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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 16 gennaio 2007
SPECIALE T F R: IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: NOZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI Speciale LavoroPrevidenza. Articolo a cura dell Avv. Anna Lisa Marino, Foro di Salerno, collaboratrice LavoroPrevidenza.com SPECIALE LAVOROPREVIDENZA DOMANI SUL SITO TROVERETE LE NUOVE REGOLE DEL TFR Il trattamento di fine rapporto: nozione e caratteristiche principali di Anna Lisa Marino, Avvocato, Foro di Salerno. 1. La disciplina del trattamento di fine rapporto. La cessazione del rapporto di lavoro si accompagna alla corresponsione del trattamento di fine rapporto cioè all’attribuzione di una somma di denaro che trova la sua ratio nell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa ed in particolare nell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore durante il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto, comunemente denominato liquidazione, è disciplinato con legge del 1982 n. A differenza del trattamento di fine rapporto che prende in considerazione la retribuzione annua come somma delle retribuzioni mensili, l indennità di anzianità considera l ultima retribuzione. In particolare moltiplica l’ultima retribuzione, comprensiva di ogni emolumento corrisposto con carattere continuativo, per un coefficiente variabile a seconda dell anzianità. Il trattamento di fine rapporto invece somma per ciascun anno una quota pari e non superiore all’importo della retribuzione totale dovuta, divisa per 13,5. Per le frazioni di anno la quota viene ridotta in proporzione, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. La somma così ottenuta subisce una rivalutazione per ogni anno pari all’1.5% in misura fissa, più il 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall Istat. Qualora il lavoratore si dimetta nel corso dell anno la voce fissa dell 1,5% va frazionata in dodicesimi di anno, in rapporto al numero di mesi lavorati. La liquidazione va consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo comma dell’art 2120 c.c. dispone che la retribuzione annua utile per il computo del trattamento comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione contrattuale, che può disporre modifiche, ma soltanto in pejus. La nozione legale di retribuzione da porre alla base del calcolo comprende, dunque, tutti gli emolumenti a carattere non occasionale corrisposti per il rapporto di lavoro. [1] Pertanto rientrano in tale nozione di retribuzione, prescindendo dalla ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, anche gli emolumenti per lavoro straordinario che non siano corrisposti occasionalmente, ossia per ragioni del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite.[2] Vi rientrano, inoltre, le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici.[3] 2. L’anticipazione sul trattamento di fine rapporto Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto, nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata da particolari necessità: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per paternità fruibili fino al compimento dell ottavo anno del bambino, spese per congedi di formazione. I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo o il 4% del numero totale dei dipendenti. I contratti collettivi possono tuttavia stabilire condizioni di maggior favore, con la previsione di altri casi che legittimano la richiesta di anticipo. Sull’acquisto della prima casa la giurisprudenza precedentemente richiedeva l’esibizione dell’atto notarile e dunque il rogito preventivo alla richiesta di anticipazione. Per quanto concerne le spese mediche occorre che la struttura pubblica ne riconosca la necessità, mentre non è rilevante che il lavoratore si serva di una eventuale struttura privata né che provveda preventivamente al pagamento delle cure. L’onere probatorio consistente nel riconoscimento da parte delle competenti strutture pubbliche è riferito alle terapie e agli interventi straordinari, e non anche alle spese sanitarie, sicché risulta chiara la volontà del legislatore di ritenere sufficiente che tali spese possano essere eventuali e che quindi l’erogazione dell’anticipazione possa precedere l’esborso delle prime[6]. L anticipazione può essere ottenuta una sola volta dal lavoratore, in un’unica soluzione. Non è valida la pattuizione, individuale o collettiva, che disponga una anticipazione mese per mese[7]. La somma attribuita al lavoratore viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. 3. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è stato istituito presso l Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art. Il fondo è alimentato con i contributi a carico dei datori di lavoro e la copertura opera automaticamente, prescindendo dall effettivo versamento degli stessi. In caso di insolvenza del datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata secondo criteri di ordinaria diligenza, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione[8]. Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore di ottenere il pagamento da parte del Fondo non decorre dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti prima della ammissione al passivo non può decorrere la prescrizione, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all’Inps prima che sia stata accertata l’insolvenza del datore e prima che il credito per TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare[9]. Poiché il credito inerente al trattamento di fine rapporto e agli accessori ha natura retributiva, si deve ritenere che il fondo sia tenuto a corrispondere gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno, senza necessità che il lavoratore assolva l onere di allegazione e di prova in base all articolo 1224 c.c., con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell effettivo pagamento[10]. [1] Cass. civile, sez. lav., 5 settembre 2003, n. 13010, in Mass. Giur. It., 2000. [2] Cass. civile, sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12851, in Mass. Giur. Lav., 2004, 92. [3] Cass. civile, sez. lav., 1 settembre 2003, n. 12760, in Mass. Giur. It., 2003. [4] Corte Costituzionale, 5 aprile 1991, n. [5] Cass. civile, sez. lav., 4 febbraio 1993, n. 1379, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, II, 144. [6] Tribunale Torino, sentenza 1 giugno [7] Cass. civile, sez. lav., 11 novembre 2002, n. 15813 in Mass. Giur. It., 2002. [8] Cass. civile, sez.lav., 2 aprile 2002, n. [9] Cass. Civile, sez.lav., 26 febbraio 2004, n. [10] Cass. civ., Sez. Un., 26 settembre 2002, n. |
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