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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 18 dicembre 2006
ESAME DI AVVOCATO 2006: ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PENALE E SOLUZIONE PROPOSTA Tizia è proprietaria di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni dell anno 1992 a mezzo di compravendita con atto del notaio. Nello stesso anno con decreto di omologazione della separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale viene assegnata alla moglie ed ai figli. TRIBUNALE DI ROMA ISTANZA DI REVOCA DELLA CONFISCA La sottoscritta, sig.ra Tizia, nata a …………., il ……………., residente in ………….., via ………, assistita dall’Avv…………., del foro di ……………, con studio in ………., via ……………., suo difensore di fiducia giusta nomina in atti PREMESSO CHE - la sig.ra Tizia è proprietaria dell’immobile, adibito a civile abitazione, sito in ……………, via …………., contraddistinto al NCU del Comune di ……. al foglio …………., particella …………, sub ……………. (doc. 1); - tale immobile fu acquistato, in data …./…./1992, dalla medesima, a rogito Notar ……….. (rep………), in regime di separazione dei beni dal marito Caio (doc. 2); - in data …../…../1992, la sig.ra Tizia ed il sig. Caio addivenivano alla separazione personale tra coniugi, omologata con decreto n…../1992 (RVG ……..) del Tribunale di ……. (doc. 4); - le condizioni di separazione contemplavano l’assegnazione della predetta abitazione alla sig.ra Caia, affidataria dei figli nati dal matrimonio; - in data …./…../1996, il Tribunale di Roma – sezione misure di protezione, adottava, ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter L.n.575/1965, il sequestro del bene predetto, la confisca dell’abitazione (doc. 5); - tale provvedimento veniva adottato nel corso del procedimento penale (n………. RGNR) in cui il sig. Caio risultava essere indagato per il reato previsto e punito dall’art. 416 bis c.p. (doc. 6); - il sig. Caio veniva, successivamente, condannato con sentenza irrevocabile n…… del …….. e l’immobile acquisito al patrimonio del Comune di ………… (doc. 7) RILEVATO CHE - La sig.ra Tizia ha acquistato l’immobile ben quattro anni prima del provvedimento di cui si chiede la revoca, con regolare atto notarile; - L’immobile è stato dalla medesima acquistato in regime di separazione dei beni con proventi propri (doc. 8); - L’istante, da tempo antecedente all’acquisto, non era più legata al sig. Caio dalla comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza il rapporto di coniugio, tanto è vero che nel 1992 i coniugi sono addivenuti a separazione personale; - Il predetto bene in alcun modo può considerarsi prezzo, prodotto o profitto dell’attività criminosa ascritta al sig. Caio; - L’istante non era a conoscenza delle illecite attività attribuite al coniuge, né, per le ragioni sopra esposte, poteva esserlo; - Ciò è tanto vero che è sempre rimasta del tutto estranea all’intero procedimento penale che ha visto coinvolto il sig. Caio, procedimento in relazione al quale è stata disposta la confisca dell’immobile; - Ella era quindi in una condizione di assoluta buona fede; - Non è stata, però, messa in condizione di poter interloquire nell’ambito di quel procedimento; - Non per questo il suo diritto di proprietà ed il diritto di assegnazione della casa coniugale possono essere ritenuti irrimediabilmente pregiudicati dalla confisca e dalla acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. CONSIDERATO CHE - Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 ter della L.n.575/1965, se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi debbono essere chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l’ assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’ acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca; - Il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi della richiamata disposizione, a carico di un indagato per reati di criminalità organizzata, non può pregiudicare i diritti reali costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all’instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo (Cass.sent.n.16227/2003); - Negare la possibilità di interloquire rispetto al provvedimento di confisca, per sua natura privativo e ablatorio, a chi sia legittimo titolare di diritti sulla cosa, oltre a tradursi in una grave irregolarità procedimentale, significa violare palesemente la legge penale ed il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione; - I terzi titolari di diritti reali su beni immobili sottoposti a confisca, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono, comunque, far accertare, in sede di esecuzione, ai sensi degli artt. 666 ss c.p.p., l’esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti; - Tali condizioni di validità sono costituite dall’anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca, nonché da una situazione soggettiva di buona fede (Cass.sent.n.12317/2005); - Ignorare i precetti sopra esposti si traduce in una grave violazione del principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 della Costituzione; - In ogni caso, al di là della primaria esigenza di tutela del diritto di proprietà, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, adottato dal giudice civile in epoca anteriore a quello privativo disposto dal giudice penale, preclude la privazione della disponibilità dello stesso in danno del legittimo assegnatario. Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, la sig.ra Caia, come in epigrafe assistita, rappresentata e difesa, FA ISTANZA All’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 666 ss c.p.p., affinché disponga, la revoca del provvedimento di confisca e di acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile contraddistinto al NCU del Comune di …… al foglio ……, particella ……, sub ……., adottato dal Tribunale di Roma, in data …….., e la restituzione del medesimo all’istante, legittima proprietaria. Con osservanza. Roma, li …….. Tizia Avv …… |
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