lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 20 febbraio 2007

FINANZIARIA 2007: IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO PER GLI APPRENDISTI

Il dr.Angelo Vitale -Consulente del lavoro - Collaboratore di LavoroPrevidenza.com commenta le circolari Inps n. 22 del 23-01-07 e n. 23 del 24-01-07

Con due circolari, la n. 22 del 23-01-07 e la n. 23 del 24-01-07 l’Inps illustra le disposizioni della finanziaria 2007 che attengono al diverso contributo dovuto dal datore di lavoro per gli apprendisti e per le assunzioni agevolate nonché agli effetti dell’aumento del contributo dovuto dal lavoratore.



La prima circolare, la n. 22, l’Inps specifica la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (cui è estesa l’indennità di malattia prima preclusa) è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Aumento che interessa anche i rapporti in essere ed è estesa alle cosiddette assunzioni agevolate:



  • assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità; sono esclusi da questo aumento gli assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord

  • assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola mobilità”);

  • lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità;

  • assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi;

  • assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale; sono esclusi da questo aumento i contratti di inserimento che compete la riduzione del 25%, ovvero superiore

  • trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

  • assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica;

  • eventuali lavoratori in CFL che ancora residuano dopo l’entrata in vigore dal Decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il versamento del solo contributo settimanale;

  • assunzioni di lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi.

Pertanto, dal 1° gennaio, per questi lavoratori il contributo sarà pari al 15,84% (5,84% a carico del lavoratore, 10% a carico del datore di lavoro). Una riduzione del contributo riguarda i datori di lavoro che abbiano in forza sino a 9 dipendenti: l’aliquota del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto – a 1,5% (si verserà 7,34%) per il primo anno e al 3% (si verserà 8,84%) per il secondo anno.


Per ottenere detta riduzione, che viene mantenuta anche se nel corso del periodo la forza lievita in aumento, la circolare indica che occorre far riferimento all’intera struttura aziendale prendendo a riferimento la forza stessa all’atto dell’assunzione (sono ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione del lavoratore assente se è stato assunto altro lavoratore, gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento; i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell utilizzatore e gli eventuali CFL, ancora in essere dopo la riforma operata dalla Legge Biagi). Per la determinazione dell’aliquota per quanti in forza al 1° gennaio occorre invece far riferimento alla consistenza aziendale determinando la media degli occupati dell’anno 2006.


La circolare, infine, illustra le modalità espositive sui DM. Viene meno la vecchia “marca settimanale”.



Con la seconda circolare, la n. 23, l’Istituto illustra le variazioni dell’aliquota contributiva determinate dal disposto aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.


L’aliquota passa, quindi, per la generalità dei lavoratori al 9,19%. Particolarità sono illustrate per alcuni datori di lavoro tra i quali quelli esonerati dalla CUAF (codice 1C), per i settori esclusi dal contributo per l’indennità economiche di maternità e dall’ex contributo per TBC, per la pesca.


L’aliquota aumenta al 9,49% per quanti versano i contributi Cigs e Mobilità: in proposito la circolare ricorda che la recente legge finanziaria ha prorogato a tutto il 2007 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.


La medesima circolare illustra l’operatività della disposizione relativa alle Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 secondo la quale dal 2007 viene meno la differenziazione tra gli imponibili giornalieri.


Aspetto oltremodo importante affrontato attiene all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia sul TFR (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e all’istituito Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. La circolare fa riserva di ulteriori disposizioni sull’argomento.



Angelo Vitale – Consulente del lavoro


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli