Con due circolari, la n. 22 del 23-01-07 e la n. 23 del 24-01-07 l’Inps illustra le disposizioni della finanziaria 2007 che attengono al diverso contributo dovuto dal datore di lavoro per gli apprendisti e per le assunzioni agevolate nonché agli effetti dell’aumento del contributo dovuto dal lavoratore.
La prima circolare, la n. 22, l’Inps specifica la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (cui è estesa l’indennità di malattia prima preclusa) è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Aumento che interessa anche i rapporti in essere ed è estesa alle cosiddette assunzioni agevolate:
Pertanto, dal 1° gennaio, per questi lavoratori il contributo sarà pari al 15,84% (5,84% a carico del lavoratore, 10% a carico del datore di lavoro). Una riduzione del contributo riguarda i datori di lavoro che abbiano in forza sino a 9 dipendenti: l’aliquota del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto – a 1,5% (si verserà 7,34%) per il primo anno e al 3% (si verserà 8,84%) per il secondo anno.
Per ottenere detta riduzione, che viene mantenuta anche se nel corso del periodo la forza lievita in aumento, la circolare indica che occorre far riferimento all’intera struttura aziendale prendendo a riferimento la forza stessa all’atto dell’assunzione (sono ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione del lavoratore assente se è stato assunto altro lavoratore, gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento; i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell utilizzatore e gli eventuali CFL, ancora in essere dopo la riforma operata dalla Legge Biagi). Per la determinazione dell’aliquota per quanti in forza al 1° gennaio occorre invece far riferimento alla consistenza aziendale determinando la media degli occupati dell’anno 2006.
La circolare, infine, illustra le modalità espositive sui DM. Viene meno la vecchia “marca settimanale”.
Con la seconda circolare, la n. 23, l’Istituto illustra le variazioni dell’aliquota contributiva determinate dal disposto aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
L’aliquota passa, quindi, per la generalità dei lavoratori al 9,19%. Particolarità sono illustrate per alcuni datori di lavoro tra i quali quelli esonerati dalla CUAF (codice
L’aliquota aumenta al 9,49% per quanti versano i contributi Cigs e Mobilità: in proposito la circolare ricorda che la recente legge finanziaria ha prorogato a tutto il 2007 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
La medesima circolare illustra l’operatività della disposizione relativa alle Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 secondo la quale dal 2007 viene meno la differenziazione tra gli imponibili giornalieri.
Aspetto oltremodo importante affrontato attiene all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia sul TFR (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e all’istituito Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. La circolare fa riserva di ulteriori disposizioni sull’argomento.
Angelo Vitale – Consulente del lavoro