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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 4 dicembre 2006
SPESE PROCESSUALI NELLA CAUSE DI PREVIDENZA Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - dr. Natalino Sapone Giudice del Lavoro e componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com Proc. n. 1769/2004 PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 22/11/2006 MOTIVI DELLA DECISIONE Ex art. 281 sexies cpc 1. La domanda, volta a conseguire il ripristino della pensione d invalidità civile, revocata a far data dal 21.1.2004, è infondata. Dalla ctu - le cui risultanze, siccome tratte all esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie - è emerso che la ricorrente è affetta da Omissis Manca dunque il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione d invalidità civile come anche del diritto all’assegno d invalidità civile. Riguardo a questa prestazione, si rileva non essere stata data prova del requisito dell’incollocazione. La domanda va dunque rigettata. 2.1. Quanto alle spese processuali, all’udienza del 13.10.2006, dunque successivamente al deposito della ctu, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 152 disp. att. c.p.c., che la ricorrente “non era titolare e non è titolare di redditi soggetti ad IRPEF, giusta documentazione allegata al fascicolo di parte”. Ritiene questo giudice che tale istanza sia inammissibile, sia in quanto tardiva sia in quanto priva dei requisiti di forma richiesti dall’art. 152. L’art. 152 disp. att. c.p.c., per come modificato dall’art. 42 comma 11 D.L. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, dispone che “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente… non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da Ad avviso di questo giudice, è requisito imprescindibile per l’ottenimento del beneficio descritto nel primo periodo dell articolo (esonero dal pagamento delle spese processuali), oltre al presupposto sostanziale (reddito inferiore al limite indicato), anche la formulazione di un’apposita dichiarazione. La quale dichiarazione ha il valore di comportamento dal significato, legalmente tipizzato, di istanza ad avvalersi del beneficio descritto nella prima parte dell art. 152. Il che si desume dal dover essere la dichiarazione sostitutiva formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo nonché dalla configurazione della stessa quale istanza, ad opera dei commi 2 e 3 dell art. 79 del d.lgs. n. 113/02, richiamati dall art. 152. 2.2. Che si tratti poi di onere il cui adempimento è condizione imprescindibile per l’esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali lo si evince: a) dal tenore della norma, che usa l’indicativo, ad evidenziare la doverosità della dichiarazione; b) dall’unitarietà della disposizione. La prescrizione della dichiarazione è contenuta nello stesso comma che prevede il beneficio dell’esonero dalla condanna alle spese. Ciò ad indicare che non si tratta di una norma diversa da quella contenuta nel primo periodo (che descrive il beneficio ed indica il requisito sostanziale); c) dalla previsione dell’inammissibilità dell’istanza, ex art. 79 comma 3 d.lgs. n. 113/02, richiamato dall art. 152. Una previsione di tal fatta non avrebbe senso se non in relazione ad un onere vero e proprio. d) dal parallelismo con l’istituto del gratuito patrocinio, rispetto al quale non è dubitabile l’imprescindibilità dell’istanza di parte. Tale parallelismo – o comunque tale accostamento – emerge dai molteplici rimandi che l’art. 152 opera alla disciplina sul gratuito patrocinio. Precisamente vengono richiamati: l’art. 76, commi da Emerge altresì, tale parallelismo – o comunque tale accostamento –, dalla medesimezza del contenuto dell’impegno che il ricorrente è tenuto a formulare nelle conclusioni del ricorso: l’impegno indicato dall’art. 152 è del tutto analogo a quello delineato dall’art. 79 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 113/02. Il parallelismo – o quanto meno l’accostamento – con l’istituto del gratuito patrocinio costituisce ad avviso di questo giudice una congrua chiave di lettura dell’art. 152, idonea a risolvere i dubbi interpretativi. Tale chiave di lettura porta a disattendere la prospettiva della duplicità di precetti; prospettiva secondo cui sarebbero ravvisabili nell’art. 152 due norme tra loro distinte: una generale – quella che contempla l’esonero dalla condanna alle spese processuali per chi ha il requisito reddituale al momento della decisione – e una speciale – destinata a coloro che tale requisito reddituale hanno già al momento del ricorso. Con la conseguenza che, in caso di inapplicabilità della norma speciale - in primo luogo per mancanza della dichiarazione nelle conclusioni del ricorso - dovrebbe comunque trovare applicazione la norma generale. Per cui se non trova applicazione la norma speciale, avente riguardo al momento del ricorso, può comunque trovare applicazione la norma generale , che ha riguardo al momento della decisione. Tale impostazione non è condivisibile essendo in contraddizione, in un tratto fondamentale, con l’istituto del gratuito patrocinio, rispetto al quale non è dubitabile che il giudice non possa concedere il beneficio per il sol fatto della sussistenza del requisito reddituale, essendo indispensabile un’istanza di parte. Inoltre non pare agevolmente desumibile, nella prospettiva che rinviene nell’art. 152 due distinte previsioni, il senso della norma speciale, ove non si ritenga di fare derivare dall’omessa dichiarazione alcuna conseguenza negativa a carico del ricorrente, in particolare alcuna conseguenza preclusiva del beneficio previsto nella norma generale. Comunque, la tesi secondo cui dall’omessa dichiarazione non discenderebbe alcuna conseguenza preclusiva circa l’applicazione della norma generale è inconciliabile con la previsione dell’inammissibilità dell’istanza di cui al comma 3 dell art. 79 d.lgs. n. 113/02, cui rinvia l’art. 152. e) Ha infatti statuito che la modifica dell’art. 152 introdotta con il D.L. n. 269/03 “non può ritenersi applicabile ai procedimenti in corso … ponendo, la nuova formulazione del citato art. 152, oneri a carico delle parti ricorrenti di allegazione e di produzione documentale fin dall’atto introduttivo e nel coso dei successivi giudizi, di impossibile attuazione nelle controversie.. già in corso”. 2.3. Quanto fin qui osservato porta ad escludere l’applicazione di quella che, secondo l’impostazione qui criticata, sarebbe la norma generale (esonero dalle spese di lite per il sol fatto della sussistenza del requisito reddituale) anche nel caso in cui al momento del ricorso non sussista il requisito reddituale. In tale ipotesi, si potrebbe dire, non sorge l’onere di formulare la dichiarazione sostitutiva, ed allora non vi è ragione di precludere l’applicazione della norma generale dell’esonero dal pagamento in favore di chi non supera il limite reddituale previsto al momento della decisione. Neanche questo asserto, ad avviso di questo giudice, è aderente all’art. 152. Per quanto prima osservato, dall’art. 152 è estraibile un unico precetto, che prescrive quale presupposto processuale indefettibile del beneficio un’istanza, in relazione alla quale sono espressamente previsti motivi di inammissibilità. Non è dato comprendere quale senso possa avere la previsione di inammissibilità dell’istanza se poi comunque al momento della decisione, il beneficio deve essere in ogni caso concesso per il sol fatto della sussistenza del requisito sostanziale. 2.4. La conseguenza dell’insussistenza del requisito reddituale al momento del ricorso non è il venir meno dell’onere di formulare la dichiarazione de qua, con conseguente concessione del beneficio in presenza del solo presupposto sostanziale. La conseguenza è invece quella di precludere la concedibilità del beneficio, salvo sopravvenienza del requisito sostanziale. In caso di sopravvenienza in corso di causa del requisito reddituale, la conseguenza è quella di differire l’onere della dichiarazione al primo atto difensivo o alla prima udienza successiva. In tal caso (di sopravvenienza del requisito reddituale nel corso del processo), è onere del ricorrente formulare una dichiarazione avente requisiti formali equivalenti a quelli prescritti dall’art. 152, nonché quello di assumere il medesimo impegno (a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito). 2.5. La dichiarazione in caso di requisito reddituale sopravvenuto non può essere effettuata in ogni stato e grado del processo. A tale conclusione induce il mancato richiamo, da parte dell art. 152, dell art. 78 d.lgs. n. 113/02, che prevede la possibilità per chi si trova nelle condizione contemplate dall art. 76 d.lgs. 113/02 di chiedere di essere ammesso al patrocinio “in ogni stato e grado del processo”. A fronte di molteplici richiami al d.lgs. sul gratuito patrocinio, tale omesso rinvio non può essere considerato quale svista o dimenticanza del legislatore. E va quindi inteso come esito di una precisa scelta del legislatore di sottoporre l’istanza di cui all art. 152 alle normali preclusioni del rito delle controversie previdenziali ed assistenziali. 2.6. Il che, come già detto, non comporta l’inammissibilità della dichiarazione in un momento successivo al ricorso, non comporta cioè la non deducibilità della sopravvenienza del requisito reddituale. Ritiene questo giudice che dall’art. 152 sia evincibile il principio della rilevanza della sopravvenienza del requisito reddituale. In particolare ciò può inferirsi dal fatto che sul piano del presupposto sostanziale viene assunta quale data di riferimento l’anno precedente a quello della pronuncia, nel mentre sul piano del presupposto formale, ossia per il sorgere dell’onere della dichiarazione-istanza , la norma fa riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio. Ciò comporta che in ordine al requisito sostanziale è decisivo il momento della pronuncia, con rilevanza dunque del requisito reddituale sopravvenuto. In questo quadro trova spiegazione il contenuto dell’impegno , che concerne le variazioni dei limiti di reddito fino a che il processo non sia definito. Dal punto di vista del presupposto formale, dalla circostanza che la norma fa riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio può trarsi il principio per cui il ricorrente è tenuto a presentare la dichiarazione-istanza sin da quando possiede il requisito reddituale. Il che risponde allo scopo di consentire che siano svolte, tempestivamente e nel modo più approfondito possibile, le opportune verifiche. È in questa prospettiva che si spiega il richiamo, da parte dell art. 152, dell art. 88 d.lgs. n. 113/02, che riguarda le indagini della Guardia di Finanza. In questo quadro trova spiegazione il contenuto dell’impegno a comunicare le variazioni dei limiti di reddito fino a che il processo non sia definito. È evidente che il legislatore addossa al ricorrente tale onere al fine di agevolare i controlli sul reddito. Dunque ha diritto all’esonero dalla condanna alle spese processuali chi è titolare del requisito reddituale in relazione al momento della pronuncia, ma a tal fine ha l’onere di agevolare i necessari controlli, presentando la dichiarazione-istanza, mettendo in moto così le opportune verifiche, non appena vi sia il requisito reddituale. Viola tale onere di collaborazione chi, pur essendo titolare del reddito richiesto, non presenti la dichiarazione-istanza ed attenda per far ciò l’ultima udienza. Il che, tra l’altro, costringerebbe il giudice, che volesse attendere l’esito delle indagini, a ritardare la definizione della controversia. Anche per questa via dunque si giunge ad escludere la concedibilità del beneficio de quo in virtù del solo possesso del requisito reddituale. Questa interpretazione inoltre presenta il vantaggio di essere pienamente conforme al principio generale di tempestività dell’allegazione delle sopravvenienze. Cosicché il ricorrente è tenuto a presentare la dichiarazione nel primo atto difensivo o alla prima udienza successiva alla sopravvenienza del requisito reddituale, previa dimostrazione della sopravvenienza stessa. 2.7. Nel caso di specie, l’istanza di cui all art. 152 è stata proposta solo dopo il deposito della ctu , e senza comunque requisiti formali equivalenti a quelli prescritti dalla norma medesima. Essa è pertanto inammissibile. Di conseguenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo. Le spese di ctu vanno poste a carico della parte ricorrente e dell Inps , in solido tra loro, e che si liquidano come in dispositivo. Reggio Calabria, 22.11.2006 Il Giudice N. Sapone |
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