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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 18 dicembre 2006

PRIVATIZZAZIONI, LIBERALIZZAZIONI E NUOVE POVERTÀ DA INFORMAZIONE

Articolo del Prof. Sergio Sabetta - Componente Direzione Scientifica LavoroPrevidenza.com

Privatizzazioni, liberalizzazioni e nuove povertà da informazione



Prof. Sergio Sabetta







Nel dibattito in corso sulle liberalizzazioni e le ulteriori privatizzazioni in cui vi è in atto un confronto all’interno degli stessi opposti schieramenti politici tra le ali liberali e sociali (vedere inchiesta del “Il Sole 24 Ore”, 18/11/2006, n. 312, p. 15), occorrono alcune precisazioni su aspetti particolari relative alle fasce più deboli derivanti da privatizzazioni spinte in alcuni servizi.


Come è noto gli obiettivi principali di un programma di privatizzazioni sono il miglioramento del bilancio pubblico e l’aumento di efficienza del settore. Se nel miglioramento del bilancio non vi sono problemi per il guadagno immediato dall’operazione, il discorso cambia per l’aumento dell’efficienza.


Innanzitutto occorre ricordare che trasferire la proprietà non coincide con l’apertura del settore ad una maggiore concorrenza, ossia alla liberalizzazione, in quanto può esservi una semplice privatizzazione del monopolio, ancor più in settori di difficile penetrazione per la necessità di fornirsi di infrastrutture fisse di difficoltosa costruzione per gli ostacoli fisici. Questo comporta il venire meno dei meccanismi concorrenziali e dei conseguenti benefici sociali in termini di costi e qualità dei servizi, lo stesso discorso vale nell’ipotesi in cui si instaurino oligopoli privati collusivi.


Ma la stessa efficienza economica è il risultato sia di un’efficienza tecnologica che allocativa, la prima è la capacità di fornire ai consumatori la massima quantità ai minimi costi di un determinato bene, mentre la seconda è data dalla riduzione a favore dei consumatori fra prezzo e costo medio di produzione con una minimizzazione dei costi totali di produzione.


Se il rischio di fallimento e la pressione dei mercati finanziari, non essendovi più risorse pubbliche quasi illimitate a disposizione, possono indurre a comportamenti virtuosi con una accresciuta responsabilizzazione e più mirati incentivi per gli operatori, nulla assicura che i miglioramenti retroagiscano ai consumatori e non si risolvano in puri utili per gli azionisti, in altre parole non vi sia una equa ripartizione dei guadagni tra consumatori e remunerazione dei capitali investiti.


Questo comporta la necessità di ulteriori interventi pubblici di controllo effettivo del mercato attraverso l’azione incisiva ossia fornita di effettivi poteri delle varie Authority, senza giungere ad una eccessiva frammentazione operativa delle stesse.


Vi è tuttavia un ulteriore aspetto da considerare che di fatto mina la possibile concorrenza nei servizi per le fasce socialmente più deboli, ossia la possibilità di un effettivo confronto fra le varie imprese del rapporto qualità/prezzi dei servizi forniti.


Tra i servizi essenziali della concorrenza oltre alla libertà di ingresso sul mercato e alla omogeneità del prodotto vi è la perfetta informazione e la simultaneità delle contrattazioni. Nella perfetta informazione tutti gli operatori devono essere a conoscenza sui prezzi e le caratteristiche del prodotto al fine di ottenere una trasparenza del mercato, questo comporta la necessità di trattative svolte attraverso sondaggi individuali non impegnativi o attraverso un organo centrale che renda noti a tutti i prezzi e le caratteristiche (simultaneità delle contrattazioni).


Come può ben arguirsi la difficoltà di rifornirsi dell’informazione aumenta per le fasce socialmente più deboli (es. anziani, portatori di handicap), ancor più se l’informazione fornita dalle singole imprese non è chiara o è relativa a contratti complessi.


L’intervento di un organo autoritativo terzo diventa assolutamente necessario nel controllare l’effettività di una corretta e trasparente informazione e della sua confrontabilità tra le differenti imprese operanti nel settore, né tale opera sistematica può essere sostituita dalle varie associazioni dei consumatori le quali possono intervenire occasionalmente sui casi più estremi con un’opera più di denuncia che di prevenzione.


Queste circostanze devono essere tenute ben presenti quando si parla di privatizzazione di un servizio e non solo di una semplice liberalizzazione, anche se questo comporta la necessità di una difficile governance più efficiente del settore pubblico o in alternativa il dovere concentrarsi su una maggiore efficacia delle Authority, certamente non si può scaricare sulle fasce più deboli i problemi di informazione sui servizi essenziali, tra cui quelli di comunicazione fondamentale in una società moderna. Desta pertanto preoccupazione il manifestarsi di qualsiasi disfunzione nell’agire delle varie Authority proprio mentre si parla di nuove privatizzazioni, senza distinguere nettamente nel dibattito tra le varie tipologie di servizi essenziali ( gas, acqua, energia elettrica) necessari al vivere quotidiano e le altre attività imprenditoriali (L. Zingales, Quando manca la cultura delle regole, Il – Sole 24 Ore, 14/12/2006,337, p.1 )


 
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