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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 14 marzo 2007

I COMPENSI DEI MESSI COMUNALI

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 850 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com


Il Comune non è competente a determinare i compensi spettanti ai messi comunali per le notifiche, in quanto tale materia è riservata al legislatore statale e, comunque, la potestà di autoregolamentazione dell’attività di messo notificatore non può estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali.


Questi sono i termini in cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2007 n. 850.


I giudici di palazzo Spada, nell’esame della fattispecie alla propria attenzione, confermando un recente loro indirizzo (Cons. St., sez.IV, 14 febbraio 2006, n.604) hanno ritenuto che “ il convincimento della spettanza al Comune della competenza a determinare i compensi dei messi comunali non può fondarsi sul rilievo dell’avvenuta delegificazione della materia, ad opera dell’art.4 della legge 12 luglio 1991, n.151 che, avendo abrogato il precedente regime delle tariffe del predetto servizio, aveva automaticamente riservato ai Comuni, secondo la ricostruzione della fattispecie operata in prima istanza, la potestà di disciplinare, in via regolamentare, tale aspetto dell’attività di notificazione”.


Per il Collegio, “l’avvenuta abrogazione dell’art.4 della legge 10 maggio 1976, n.249 (per effetto dell’art.4, comma 2, l. n.151/91) non implica l’immediata e conseguente devoluzione ai Comuni della competenza alla determinazione dei compensi dovuti ai messi comunali”


Le motivazioni della predetta conclusione sono da trarre, per il Consiglio di Stato, dal fatto che “l’abrogazione di una norma di rango primario, ancorché produttiva di una lacuna nell’ordinamento (da colmarsi con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta l’automatico effetto dell’assegnazione della competenza alla regolamentazione della fattispecie originariamente disciplinata dalla disposizione abrogata, ad una fonte normativa secondaria o, addirittura, amministrativa se non in presenza di una esplicita clausola di delegificazione.


Inoltre, “la legge 24 febbraio 1971, n.114 (che contiene la determinazione originaria delle tariffe) qualifica espressamente i compensi contestualmente stabiliti come spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la conseguenza che la fonte del potere in questione non può essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da parte dell’ente locale, del servizio in questione e, dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa intestato direttamente e personalmente ai messi comunali" (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.)”.



Gesuele Bellini















N.850/2007


Reg. Dec.


N. 214 e 452 Reg. Ric.


Anno 1999


R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


A) Sul ricorso in appello n. 214 del 1999 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;


C O N T R O


Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Athena Lorizio e Claudio Visciola ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, Via Dora n.1;


B) Sul ricorso in appello n. 452 del 1999 proposto dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Athena Lorizio e Claudio Visciola ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, Via Dora n.1;


C O N T R O


Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;



ENTRAMBI PER L’ANNULLAMENTO


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez.I, n.527/1997 in data 14 novembre 1997;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze (nel ricorso n.214/99) e del Ministero delle Finanze (nel ricorso n.452/99);


Vista la memoria difensiva del Comune di Firenze;


Visti gli atti tutti delle cause;


Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, l’Avv. Lorizio e l’Avvocato dello Stato Varrone;


FATTO E DIRITTO


1.- Con la sentenza appellata veniva annullata la delibera della Giunta Municipale di Firenze n.2202/2243 del 5 luglio 1996 (impugnata dal Ministero delle Finanze), di disciplina dell’espletamento del servizio notifiche in favore di altre amministrazioni da parte dei messi comunali, nella sola parte in cui veniva subordinata l’esecuzione delle notificazioni alla compatibilità della relativa attività con le potenzialità dell’ufficio, essendo state, invece, ritenute legittime, con conseguente reiezione delle pertinenti censure, le altre disposizioni contestate dall’Amministrazione ricorrente (e, cioè, la previsione della debenza del contributo anche nei casi in cui la legge prevede la notifica gratuita da parte dei messi comunali, la prescrizione che la richiesta di notifica deve avvenire con congruo anticipo e la determinazione del compenso dovuto per gli atti dell’Amministrazione finanziaria).


Avverso quest’ultimo capo della decisione proponeva appello il Ministero delle finanze, criticando la correttezza degli argomenti addotti a sostegno della gravata pronuncia reiettiva, insistendo nel sostenere l’incompetenza del Comune nella regolamentazione dei compensi dovuti per l’attività di notificazione dei messi comunali e nella disciplina dei tempi e delle condizioni dell’espletamento di quest’ultima, ed invocando la riforma parziale della sentenza appellata ed il conseguente annullamento della delibera commissariale, anche nella parte contestata con l’appello.


Il capo di annullamento della delibera citata veniva, invece, impugnato, con autonomo ricorso, da parte del Comune di Firenze, che contestava il giudizio di illegittimità della parte della determinazione con cui si condizionava l’espletamento del servizio alla compatibilità delle richieste con la potenzialità dell’ufficio e che concludeva, pertanto, per la sua riforma.


Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.


2.- Occorre preliminarmente provvedere alla riunione degli appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima decisione.


3.- Si deve, ancora, premettere che le questioni dedotte dalle parti, in entrambi i ricorsi, sono state già esaminate e definite dalla Sezione con una recente pronuncia (Cons. St., sez.IV, 14 febbraio 2006, n.604), con la quale si è, in particolare, ritenuto che non spetti al Comune la competenza relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai messi comunali, in quanto riservata al legislatore statale, e che la potestà di autoregolamentazione dell’attività in questione non possa estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali, con la previsione di modalità, di condizioni e di termini per l’accesso allo stesso del tutto incompatibili con le esigenze postulate dal rispetto della normativa primaria che regola, con forza inderogabile e vincolante, le notifiche degli atti giudiziari.


4.- In coerenza con i principi appena enunciati, dai quali la Sezione non ravvisa ragioni di diritto od elementi di fatto per discostarsi, si deve, quindi, giudicare fondato l’appello del Ministero delle finanze, siccome rivolto a contestare la stessa sussistenza della potestà del Comune di dettare disposizioni relative alla debenza ed alla misura del contributo per l’attività di notificazione da parte dei messi comunali ed alle modalità temprali di presentazione delle richieste di notifica.


E’ sufficiente, al riguardo, ribadire che “il convincimento della spettanza al Comune della competenza a determinare i compensi dei messi comunali non può fondarsi sul rilievo dell’avvenuta delegificazione della materia, ad opera dell’art.4 della legge 12 luglio 1991, n.151 che, avendo abrogato il precedente regime delle tariffe del predetto servizio, aveva automaticamente riservato ai Comuni, secondo la ricostruzione della fattispecie operata in prima istanza, la potestà di disciplinare, in via regolamentare, tale aspetto dell’attività di notificazione.


Senonchè, a ben vedere, l’avvenuta abrogazione dell’art.4 della legge 10 maggio 1976, n.249 (per effetto dell’art.4, comma 2, l. n.151/91) non implica l’immediata e conseguente devoluzione ai Comuni della competenza alla determinazione dei compensi dovuti ai messi comunali; e ciò per un duplice ordine di considerazioni.


Innanzitutto, perchè l’abrogazione di una norma di rango primario, ancorchè produttiva di una lacuna nell’ordinamento (da colmarsi con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta l’automatico effetto dell’assegnazione della competenza - alla regolamentazione della fattispecie originariamente disciplinata dalla disposizione abrogata - ad una fonte normativa secondaria o, addirittura, amministrativa (come in questo caso), se non in presenza di una esplicita clausola di delegificazione (nella specie mancante).


In secondo luogo, in quanto la conclusione raggiunta dai primi giudici si fonda sull’impropria qualificazione dell’attività di notificazione svolta dai messi comunali come direttamente pertinente alle competenze dei Comuni (donde la potestà alla loro regolamentazione), mentre, di contro, la legge 24 febbraio 1971, n.114 (che contiene la determinazione originaria delle tariffe) qualifica espressamente i compensi contestualmente stabiliti come spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la conseguenza che la fonte del potere in questione non può essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da parte dell’ente locale, del servizio in questione e, dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa intestato direttamente e personalmente ai messi comunali” (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.).


Con la conseguenza che il Comune di Firenze era del tutto sprovvisto della competenza alla determinazione dei presupposti (della relativa obbligazione) e della misura dei compensi spettanti ai messi comunali, da ritenersi ancora riservata alla legge statale.


In ordine alla seconda questione sollevata dal Ministero appellante, relativa alla parte in cui la Giunta aveva disciplinato i termini per la consegna degli atti da notificare, si osserva che “pur ammettendo la (peraltro dubbia) competenza del Comune all’autoregolamentazione dell’attività di notificazione assegnata ai messi comunali (ovviamente per profili diversi da quelli relativi al compenso dovuto a questi ultimi), deve, in ogni caso, escludersi che tale potestà possa estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali, con la previsione di modalità e di termini per l’accesso allo stesso del tutto incompatibili con le esigenze postulate dal rispetto della normativa primaria che regola le notifiche degli atti giudiziari.


Ne consegue che la delibera commissariale scrutinata risulta viziata anche nella parte in cui si occupa di fissare termini rigidi per la presentazione delle richieste di notifica, del tutto incompatibili con l’osservanza della disciplina legislativa sulle notificazioni, rispetto alla quale la determinazione in esame si appalesa contrastante” (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.).


5.- Per le medesime ragioni da ultimo esposte, va anche confermato il giudizio di illegittimità, già reso in prima istanza e gravato con l’appello del Comune, del capo della delibera di Giunta con cui veniva subordinato l’espletamento del servizio alla sua compatibilità con le potenzialità dell’ufficio, posto che, anche qui, il potere di autoregolamentazione dell’attività non può spingersi fino a condizionare la stessa prestazione del servizio a fattori, quali l’organizzazione amministrativa interna, diversi ed estranei, rispetto a quelli che, secondo la normativa primaria, esonerano i Comuni dal servizio in questione od escludono il suo carattere necessario ed indefettibilie.


6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero delle finanze e la reiezione di quello del Comune di Firenze, con il conseguente annullamento della delibera impugnata in primo grado, in tutte le parti contestate con il ricorso originario.


7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe, respinge l’appello del Comune di Firenze (n.452/99), accoglie quello del Ministero delle finanze (n.214/99) e, in parziale riforma della decisione appellata, annulla la delibera della Giunta Municipale di Firenze n.2202/2243 del 5 luglio 1996, relativamente a tutte le parti contestate con il ricorso di primo grado; condanna il Comune di Firenze a rifondere al Ministero delle finanze le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00;


ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2006, con l intervento dei signori:


Carlo Saltelli - Presidente f.f.


Carlo Deodato - Consigliere, Estensore


Salvatore Cacace - Consigliere


Sergio De Felice - Consigliere


Eugenio Mele - Consigliere



L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.


Carlo Deodato Carlo Saltelli



IL SEGRETARIO


Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


19 febbraio 2007


(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)


Il Dirigente


Antonio Serrao



 
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