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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 21 marzo 2007
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DOPO LA L. N. 80/05 E LA RIFORMA DELL ART. 360 N. 3 CPC; LIMITI PER IL GIUDICE DI MERITO IN PRESENZA DI PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE CONFERMATIVE DELL INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO Sentenza segnalata dal dr. Natalino Sapone Componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com interpretazione dei contratti collettivi dopo Proc. n. 135/2006 PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 17/1/2007 MOTIVI DELLA DECISIONE Ex art. 281 sexies cpc 1. I ricorrenti, dipendente di RFI SpA, agiscono per sentire dichiarare il diritto al computo dell’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95, ai sensi dell art. 82 CCNL 1998, ai fini del calcolo dell’assegno personale pensionabile, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, in relazione agli anni dal 1997 al 2003, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto azionato e nel merito l’infondatezza della domanda. 2. L’eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Le istanze per l’esperimento del tentativo di conciliazione risulta essere pervenute alla società rispettivamente in data 16.12.05 e 12.12.05. Non risultano altri atti interruttivi. Ragion per cui deve ritenersi prescritto il diritto in oggetto fino all’anno 2000. 3. Venendo al merito, la norma invocata dai ricorrenti è l’art. 82 del CCNL 1998, la quale dispone che la società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile, riferito al servizio prestato nel periodo 1° luglio dell’anno precedente-30 giugno dell’anno in corso, di importo pari alla retribuzione base (spettante al 30 giugno dello stesso anno) di cui all art. 73, punto 1, del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell’assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli E.D.R. pensionabili previsti dal Protocollo d intesa del 31.7.1992 e dall art. 80 del presente CCNL. L’art. 70 del CCNL 1998 dispone che tra gli elementi della retribuzione base fa parte lo stipendio, che è composto, anche dall’EDR previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.1995. Ad avviso di questo giudice la previsione è chiara - tanto da non generare una seria questione interpretativa - nel senso di ricomprendere tutti gli elementi della retribuzione base, con esclusione dei soli elementi espressamente menzionati. Tra gli elementi espressamente menzionati (e pertanto esclusi) non rientra l’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95. La correttezza di una siffatta lettura è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione (dec. n. 15969/05; Cass. n. 10721/04). Ancora più recentemente Da questi conclusioni non v è ragione di discostarsi. E ciò anche in considerazione di quanto osservato dalla S. C., ossia che “Vero è che qui si controverte sull interpretazione di contratti collettivi di diritto comune e quindi su di una quaestio voluntatis, rispetto alla quale non possono, di regola configurarsi precedenti in senso tecnico (cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11807); ma giova porre in luce che il richiamo al suindicato quadro normativo di livello istituzionale appare nondimeno pertinente, poiché, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale, le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell effettiva volontà delle parti stipulanti; e, dall altro lato, le clausole delle suddette fonti negoziali, per la loro riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di qualsivoglia contratto o accordo, sicché, neanche riguardo ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate. Dunque in questo nuovo quadro normativo, in cui l’interpretazione dei contratti collettivi non costituisce più apprezzamento riservato al giudice del merito, a fronte della conferma da parte della S. C. di plurimi precedenti nonché della cassazione di pronunce di merito che avevano aderito ad un’opposta lettura delle medesime norme, il giudice di merito può accedere ad un’interpretazione (del contratto collettivo) diversa solo in presenza o di argomenti nuovi o di elementi di precisa e alta valenza significativa, idonei a dimostrare non solo la possibilità di una diversa opzione ermeneutica, ma anche l’erroneità della soluzione ermeneutica adottata dai precedenti pronunciati o, quanto meno, la chiara preferibilità di un’interpretazione diversa da quella già ritenuta legittima dal giudice di legittimità. Tra gli elementi dunque di cui il giudice del merito dovrà tener conto nel selezionare l’opzione interpretativa vi è ora anche quello della parità di trattamento. Per cui, ove possibile e salvo quanto prima detto, il giudice del merito è tenuto, in punto di diritto, ad adeguarsi a precedenti decisioni confermate in sede di legittimità. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al computo dell’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95, ai sensi dell art. 82 CCNL 1998, ai fini del calcolo dell’assegno personale pensionabile. Reggio Calabria, 17.1.2007 Il Giudice N. Sapone |
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