lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 18 dicembre 2006

ESAME DI AVVOCATO 2006: ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE E SOLUZIONE PROPOSTA


Tizio è propietario di un immobile nel centro di roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria.


Il contratto regolarmante registrato, prevede il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese.


Dopo i primi sei mesi di regolare detenzione, per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari.


Tizio, insoddisfatto, si rivolge al suo legale recitando di non aver mai incassato gli assegni su menzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l obbligo assunto con il contratto.


Il candidato assunte le vesti del legale di tizio rediga l atto ritenuto più opportuno.




Tribunale Civile di Roma



Intimazione di sfratto per morosità


e contestuale citazione per convalida


Il sig. Tizio (C.F. …………), nato a …. il ….., rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto - dall’avv. ….., presso il cui studio sito in Roma alla via … è elettivamente domiciliato


Premesso


-che il sig. Tizio è proprietario dell’immobile sito in Roma alla via …., della superficie di …., … in virtù di atto di vendita del …. a rogito del notaio ….. (rep. …. – racc. …) che si allega al presente ricorso in copia sub 1);


-che con contratto stipulato il …. 2005, registrato a … il …. Al n. … di formalità (che si allega in copia al presente ricorso sub 2) il sig. Tizio ha concesso in locazione al sig. Caio, nato a … il …. , l’immobile innanzi descritto per la durata di anni … a decorrere dal ….. e scadenza il …..;


-che tra le parti fu convenuto il canone mensile di € …. 1500,00 da corrispondersi anticipatamente entro il due di ogni mese a partire dal …..;


-che più in particolare tra le parti fu convenuto che il suddetto canone avrebbe dovuto essere corrisposto presso il domicilio del sig. Tizio ed in contanti;


-che il conduttore non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2005 secondo le modalità pattuite atteso che anziché pagare in contanti ha proceduto al pagamento a mezzo assegni circolari;


-che i predetti assegni, non avendo controparte osservato le modalità di pagamento pattuite, non sono stati incassati dal sig. Tizio il quale ha provveduto alla loro puntuale restituzione;


-che la condotta assunta dal sig. Caio integra un inadempimento atteso che tra le parti è stata pattuita una modalità di pagamento, in contanti appunto, totalmente differente da quella osservata da controparte. Infatti, il pagamento a mezzo assegno circolare non produce l immediato effetto estintivo del debito, che discende viceversa dalla consegna di denaro contante. A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e che il locatore non ha mai acconsentito ad una differente modalità di pagamento non ingenerando alcun legittimo convincimento in capo al conduttore in ordine alla correttezza di siffatta modalità di adempimento. Ma vi è di più, tali titoli comportano che il portatore debba recarsi presso la banca per riscuotere il danaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la prestazione al suo domicilio.


Alla luce di quanto esposto non può che concludersi che la condotta tenuta dal sig. Caio integri un inadempimento conformante a quanto sostenuto sul punto dalla stessa giurisprudenza di legittimità e che detto inadempimento sia colpevole, atteso che il creditore ha sempre manifestato la volontà di non accettare l assegno come mezzo d pagamento, superando qualsivoglia contraria presunzione che potesse essere insorta nel debitore.


- che pertanto, Caio si è reso moroso nel pagamento dei canoni relativi al periodo dal mese di ottobre 2005, incluso, al mese di dicembre 2005 per complessivi € 4500,00, fatto salvo il buon fine dei mesi successivi;


-che ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti scritti ed orali, non ultimi quello del … , il sig. Caio non ha eseguito alcun pagamento;


Tutto ciò premesso, il sig. Tizio come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato


Intima


Al sig. Caio, residente in …. alla via …., lo sfratto per morosità dal suindicato immobile, diffidandolo dal rilasciarlo immediatamente libero e vuoto da persone e cose e nel contempo, avvertendolo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata,


ed in pari tempo


Cita


Il sig. Caio, residente in …. alla via …., a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma, all’udienza del … di rito, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con espressa avvertenza che in caso di mancata comparizione all udienza suddetta, ovvero, se comparso, in caso di mancata opposizione, il Giudice convaliderà l’intimato sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. civ., per ivi, contrariis reiectis:


1) sentir convalidare l’intimato sfratto per morosità ed ordinarsi al Cancelliere l’apposizione in calce ad esso della formula esecutiva;


2) in caso di opposizione, sentir emettere ordinanza non impugnabile di rilascio con fissazione della data di esecuzione nel termine più breve;


3) dichiararsi risolto il contratto di locazione stipulato in data …. tra i sigg.ri Tizio e Caio;


4) sentir emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti ed allo stato indicati in €4500,00 relativi al periodo ottobre 2005 - dicembre 2005 nonché per i canoni a scadere fino all’effettivo rilascio dell’immobile de quo, oltre gli interessi di legge e le spese di procedura, I.V.A. e C.A.P.


Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa.


Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €. 4500,00, e che il c.u. versato è pari ad €…..


Si producono:1) copia atto di vendita del…..; 2) copia contratto di locazione del ….; 3) copia lettera racc. di messa in mora del …


, lì


Avv.



Procura.


Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l’avv. ……affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del presente giudizio con ogni potere e facoltà di legge, compreso quello di chiamare terzi in causa, spiegare riconvenzionali, proporre appello incidentale, transigere e rinunciare agli atti, incassare somme, promuovere procedure esecutive presentare istanze di fallimento.


Acconsento, altresì, al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/03.


Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Roma alla via …..



(Tizio)






E’ tale






Relata di notifica


Il giorno del mese di settembre 2006. Ad istanza come in atti io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all’Unep presso la Corte di Appello di Roma ho notificato l’antescritto atto a:


Caio residente in …...


La notifica ho eseguito mediante consegna di copia conforme all’originale all’indicato domicilio ed ivi a mani.




 
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