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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 15 giugno 2004
Malattie professionali: accertamenti del CTU sulle cause della malattia professionale non contestati, acquisizione nel processo Sezione Lavoro Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4252 del 02/03/2004 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente Dott. Alberto SPANO’ - Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza Sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - Ferrovie Dello Stato - Societa’ Di Trasporti E Servizi Per Azioni, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio dell avvocato Arturo Maresca, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro D.F. elettivamente domiciliato in Roma Via Lunigiana 6, presso lo studio dell avvocato Carmelo D agostino, rappresentato e difeso dall avvocato Pietro Intilisano, giusta delega in atti; - controricorrente - e contro ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL SETTORE MARITTIMO IPSEMA; - intimato - e sul 2 ricorso n 20667/01 proposto da: IPSEMA - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 9, presso lo studio dell avvocato EMILIANO AMATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro D. F., elettivamente domiciliato in roma via Lunigiana 6, presso lo studio dell avvocato Carmelo D agostino, rappresentato e difeso dall avvocato Pietro Intilisano, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - e contro FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI; - intimato - avverso la sent. n. 342/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 12 agosto 2000 R.G.N. 284/92; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Aldo De Matteis; Udita l Avvocato Romei per delega Maresca; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Il giudice del lavoro di Messina, in accoglimento della domanda proposta da D.F., ha dichiarato il suo diritto, nei confronti dell ente Ferrovie dello Stato, ad una rendita corrispondente ad una riduzione della capacita’ di lavoro del 20%. Il Tribunale di Messina, integrato il contraddittorio nei confronti dell Istituto di Previdenza del Settore Marittimo I.P.SE.MA., e rinnovata la consulenza tecnica d ufficio, ha confermato la sentenza pretorile, rigettando l appello delle Ferrovie dello Stato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell art. 378 c.p.c. Si sono costituiti con controricorso il D. e l I.., resistendo; l Ipsema ha altresi’ proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell art. 335 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell art. 111 c.p.c.; contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata perche’, pur avendo correttamente indicato l Ipsema come successore "ex lege" nel processo, non ha indirizzato la condanna esclusivamente nei confronti di quest ultimo Istituto. Il motivo e’ infondato. L art. 2, commi 13 e 14, D.Lgs. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attivita’ di servizio (alla cui tutela infortunistica provvedeva precedentemente lo stesso datore di lavoro, prima azienda autonoma FS, poi ente pubblico economico, in forza dell art. 127 t.u. 1124), e’ assicurato rispettivamente all I.N.A.I.L. o all IPSEMA (per il personale navigante) secondo la normativa vigente. Tali norme vanno interpretate, tenuto conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalita’ di versamento della riserva matematica a carico della societa’ Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l I.N.A.I.L. e’ tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in guanto evidentemente decorrenti da epoca successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell I.N.A.I.L. sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere gia’ state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l istituto assicuratore medesimo e’ tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunche’ (Cass. 13 giugno 2001 n. 7994; Cass. 30 maggio 2001 n. 7358; Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948). Per evento definito si intende quello liquidato per il quale siano scaduti i termini di prescrizione. Da tale piano sostanziale va tenuto distinto quello processuale, sul quale il trasferimento all I.N.A.I.L. o all I.P.S.E.M.A. (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarita’ dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della societa’ Ferrovie dello Stato non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta societa’, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto controverso analoga a quella prevista dall art. 111 c.p.c., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilita’ dell intervento in causa dell I.N.A.I.L. o dell I.P.S.E.M.A. (Cass. 17 agosto 2000 n. 10916; Cass. 9 marzo 1999 n. 2030; Cass. 30 marzo 1999 n. 3085). Da tale successione nel processo, ammessa dalla stessa ricorrente, deriva che la sentenza deve essere pronunciata nei confronti della societa’ FS, parte originaria e permanente del processo (art. 111 c.p.c., comma 4,), anche se essa dispieghi poi i suoi effetti sull Ipsema, successore a titolo particolare, ove tale effetto discenda dalla disciplina sostanziale sopra riassunta. Con il secondo motivo di ricorso principale, cui aderisce con ricorso incidentale l Ipsema, la societa’ ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell art. 2697 c.c.; omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per aver basato la propria decisione esclusivamente sulla consulenza tecnica d ufficio, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo istruttorio complementare alle altre prove documentali e testimoniali che devono essere offerte dal ricorrente. Nella specie il ricorrente non avrebbe provato il nesso causale tra l attivita’ lavorativa e la malattia. Anche questo motivo e’ infondato. Il Tribunale ha rilevato che il ctu di 2° grado ha espresso un parere sostanzialmente conforme a quello gia’ espresso dal consulente di 1° grado, affermando l esclusivo nesso causale tra lavorazione e malattia. In fatto era emerso, anche dal documento, rilasciato dal capo impianto FS, noto alle parti, che egli ha sempre esercitato la mansione di elettricista a bordo delle navi traghetto; tenuto a lavorare in ambienti chiusi ed angusti, come le stive, dove al rumore assordante di potenti motori e dei getti d aria compressa si somma quello proveniente da altre lavorazioni (carpenteria, ribaditura etc). Inoltre i due consulenti hanno dichiarato che la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, per i caratteri suoi propri, e’ in stretto rapporto con l attivita’ lavorativa. La Corte osserva: la ricorrente principale e quella incidentale evocano due distinte tematiche: quella dell onere probatorio del nesso causale a carico del lavoratore infortunato, e quello del valore probatorio della consulenza tecnica d ufficio. Su entrambe le tematiche questa corte si e’ gia’ pronunciata nei seguenti termini. Sul primo tema. Il lavoratore che deduca una malattia professionale non tabellata, ha l onere di fornire la prova sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia dell esistenza della malattia, sia, infine, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass. 1 settembre 1997 n. 8271/ Cass. 4 luglio 1996 n. 6094). Le tre circostanze costituiscono tutte e tre dei fatti, la cui mancata prova ricade a danno del lavoratore ricorrente. Esse hanno pero’ oggetti e richiedono strumenti probatori diversi. Le modalita’ della prestazione lavorativa, integranti la esposizione al rischio, costituiscono un fatto principale, che il lavoratore ha l onere di allegare e provare, il che normalmente avviene con la descrizione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle proprie mansioni e con la richiesta di prova testimoniale su tali circostanze, normalmente espletata solo in caso di contestazione (Cass. sez. un 761/2002). La malattia costituisce anch essa un fatto, che pero’ puo’ costituire oggetto di prova testimoniale solo nei suoi aspetti sintomatici esterni; la sua esistenza e il suo grado invalidante, normalmente riferiti da certificazione medica di parte, devono essere accertati ed apprezzati dal giudice con l ausilio di una consulenza tecnica d ufficio medico legale. La componente valutativa e’ ancora piu’ evidente per l accertamento del nesso causale, che non puo’ essere affidato alle opinioni soggettive, e percio’ inammissibili, dei testi; esso presuppone l avvenuto accertamento dei due termini, la modalita’ lavorativa e la malattia, tra cui si deve accertare se esista oppure no un collegamento di derivazione eziologica; l onere probatorio cui e’ soggetto il lavoratore ricorrente e’ dunque quello di offrire documentazione clinica e sollecitare l indagine peritale sul nesso causale. Tale carattere valutativo del rapporto mansioni-malattia risulta proprio dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nesso deve essere valutato in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilita’ dell eziopatogenesi professionale, questa puo’ essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita’, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresi’ valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 6094/1996 cit.; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). In tale quadro di oneri probatori va inserito dunque il ruolo dell accertamento peritale d ufficio. La disciplina codicistica della consulenza tecnica d ufficio e’ posta nella sezione 3°, dedicata all istruzione probatoria, del titolo 1° del libro 2° del c.p.c.; il consulente svolge indagini tecniche; egli puo’, con l autorizzazione del giudice, domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, eseguire esami e rilievi (art. 194 c.p.c.). Costituisce "jus receptum" che la consulenza tecnica d ufficio non e’ mezzo istruttorio in senso proprio (ex plurimis Cass. 3 aprile 1998 n. 3423) e che il consulente non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, i quali sono demandati alle iniziative allegatorie e agli oneri probatori delle parti stesse (da ultimo Cass. 10 maggio 2001 n. 6502). Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimita’ si fa carico delle pregnanti disposizioni codicistiche ricordate, e distingue due figure o meglio ruoli del consulente, quello ed. deducente, quando il giudice affida al consulente tecnico solo l incarico di valutare i fatti accertati dallo stesso giudice o dati per esistenti, e del consulente c.d. percipiente, quando il giudice gli assegna altresi’ il compito di accertare i fatti stessi. Nel primo caso la consulenza presuppone l avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono gia’ stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza puo’ costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all onere probatorio e rimettere l accertamento dei propri diritti all attivita’ del consulente. In questo secondo caso e’ necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all accertamento (Cass. 4 novembre 1996 n. 9522). In definitiva il consulente puo’ procedere all accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli (Cass. 65.02/2001 cit.). Tali acquisizioni giurisprudenziali vanno condivise; esse ricevono ulteriore conferma dalle recenti acquisizioni di questa Corte in punto di oneri di contestazione dei fatti (Sezioni Unite sent. 761/2002). Si puo’ riassuntivamente affermare il seguente principio di diritto: in tema di accertamento dell esistenza, del grado invalidante e delle (con)cause di una malattia professionale, il consulente tecnico d ufficio puo’ acquisire, mediante l anamnesi lavorativa, ai sensi dell art. 194 c.p.c., che consente chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice (Cass. 17 aprile 2003 n. 6195). Poiche’ la sentenza impugnata si e’ attenuta ai principi sopra enunciati, il ricorso va respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido in Euro 10,00 oltre Euro 2000 per onorari di avvocato. P. Q. M. riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la ricorrente principale e quello incidentale in solido a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente liquidate in Euro 10,00 oltre Euro duemila per onorari di avvocato. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 18 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004. |
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