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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 22 gennaio 2007

AVVOCATI, ECCO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

News







AVVOCATI, ECCO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO


Con il nuovo codice deontologico, approvato lo scorso giovedì, il Consiglio Nazionale Forense, presieduto da Guido Alpa (in foto), ha recepito le disposizioni contenute nella legge Bersani, dando il via di fatto al processo di liberalizzazione della professione. Le nuove disposizioni ora passano al vaglio del ministero della Giustizia e dell’Antitrust. Tra i divieti abrogati, quello relativo alla violazione dei minimi tariffari, quello relativo alla pubblicità e, infine, quello riguardante i patti quota-lite con i clienti.



Relativamente alla questione dei minimi tariffari, è stata abrogata la disposizione contenuta nell’articolo 43 in cui si prevedeva la possibilità per gli avvocati di derogare ai minimi tariffari e, quindi, di stabilire compensi forfetari, limitatamente nei casi di consulenza e assistenza continuativa in ambito stragiudiziale, purchè questi fossero proporzionali al prevedibile impegno. Ora questo limite non esiste più e di fatto le deroghe ai minimi tariffari sono consentite in qualsiasi tipo di consulenza e assistenza legale. Resta però il vincolo della proporzionalità del compenso alla prestazione fornita dagli avvocati.




Ampliate le possibilità di azione in campo pubblicitario. Con il nuovo articolo 17, gli avvocati potranno dare informazioni non solo sui titoli conseguiti e sui diplomi di specializzazione (possibilità che il vecchio codice comunque consentiva), ma anche sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, purchè queste rispettino criteri di trasparenza e veridicità. A vigilare su tale aspetto sarà lo stesso Consiglio dell’ordine.


Quanto alla forma e alla modalità, l’informazione deve rispettare il decoro e la dignità professionale. Importante è che essa non assumi il carattere della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa. Lo stesso articolo conferma inoltre agli avvocati la possibilità di organizzare e sponsorizzare seminari di studio, corsi di formazione professionale e convegni in discipline attinenti alla professione forense.




Relativamente alle modalità di informazione, contenute nell’articolo 17-bis, il nuovo Codice prevede l’obbligo in capo al professionista di dare informazioni specifiche sulla propria sede, sull’albo di iscrizione, sulla struttura e sulla composizione dello studio a cui appartiene. Riguardo ai mezzi di diffusione, oggi è consentita la pubblicità tramite giornali, mezzi televisivi e radiofonici. Permane però il divieto di accaparramento della clientela, contemplato dall’articolo 19 del nuovo Codice. Per gli avvocati non sarà possibile quindi offrire direttamente, o per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici e aperti al pubblico.




Con la caduta del divieto del patto quota-lite, il Codice stabilisce la legittimità del patto col quale l’avvocato stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi. Risulta invece vietato il patto con il cliente che realizza, in via diretta o indiretta, la cessione al professionista del credito o del bene litigioso, così come previsto dall’art. 1418 c.c.




Oltre a questi divieti, le nuove regole hanno anche abrogato il divieto di offrire ai clienti servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fissando però il limite secondo cui il professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione debba essere resa da uno o più soci professionisti sotto personale responsabilità.



LavoroPrevidenza pubblica il testo completo del nuovo codice deontologico.


 
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