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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 26 novembre 2006
OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVENTE AD OGGETTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Sentenza Tribunale di Reggio Calabria G.L. dr. Natalino Sapone - Componente Direzione Scientifica LavoroPrevidenza.com TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Proc. n. 571/2004 PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 30/3/2005 nella controversia INPS/PIROMALLI MOTIVI DELLA DECISIONE Ex art. 281 sexies cpc. L’Inps propone opposizione avverso atto di precetto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto somme dovute a titolo di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola. Deduce a tal fine di avere già pagato la somma per la cui corresponsione è stato intimato precetto e posto in essere pignoramento. Produce estratti dell’archivio magnetico contenenti l’indicazione della data dell’ordinativo di pagamento e l’ultima data utile per l’emissione degli assegni. Parte opposta chiede il rigetto dell’opposizione, rilevando la mancanza di idonea prova del pagamento e comunque l’erroneità della determinazione dell’importo. L’opposizione va accolta. Il titolo giudiziale invocato dalla parte opposta non è idoneo ai fini dell’avvio di una procedura esecutiva in quanto non contiene alcun elemento che consenta di pervenire ad una precisa determinazione quantitativa del credito. Non risultano infatti dalla pronuncia giudiziale i dati indispensabili - l’importo dell’indennità di disoccupazione del cui adeguamento si tratta - per pervenire alla determinazione del credito mediante un semplice calcolo aritmetico. Né parte opposta ha allegato e provato essere stata acquisita rite et recte, nel processo di merito, l’indicazione dell’importo dell’indennità da adeguare, né parte opposta ha allegato e provato la non-contestazione da parte dell’Inps dell’indicazione stessa. Infatti, anche aderendo alla tesi più estensiva della giurisprudenza - secondo cui vi è titolo esecutivo idoneo anche quando i dati indispensabili per la determinazione quantitativa del credito possono ritenersi assunti per implicito nel giudizio siccome non controversi - , è evidente come l’onere di provare il carattere non-controverso del dato incomba su chi intenda giovarsi processualmente di siffatta circostanza. Quindi su chi intenda dimostrare che il titolo azionato in sede esecutiva, pur privo dei dati indispensabili per la quantificazione, sia ciò nondimeno idoneo a sorreggere la procedura esecutiva, in quanto tale carenza può essere integrata dal fatto che i predetti dati sono stati non-controversi nel giudizio di merito. In caso dunque di titolo non contenente al proprio interno i dati indispensabili alla quantificazione del credito, il carattere non-controverso dei dati medesimi assurge ad elemento integrativo della fattispecie costitutiva del diritto ad iniziare la procedura esecutiva. A ben vedere, nella fattispecie, non solo non vi è prova del carattere non-controverso dei dati necessari per la quantificazione del credito, ma è da escludere in positivo la ravvisabilità di tale carattere, in quanto - per come risulta dalle sentenze della cui esecuzione si tratta - l’Inps non si è costituito nel giudizio di merito. Laddove la nozione di dato non-controverso - che, nel contenuto, sebbene non totalmente nella disciplina (in punto, per esempio, di rilevanza di contestazioni tardive) - può ritenersi coincidente in linea di principio con la nozione di dato non-contestato. E, com’è noto, la non-contestazione presuppone la costituzione della controparte e l’adozione da parte di questa di un sistema difensivo che attenga al merito della domanda. La sentenza quindi non è titolo idoneo a sorreggere la procedura esecutiva. Si rileva che l’inidoneità del titolo esecutivo è rilevabile d’ufficio dal giudice, essendo la presenza di un titolo esecutivo idoneo un presupposto indispensabile per l’accoglimento della pretesa esecutiva. Dunque, non si determina violazione del principio della domanda di cui all’art. 99 cpc, in quanto l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione consiste nell’accertamento negativo della pretesa esecutiva e l’opposizione non consiste in un’impugnazione. Quindi la pretesa sostanziale - oggetto del contendere ed in riferimento alla quale va verificato il rispetto del principio della domanda - proviene dal creditore procedente e si concreta negli atti che preannunciano e danno luogo alla procedura esecutiva. Ragion per cui il rilievo d’ufficio dell’inidoneità del titolo esecutivo si pone quale motivo di rigetto della pretesa esecutiva, ossia della pretesa sostanziale oggetto del contendere, invece che come accoglimento di un’impugnazione. Si resta così nell’ambito della domanda. Né viene violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto nella fattispecie in esame l’opposizione mette in questione la procedura esecutiva nella sua interezza e non singole voci. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali. Reggio Calabria, 30/3/2005 Il Giudice Natalino Sapone |
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