lavoroprevidenza

mercoledì 21 marzo 2007

INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DOPO LA L. N. 80/05 E LA RIFORMA DELL ART. 360 N. 3 CPC; LIMITI PER IL GIUDICE DI MERITO IN PRESENZA DI PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE CONFERMATIVE DELL INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO

Sentenza segnalata dal dr. Natalino Sapone Componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

interpretazione dei contratti collettivi dopo la l. n. 80/05 e la riforma dell art. 360 n. 3 cpc; limiti per il giudice di merito in presenza di precedenti pronunce della cassazione confermative dell interpretazione del giudice di merito


Proc. n. 135/2006



PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 17/1/2007


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ex art. 281 sexies cpc



1. I ricorrenti, dipendente di RFI SpA, agiscono per sentire dichiarare il diritto al computo dell’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95, ai sensi dell art. 82 CCNL 1998, ai fini del calcolo dell’assegno personale pensionabile, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, in relazione agli anni dal 1997 al 2003, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.



Parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto azionato e nel merito l’infondatezza della domanda.



2. L’eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.



Le istanze per l’esperimento del tentativo di conciliazione risulta essere pervenute alla società rispettivamente in data 16.12.05 e 12.12.05. Non risultano altri atti interruttivi. Ragion per cui deve ritenersi prescritto il diritto in oggetto fino all’anno 2000.



3. Venendo al merito, la norma invocata dai ricorrenti è l’art. 82 del CCNL 1998, la quale dispone che la società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile, riferito al servizio prestato nel periodo 1° luglio dell’anno precedente-30 giugno dell’anno in corso, di importo pari alla retribuzione base (spettante al 30 giugno dello stesso anno) di cui all art. 73, punto 1, del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell’assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli E.D.R. pensionabili previsti dal Protocollo d intesa del 31.7.1992 e dall art. 80 del presente CCNL.



L’art. 70 del CCNL 1998 dispone che tra gli elementi della retribuzione base fa parte lo stipendio, che è composto, anche dall’EDR previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.1995.



Ad avviso di questo giudice la previsione è chiara - tanto da non generare una seria questione interpretativa - nel senso di ricomprendere tutti gli elementi della retribuzione base, con esclusione dei soli elementi espressamente menzionati. Tra gli elementi espressamente menzionati (e pertanto esclusi) non rientra l’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95.



La correttezza di una siffatta lettura è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione (dec. n. 15969/05; Cass. n. 10721/04).


Ancora più recentemente la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5913/06, ha richiamato tali precedenti, cassando la pronuncia di merito che aveva dato una diversa interpretazione alle medesime previsioni contrattuali.


Da questi conclusioni non v è ragione di discostarsi. E ciò anche in considerazione di quanto osservato dalla S. C., ossia che “Vero è che qui si controverte sull interpretazione di contratti collettivi di diritto comune e quindi su di una quaestio voluntatis, rispetto alla quale non possono, di regola configurarsi precedenti in senso tecnico (cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11807); ma giova porre in luce che il richiamo al suindicato quadro normativo di livello istituzionale appare nondimeno pertinente, poiché, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale, le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell effettiva volontà delle parti stipulanti; e, dall altro lato, le clausole delle suddette fonti negoziali, per la loro riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di qualsivoglia contratto o accordo, sicché, neanche riguardo ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate.
A ben guardare, del resto, proprio questa ineludibile esigenza sociale che casi eguali non vengano decisi in modo diseguale e che risulti garantita l effettività del principio costituzionale di eguaglianza, ha ispirato la decisa svolta riformatrice di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 5, la quale nel delegare all esecutivo la formulazione della nuova disciplina del procedimento civile di cassazione, dopo avere fissato come fondamentale direttiva quella di una funzionalità di essa allo scopo della nomofilachia, ha espressamente imposto (art. 1. secondo comma, lettera «a») al legislatore delegato di prevedere l estensione del sindacato diretto della Corte di cassazione sull interpretazione e sull applicazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, in tal se
nso ampliando la previsione dell art. 360, n. 3 cod. proc. civ. (Cass. 15969/05).



Dunque in questo nuovo quadro normativo, in cui l’interpretazione dei contratti collettivi non costituisce più apprezzamento riservato al giudice del merito, a fronte della conferma da parte della S. C. di plurimi precedenti nonché della cassazione di pronunce di merito che avevano aderito ad un’opposta lettura delle medesime norme, il giudice di merito può accedere ad un’interpretazione (del contratto collettivo) diversa solo in presenza o di argomenti nuovi o di elementi di precisa e alta valenza significativa, idonei a dimostrare non solo la possibilità di una diversa opzione ermeneutica, ma anche l’erroneità della soluzione ermeneutica adottata dai precedenti pronunciati o, quanto meno, la chiara preferibilità di un’interpretazione diversa da quella già ritenuta legittima dal giudice di legittimità.



Tra gli elementi dunque di cui il giudice del merito dovrà tener conto nel selezionare l’opzione interpretativa vi è ora anche quello della parità di trattamento. Per cui, ove possibile e salvo quanto prima detto, il giudice del merito è tenuto, in punto di diritto, ad adeguarsi a precedenti decisioni confermate in sede di legittimità.



Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al computo dell’EDR previsto dall’accordo dell’8.11.95, ai sensi dell art. 82 CCNL 1998, ai fini del calcolo dell’assegno personale pensionabile.



4. In ordine al quantum, in mancanza di una specifica contestazione degli importi indicati in ricorso, i dati forniti dal ricorrente possono essere confermati. Di conseguenza, detratto l’importo relativo agli anni fino al 2000 - in relazione ai quali, come detto, è maturata la prescrizione - , la somma spettante a Castellone ammonta ad € 193,12, e quella spettante a Sergi Aurelio ad € 378,05. su tali somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata.



5. In considerazione del rigetto di parte della domanda, si reputa equo compensare per metà le spese processuali, ponendo a carico della società convenuta la restante parte, che si liquida come in dispositivo.



Reggio Calabria, 17.1.2007



Il Giudice


N. Sapone



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