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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 4 dicembre 2006
INFORTUNI SUL LAVORO- IL RISCHIO ELETTIVO NELLA SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2006 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO dell Avv. Cora Biondini componete Comitato scientifico LavoroPrevidenza.com INFORTUNI SUL LAVORO- IL RISCHIO ELETTIVO NELLA SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2006 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO La giurisprudenza, in questa occasione di merito, è ritornata nuovamente sulla nozione di rischio elettivo e sulla indennizzabilità dei c.d. infortuni in itinere. Il caso preso in esame è quello di un lavoratore che per evitare di danneggiare il prodotto del proprio raccolto a causa di un forte acquazzone ha seguito, diversamente da quello che era solito fare, un percorso ripido e non in terra battuta che ne ha provocato il suo schiacciamento a causa del ribaltamento del mezzo. Nel giudizio di prime cure il Tribunale si pronunciava in favore del lavoratore riconoscendo l’indennizzabilità dell’infortunio occorsogli in quanto infortunio sul lavoro, nel secondo grado, invece, il Collegio ha riformato la sentenza ritenendo che la deviazione dall’ordinario percorso “non era giustificata da esigenze lavorative” e che, quindi, la condotta assunta dal lavoratore comportava il venir meno del nesso causale tra la “la necessità di raggiungere la propria abitazione e l’evento infortunistico”. La motivazione di tale decisione si rinviene nella convinzione che nell’infortunio in itinere la nozione di rischio elettivo è più ampia, comprendendo comportamenti dell’infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza e la nozione di colpa del lavoratore è più rigorosa che nell’attività lavorativa vera e propria. Ora, nell’ipotesi di infortuni sul lavoro il rischio collegato eziologicamente all’attività lavorativa costituisce il requisito fondamentale sotteso all’occasione di lavoro la quale sussiste quando il lavoratore, nello svolgimento dell’attività cui è adibito, subisca un infortunio che pur se non causalmente ricollegato al lavoro sia stato da esso agevolato o reso possibile con la sola esclusione dell’infortunio occorso per una mera scelta arbitraria e dettata da fini meramente personali ad estranei al lavoro. Dunque, per poter valutare la indennizzabilità o meno di un infortunio occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, termine che ricomprende oramai anche il tragitto necessario per recarsi da casa al lavoro e viceversa, sarà fondamentale verificare cosa il lavoratore stesse facendo al momento dell’infortunio per poi accertare la sussistenza di un collegamento anche solo occasionale con l’attività lavorativa. Il fatto che fondamento dell’infortunio sul lavoro sia l’occasione di lavoro e, quindi, l’ascrivibilità dell’infortunio sul piano topografico, cronologico e funzionale all’attività lavorativa, esclude che le modalità della condotta tenuta dal lavoratore possano essere rilevanti e ciò vale anche nel caso di colpa abnorme e cioè di condotta contraria alle più comuni regole di diligenza e prudenza in quanto, in ogni caso, l’infortunio è causato dallo svolgimento dell’attività lavorativa ed è, quindi, ricollegabile alla finalità aziendale. La dottrina dominante ritiene che anche nel caso di infortuni in itinere sia completamente irrilevante il concetto di colpa di modo che ai fini della indennizzabilità dell’infortunio avvenuto sulle vie del lavoro, non possa assumere alcuna rilevanza la modalità degli spostamenti, la condotta di guida, il tipo di percorso seguito ed il mezzo di locomozione utilizzato.[1] Addirittura la Stessa Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità del principio della colpa del lavoratore nell’ipotesi di infortunio in itinere[2] con la diretta conseguenza che, come accade anche per il classico infortunio sul lavoro, l’indennizzabilità sarà esclusa nella sola ipotesi di rischio elettivo e di infortunio doloso. Per fare degli esempi, nel caso di infortunio in itinere si avrà rischio elettivo quando il lavoratore approfitti del tragitto casa-lavoro per effettuare delle gare di velocità così che non si parlerà del fatto che il viaggio possa essere considerato occasione di lavoro ma occasione per fare tutt’altra cosa infrangendo, così, il nesso di funzionalità con l’attività lavorativa[3]. Nonostante l’irrilevanza della colpa ai fini della indennizzabiltà dell’infortunio occorso, la colpa è stata spessa con il rischio elettivo con la conseguente esclusione dalla tutela delle fattispecie in cui al limite si sarebbe potuto evincere un comportamento colposo del lavoratore e nulla di più: 1) la caduta nel percorrere volontariamente una strada malagevole e dissestata; 2) la caduta nel percorrere in motocicletta la strada di ritorno a casa al sopraggiungere della notte per un ritardo senza alcun motivo. Nel caso, invece, della deviazione del percorso il nesso funzionale tra iter e lavoro si interrompe allorquando si esce dalla strada che si sta percorrendo per recarsi al lavoro o per tornare a casa. Al contrario non potrà parlarsi di deviazione quando il lavoratore pur seguendo strade sempre diverse non cambi i punti di riferimento iniziali e finali del viaggio. Nel caso di cui si tratta e sulla base di quanto detto, la Corte di appello di Milano fa riferimento ad un concetto di colpa che è stato ribadito non dover entrare in discussione nella controversia circa l’indennizzabilità o meno dell’infortunio sul lavoro poiché oggetto dell’indagine deve essere la sussistenza del nesso eziologico tra l’evento e l’attività lavorativa e non la condotta del lavoratore. Infatti, nell’ipotesi de quo il ricorrente aveva deciso di deviare dalla strada che normalmente transitava per raggiungere più celermente la sua abitazione e non far danneggiare il raccolto della giornata. Dunque: 1) è la logica aziendale che sottende all’evento ed all’infortunio occorso e non una mera scelta dettata da motivi personali; 2) al momento di scegliere se optare per la deviazione o meno l’elemento scatenante è stato quello di non perdere il frutto del proprio lavoro; 3) in realtà, non esiste alcuna deviazione in quanto il percorso compiuto dal ricorrente era il canonico casa-lavoro e/o viceversa; 4) il concetto di colpa è del tutto irrilevante sia che si tratti di infortunio sul lavoro in senso stretto che in itinere. Insomma, la confusione tra colpa e rischio elettivo in materia di infortuni sul lavoro serpeggia ancora in seno alle pronunce giurisprudenziali, siano esse di merito (come nel caso di specie) che di legittimità; tuttavia, si ribadisce che alla logica della indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro sottende l’occasione di lavoro e, dunque, il collegamento sia esso anche solo occasionale tra lavoro ed evento- e, dunque, lesione- così che la tutela sarà esclusa nella sola ipotesi in cui tale nesso funzionale sia completamente rotto a prescindere dalle modalità della condotta tenuta dal lavoratore che rileverà a soli fini della responsabilità o meno del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Ancona, lì 29 novembre 2006 Avv. Cora Biondini [1] Cfr. Venturi l’infortunio in itinere e la colpa del lavoratore con nota a sent. Corte di Appello di Firenze del 9 novembre 1951 in Dir. Lav. 1952, II, 457 ss; De Matteis l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Torino 1996, pag. 119 [2] Cass. Civ., sez. lavoro. 4 dicembre 2001, n. 15312 e cass. Civ. sez. lavoro, 6 marzo 1996 n. 1750 in Riv. Inf. Mal. Prof., 1996, II, pag. 55 e ss. [3] G. Corsalini gli infortuni sulle vie del lavoro Cedam, 2005, pag. 95 |
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