligo di punire equamente tutti i responsabili, proporzionalmente con le rispettive colpe.


Ulteriore elemento di illogicità, ravvisato dal Consiglio di Stato, lesivo del criterio di proporzionalità nel graduare le sanzioni applicate nei confronti dei vari soggetti implicati, è stato il fatto che mentre il ricorrente, col grado di agente scelto, è stato allontanato definitivamente dal servizio, il suo superiore gerarchico, risultato compartecipe ed anzi ispiratore di uno dei comportamenti ascritti allo stesso, sia rimasto in servizio ed abbia ottenuto anche degli avanzamenti di carriera.



Gesuele Bellini













REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO







N. 536/07


Reg.Dec.


N.4806 Reg.Ric.


ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 4806/2002, proposto dal sig. Pasqualino Salvatore Celano rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morero ed elettivamente domiciliato in Roma, via Silla n. 7, presso l’avv. Pietro Paolo Mennea;


contro


Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;


Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, n. 213/2002 in data 31 gennaio 2002;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Designato relatore, per la pubblica udienza del 21 novembre 2006, il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, i legali di parte, come da separato verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, il sig. Pasqualino Salvatore Celano impugnava la decisione n. 333-D/38341 in data 22/6/1998 con la quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione, deducendo cinque mezzi di gravame e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.


Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.


Avverso la predetta sentenza interpone appello l’originario ricorrente, contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum, sostenendo l’insufficienza e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese in primo grado e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della sentenza appellata.


Con ordinanza n. 2917 in data 9 luglio 2002 è stata accolta l’istanza cautelare.


Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato chiedendo, con due memorie difensive, il rigetto del ricorso.


All’udienza del 21 novembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO


L’appello è fondato, nei sensi di cui avanti.


L’odierno ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio, in esito al relativo procedimento disciplinare, essendo stata applicata nei suoi confronti, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e £. 800.000 di multa per i reati di truffa, simulazione di reato e falso, materiale ed ideologico, commessi in concorso con terzi ed in occasioni connesse alla sua attività nell’ambito della Polizia di Stato con comportamenti truffaldini in danni di assicurazioni, sulla base di false denunce di furti di autovetture o di incidenti stradali.


Le censure dedotte dal ricorrente in primo grado e riproposte in appello, riassunte alle lettere a) – c) ed e) della sentenza di prime cure, non sono fondate, mentre devono essere condivise le considerazioni contenute nella sentenza appellata.


Occorre solo sottolineare come l’appellante deduca, quale unico concreto elemento sulla base del quale affermare la sua estraneità quanto meno ad alcuni dei fatti contestati, il disconoscimento della sua firma su un modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, fondato esclusivamente sul fatto che la sottoscrizione non reca il secondo nome.


Tale elemento appare, invero, assolutamente secondario rispetto agli elementi a carico dell’incolpato, riassunti nella memoria del funzionario istruttore, le cui risultanze giustamente sono state giudicate condivisibili nella sentenza di primo grado.


Una volta confermati i fatti sui quali si basa l’accusa, deve convenirsi con l’Amministrazione sulla valutazione secondo la quale degli episodi di truffa e di falso, materiale ed ideologico, commessi da un agente della Polizia di Stato, in vicende connesse alla sua attività istituzionale, incrinano pesantemente la fiducia dell’amministrazione nel senso dell’onore dell’agente, e nella sua capacità di non abusare della propria posizione in seno all’organizzazione della Pubblica Sicurezza.


Giustamente, quindi, il comportamento del ricorrente è stato giudicato meritevole di sanzione.


Non può, invece, essere condiviso l’orientamento dell’amministrazione e della sentenza appellata in relazione all’individuazione della sanzione da applicare.


Deve essere premesso che la Sezione non condivide le argomentazioni del ricorrente circa l’esistenza del vizio di sviamento di potere, denunciato affermando l’esistenza di uno spirito persecutorio nei suoi confronti.


Invero, la gravità dei fatti giustifica ampiamente, e rende anzi doverosa, l’applicazione di una sanzione disciplinare severa.


Deve, invece, essere contestata la logica seguita dall’amministrazione nell’irrogare al ricorrente la sanzione massima nonostante i fatti che hanno portato alla condanna ed alla destituzione del ricorrente abbiano coinvolto altri addetti alla Polizia di Stato, che non hanno subito analoghe sanzioni.


Ritiene, infatti, il collegio che il ragionamento in base al quale viene individuata la sanzione da applicare nei confronti di un dipendente pubblico, colpevole di illeciti disciplinari, ogni volta in cui la condotta di quest’ultimo si intreccia con quelle di altri dipendenti dell’amministrazione debba tenere conto anche necessità di punire equamente tutti i responsabili, proporzionalmente con le rispettive colpe.


Nel caso di specie uno dei dipendenti della Polizia di Stato, pari grado del ricorrente, giudicato corresponsabile in uno degli episodi per i quali egli è stato destituito, è stato sospeso dal servizio per sei mesi.


La diversità fra le posizioni dei due agenti riscontrata dall’amministrazione consiste nel fatto che l’agente in questione è stato condannato per un solo episodio, ed ha riportato una condanna inferiore (un anno e quattro mesi, anziché un anno ed otto mesi come il ricorrente; entrambi sono stati poi condannati a pagare £. 800.000 di multa).


Ritiene il collegio che una differenza marginale fra i comportamenti ascritti ai due poliziotti e la differenza ancora più marginale fra le condanne riportate non giustifichi la sproporzione evidente fra la sospensione dal servizio a termine, anche se disposta per la durata massima, e l’espulsione definitiva dal posto di lavoro.


Ulteriore elemento di illogicità deve poi essere riscontrato in relazione alla posizione del superiore gerarchico del ricorrente, in favore del quale, ed anzi dietro sua sollecitazione, sarebbe stato commesso uno dei reati ascritti al ricorrente.


Il suddetto funzionario non risulta avere subito, allo stato, alcuna sanzione disciplinare.


L’amministrazione sostiene che ciò è dovuto al fatto che il procedimento penale riguardante il funzionario in questione non è ancora terminato, in quanto l’incolpato non ha ritenuto di scegliere la strada del cosiddetto patteggiamento.


La circostanza è rilevante.


Peraltro, deve essere osservato anche come a seguito dell’impostazione seguita dall’amministrazione il ricorrente, che ricopre il grado di agente scelto, sia stato allontanato definitivamente dal servizio mentre il suo superiore il quale, nella ricostruzione dell’amministrazione, è compartecipe ed anzi ispiratore di uno dei comportamenti ascritti al ricorrente stesso, sia ancora in servizio, a quattordici anni di distanza dall’epoca dei fatti, ed abbia ottenuto anche degli avanzamenti di carriera (il fatto, riferito dall’appellante, non è contestato).


Sulla base di tale circostanze, afferma il collegio che l’amministrazione non ha seguito un corretto criterio di proporzionalità nel graduare le sanzioni da applicare nei confronti dei vari soggetti implicati nei fatti di cui si discute, in relazione alle rispettive responsabilità.


L’appello deve, in conclusione, essere accolto in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accolto, nei termini di cui sopra, il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui, una volta accertata la responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente, determina la sanzione da applicare nei suoi confronti, in relazione alle conseguenze della vicenda sul piano disciplinare per gli altri dipendenti della Polizia di Stato coinvolti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.


La complessità della vicenda e la sola parziale fondatezza dei motivi d’appello giustifica la compensazione integrale di spese ed onorari del giudizio.


P.Q.M.


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata annulla, nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento impugnato in primo grado.


Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l intervento dei Signori:


Giorgio Giovannini Presidente


Sabino Luce Consigliere


Carmine Volpe Consigliere


Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere


Manfredo Atzeni Consigliere Est.



Presidente


f.to Giorgio Giovannini


Consigliere Segretario


f.to Manfredo Atzeni f.to Vittorio Zoffoli





DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il..................12/02/2007...................


(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)


Il Direttore della Sezione


f.to Maria Rita Oliva





CONSIGLIO DI STATO


In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa



al Ministero..............................................................................................



a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



Il Direttore della Segreteri


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli