lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 14 gennaio 2006

DIPENDENTI INPS: RICALCOLO DEL TFR TENENDO PRESENTE LE INDENNITA FISSE E CONTINUATIVE PERCEPITE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

a cura del dr. Marco Dibitonto - Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto - Foggia - Fondatore e Direttore LavoroPrevidenza.com

IN GENERALE


La Giurisprudenza di merito che ha definito diversi contenziosi instaurati da dipendenti degli enti pubblici non economici (tra le tante, v. sent. n. 136/02 del Tribunale di Trento e sent. n. 88/03 della Corte di Appello di Trento), ha ritenuto - a buona ragione- che per detti rapporti, trovando applicazione la disciplina dei rapporti di lavoro di diritto comune, non sussiste alcun dubbio che le indennità (di funzione ed altre), per la loro fissità e continuità,non possono non essere incluse nella determinazione del TFR.


In ogni caso, le indennità di cui è causa, se il giudicante non dovesse ritenere applicabile l’art. 2120 c.c. alle fattispecie in questione, devono essere considerate, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, applicando la disciplina pregressa richiamata nel ricorso introduttivo e, precisamente, gli artt. 5 e 34 del regolamento di previdenza e quiescenza del personale INPS al rapporto d’impiego.


Diverse sentenze di merito hanno riconosciuto il diritto di cui è causa in base alla disciplina pregressa (Fra le tante, v. sent. Tribunale di Pistoia n. 49/2000 e della Corte d’Appello di Firenze n. 28/2000 che qui si riportano integralmente).


Infatti, è principio generale che tutte le indennità costituiscono parte integrante del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.


Per detto motivo, la misura del trattamento si determina in proporzione della durata del lavoro prestato, nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente “conquistata attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e del frutto di essa” (ex multis, Corte Costituzionale n. 106/96).



  • dr. Marco Dibitonto

  • Direttore di LavoroPrevidenza.com

  • Marco Dibitonto

  • Studio legale Associato

  • Avv.ti Dibitonto

  • Lavoro- Previdenza- Civile

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NELLO SPECIFICO


Dipendenti INPS: indennità di funzione nel calcolo del TFR


Tribunale di Pistoia, sentenza 25.01.2000 n.49



Gli ex dipendenti dell INPS che hanno percepito la indennità di funzione (prevista dal regolamento di previdenza e quiescenza del personale dipendente dell INPS) nel corso del loro rapporto di lavoro, potranno chiedere il ricalcolo del proprio TFR qualora l Istituto, in sede di calcolo, non abbia considerato detta retribuzione. Occorre però dimostrare che detta indennità sia stata corrisposta con continuità e ripetitività. Sono queste alcune delle motivazioni che hanno spinto il Giudice del Lavoro di Pistoia ad emettere una sentenza con la quale si condanna l INPS a ricalcolare il TFR di un ex dipendente (17.03.2000).

Giovanni Dami



Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, sentenza n.49/2000

MASSIMA

(Indennità di funzione - inclusione nel calcolo del TFR - art.15 L.9/3/89 n.88).
***


Ai fini della inclusione nel calcolo del TFR della indennità di funzione prevista dall art.15 della L.9 marzo 1989 n.88, occorre valutare esclusivamente la fissità e la continuità con le quali detto emolumento sia stato nel tempo pagato al lavoratore e cioè che vi sia stata una ripetitività apprezzabile di tale pagamento nel corso del rapporto. Non occorre pertanto che l emolumento da calcolare sia legato di diritto e a tempo indeterminato alla qualifica del lavoratore, ma è sufficiente che, in concreto, il relativo pagamento non sia occasionale e sia avvenuto con apprezzabile ripetizione nel tempo.


Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro - G.L. Dott. Fabrizio Amato - Sent. N.49/2000
PARTI: F.G. (Avv. Venturi) vs. INPS (Avv. Nicoli)


SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



G.F., che assume di aver lavorato alle dipendenze dell INPS dall ottobre 1952 al luglio 1992, lamenta il mancato computo nell indennità di fine rapporto della indennità di funzione da lui goduta ininterrottamente dal 1° luglio 1990 fino al collocamento in quiescenza. Richiama la disciplina dell art.2120 c.c., come modificato dall art.1 L.297/82 e deduce che l emolumento in questione deve intendersi erogato in maniera fissa e continuativa e pertanto pienamente calcolabile ai fini della indennità di fine rapporto. L istituto convenuto richiama a sua volta l art.34 regolamento del personale INPS e nega che l indennità di funzione possa essere considerata avente carattere fisso e continuativo e quindi sia da calcolare ai fini dell indennità di liquidazione, a nulla rilevando che la stessa, essendo comunque assoggettata a contribuzione sia stata calcolata per il computo del trattamento pensionistico erogato al F.. L indennità di funzione di cui si discute è stata introdotta dall art.15 della L.88/89 ed è incontestabile che sia stata negli ultimi due anni di rapporto lavorativo erogata senza alcuna interruzione al ricorrente F.. La questione non concerne tanto la incontroversa natura retributiva di detta indennità quanto la sussumibilità della stessa tra le competenze di carattere fisso e continuativo che, ai sensi di legge e pure ai sensi del regolamento del personale dell Istituto, vanno prese in esame per il calcolo dell indennità di buona uscita erogata dal relativo fondo dell INPS. Il giudicante può limitarsi allora a richiamare la risalente e oramai consolidata giurisprudenza che individua tale carattere di fissità e di continuatività e che, proprio per la disamina di esso, autorizza il giudice di merito ad una verifica empirica fattuale ex post che consenta di apprezzare l effettiva erogazione continuativa e fissa di un dato emolumento retributivo allo scopo di considerarlo per il calcolo di altri emolumenti differiti o, come nella specie, del trattamento di fine rapporto. Non è, infatti, in astratto che il carattere in questione va rintracciato negli emolumenti che contribuiscono a formare la retribuzione mensile complessiva dei lavoratori: su questo punto non è fondata l eccezione dell INPS che deduce che l indennità di funzione poteva esser addirittura rinunciata nei suoi presupposti e quindi non erogata dal F.; bensì occorre esclusivamente valutare successivamente la fissità e la continuità con le quali un dato emolumento sia stato nel tempo pagato al lavoratore. Occorre, peraltro, che appunto ci sia stata una ripetitività apprezzabile di tale pagamento nel corso del rapporto e nella specie per quel che riguarda l indennità di funzione ciò è avvenuto indiscutibilmente per gli ultimi due anni di rapporto del F.. E non occorre, come pretende l Istituto, che l emolumento da calcolare nella liquidazione spetti di diritto e a tempo indeterminato perché legato alla qualifica del lavoratore ma è sufficiente - come nel caso della retribuzione per lavoro straordinario che ha formato l oggetto precipuo della giurisprudenza intervenuta in argomento - che in concreto sia avvenuto un a pagamento non occasionale di una somma fissa ripetuto apprezzabilmente nel tempo. Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda di F. è fondata. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto di G.F. a vedersi calcolata nella indennità di fine rapporto la indennità di funzione corrispostagli dall INPS e condanna l Istituto a riliquidare pertanto la detta indennità di fine rapporto, con gli interessi legali su quanto dovuto; condanna l INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in £.1.500.000, di cui £.100.000 per spese vive, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Depositato in Cancelleria il 25.01.2000.




Indennità di funzione nel calcolo del TFR dei dipendenti INPS
(Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 28 del 18.4.2000)










La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 28 del 18.4.2000 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 25.1.2000, accogliendo la richiesta del ricorrente il quale proponeva ricorso affinché, ai fini del calcolo della buonuscita, L INPS includesse gli emolumenti percepiti a titolo di indennità di funzione come da regolamento specifico.

La Corte, pur riconoscendo non fondato l appello proposto dall INPS, non condivide in toto le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado e lascia spazi per un eventuale ricorso per Cassazione. La sentenza è comunque rilevante e se la Cassazione sarà investita del problema sarà interessante valutarne le conclusioni.

(Giovanni Dami)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro


Composta da:

dr. Fabio Massimo Drago Presidente

dr. Luigi Bartolomei Consigliere estensore

dr. Giorgio Pieri Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA




Nella causa iscritta al n. R.G. promossa da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, i persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze Via vecchietti 13 presso e nello studio dell Avv. M.N. e L.F. che lo rappresenta e difende come da mandati


contro




F.G. elettivamente domiciliato in Firenze nello studio dell Avv. S., rappresentato e difeso dall aAvv. I.V. come da mandato in atti


CONCLUSIONI




APPELLANTE: affinché la Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare la domanda proposta in primo grado dal Sig. F.G.

APPELLATO: perché la Ecc.ma Corte voglia respingere in toto il gravame proposto dall INPS avverso la sentenza di primo grado e la stessa integralmente confermando voglia condannare l Istituto appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO




Con sentenza del 25.1.2000 il Tribunale di Pistoia in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da F.G. che aveva lavorato alle dipendenze dell INPS dall ottobre 1952 al luglio 1992, condannava l istituto a riliquidargli l indennità di fine rapporto con il calcolo dell indennità di funzione di cui all art. 15 della legge 88/89. Riteneva che agli effetti del computo era sufficiente che in concreto fosse avvenuto, come nella fattispecie, un pagamento non occasionale di una somma fissa ripetuta apprezzabilmente nel tempo, e non occorreva, come invece pretendeva l istituto, che l emolumento spettasse di diritto e a tempo indeterminato perché legato alla qualifica del lavoratore.

Avverso la sentenza ha proposto l INPS assumendo la non spettanza del diritto riconosciuto in primo grado perché trattasi di indennità correlata a circostanze per loro natura variabili soggettivamente e oggettivamente. essa non era attribuita di diritto ed a tempo indeterminato agli ispettori di vigilanza, come il F. , ma era eventuale ed ipotetica secondo la disponibilità manifestata ad effettuare ispezioni fuori provincia; mancava, quindi, il requisito previsto dall art. 34 del Regolamento del personale INPS, secondo cui si doveva trattare di competenze di carattere fisso e continuativo.

Si è costituito il F. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e adducendo ulteriore giurisprudenza a sostegno della tesi esposta.


MOTIVI DELLA DECISIONE




L appello è infondato.

Ai sensi dell art. 34 del Regolamento INPS per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego, il calcolo dell indennità di buonuscita è effettuato in base a tanti dodicesimi dell ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza.

A norma dell art. 5 dello stesso Regolamento la retribuzione comprende, oltre allo stipendio, eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo.

Tale caratteristica deve riconoscersi all indennità di funzione corrisposta al F. in base alla contrattazione articolata di cui al secondo comma dell art. 15 legge 9.3.89. n.88.

E stato prodotto dalla difesa INPS l accordo decentrato 31.3.1992., il quale alla lettera a) prevede il riconoscimento della predetta indennità al personale dell 8a e 9a qualifica funzionale che, previo conferimento formale, svolga concretamente in via esclusiva funzioni di cui al precedente accordo del 1991. Alla lettera f), poi, è prevista un indennità speciale mensile lorda di lire 100.000 a favore degli ispettori di vigilanza con patentino appartenente alla 7a qualifica funzionale e in possesso di particolari caratteristiche professionali e curriculari, che si impegnino formalmente ad essere utilizzati sull intero territorio nazionale per almeno 60 giorni all anno in interventi straordinari disposti dalla direzione generale.

Tale disponibilità è stata data per iscritto dal F. in data 11.5.1992. con riferimento sia alla lettera a) che alla lettera f) dell accordo decentrato del 1992; ma evidentemente tali impegni, o altri analoghi, erano già stati assunti e riconosciuti quantomeno dal luglio 1990, epoca di conferimento al F. dell 8a qualifica funzionale, profilo di funzionario di vigilanza, (vedi documento 1 allegato al ricorso introduttivo), in quanto l indennità gli è stata riconosciuta e liquidata per 6 mesi relativamente all anno 1990 e per 12 mesi fino alla cessazione del servizio a fine luglio (per l importo di lire 187.625 mensili), senza soluzioni di continuità (vedi prospetto di cui al documento 2, sempre allegato al ricorso introduttivo e non contestato dall INPS).

In tal modo è emersa chiaramente la sussistenza delle caratteristiche di cui all art. 5 del Regolamento citato perché l indennità possa conteggiarsi agli effetti del calcolo della buonuscita.

La sentenza di primo grado va quindi confermata, pur non condividendosi la motivazione circa la sufficienza del riscontro a posteriori del pagamento di una somma fissa per un tempo apprezzabile e non in modo occasionale alla stregua del principio affermato dalla giurisprudenza in tema di lavoro starordinario. Il diritto all indennità in questione sorge, infatti, sulla base del meccanismo negoziale che prevede l automatica attribuzione dell indennità in virtù dell impegno all utilizzazione (di cui alla lettera f) del citato accordo decentrato).

In tal senso appare pertinente il richiamo operato dalla difesa del F. alla sentenza 4.3.1996 del Tribunale di Torino (R. e altro c. A.), che mette in luce il profilo causale dell attribuzione della somma al fine del computo nel trattamento di fine rapporto.

Le spese di causa seguono come in dispositivo la soccombenza.


P.Q.M.




La Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro, rigetta l appello.

Condanna l INPS al pagamento delle spese di causa nella misura di lire 2.000.000, di cui lire 800.000 per funzioni e lire 1.200.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali 10%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. I.V.

Firenze 18.4.2000

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE





 
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