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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 29 ottobre 2006

LA FRAMMENTAZIONE AMMINISTRATIVA STATALE

del Prof. Sergio Sabetta

La frammentazione amministrativa statale



Prof. Sergio Sabetta





Vi sono diversi modelli di Stato che vanno dallo Stato unitario a forte accentramento amministrativo, allo Stato unitario con ampio decentramento solo amministrativo o anche con forte autonomia degli enti locali, fino allo Stato federale.


La differenza fra Stato unitario decentrato con ampio decentramento amministrativo o con forte autonomia degli enti locali è che nel primo caso la sovranità è posta a livello centrale e opera tramite delega, nel secondo vi è una titolarità primaria di funzioni degli enti intermedi e locali.


La genesi degli enti intermedi può essere o proiezione dello Stato centrale, o strumento di coordinamento degli enti locali, o infine autonoma e originaria espressione del territorio.


In Italia a partire dai primi anni ’90, con la L. n. 142/90, si è messa in moto una riforma che ha coinvolto per primi comuni, province e loro enti derivati, questa riforma si è successivamente allargata alle Regioni e allo Stato con la L. n. 59/97 e il D. Lgs. n. 112/98 fino a giungere alla riforma del Titolo V della Costituzione ( L. Cost. n. 3/01).


Anche l’organizzazione interna dell’Amministrazione statale è stata coinvolta da una serie di riforme che hanno interessato sia il pubblico impiego nella sua generalità ( D. Lgs. n. 29/93 e D. Lgs. n. 165/01), sia la struttura governativa e ministeriale in particolare con la L. 400/88 e il D. Lgs. n. 300/99 nonché successive integrazioni. La riforma, che ha assunto una valenza solo parzialmente organica ma piuttosto frammentaria nella sua applicazione, ha comportato una soppressione e accorpamento di uffici statali periferici a seguito del trasferimento delle funzioni statali alle Regioni ed enti locali, accompagnato il tutto da un parallelo trasferimento di funzioni dal centro alla periferia a seguito del decentramento amministrativo per la trasformazione della struttura statale unitaria da accentrata a decentrata.


Anche a seguito della distinzione del potere politico di indirizzo e controllo dalla responsabilità gestionale amministrativa operata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 165/01 e al riconoscimento specifico delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 16 e 17 del sopra citato decreto legislativo, hanno sempre più acquistato autonomia dal centro a livello periferico gli uffici statali rimasti in attività, i quali in molti casi hanno assunto funzioni superiori di carattere dirigenziale generale con ampia autonomia e parallela riduzione di controllo e coordinamenti.


Gli stessi organi di controllo quali Ragioneria dello Stato e Corte dei conti si sono frammentate operativamente sul territorio riducendo l’incisività dell’attività di controllo sugli atti, anche a seguito di una precisa volontà di trasferimento delle risorse, sempre più ridotte, sull’eventuale controllo di gestione o più strettamente contabile.


Al contrario si sono introdotte sempre di coordinamento tra i diversi livelli di governo legati al sistema delle conferenze, all’attività di trasferimento vincolato di risorse, agli strumenti di indirizzo e programmazione, al sistema dei pareri obbligatori, o ai puri controlli sui bilanci.


Emerge comunque dall’attività amministrativa quotidiana una frammentazione dell’attività statale sul territorio nazionale, seguendo la frammentazione istituzionale in atto. Accade sovente che gli organi della stessa amministrazione interpretino e applichino in forma diversa una stessa normativa a seconda delle regioni, senza che intervenga una qualche forma realmente operativa e cogente di coordinamento, si che l’azione diretta dello Stato, a differenza di quella dei propri enti strumentali, perde di compattezza e coerenza, basti pensare alle modalità di applicazione degli obiettivi previsti per i decreti dirigenziali di nomina.


Appare evidente la necessità e l’urgenza di ritessere una qualche forma di coordinamento effettivo nell’amministrazione periferica statale, se non si vuole ulteriormente aggravare il fenomeno in atto quale pessima interpretazione del concetto federalista di valutazione delle specifiche territoriali.





BIBLIOGRAFIA



· F. Longo, Federalismo e decentramento. Proposte economico – aziendali per le riforme, Egea 2001.





 
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