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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 9 ottobre 2006

RITENUTA D ACCONTO SULLE SPESE LEGALI DELLA PARTE CHE SI È DIFESA PERSONALMENTE

Agenzia Entrate , risoluzione 19.09.2006 n° 106

Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell’art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha agito in base all’art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.


Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106 del 19 settembre 2006, fornendo taluni chiarimenti in merito al regime di applicabilità della ritenuta d acconto con riferimento al risarcimento delle spese legali.



Agenzia delle entrate


Risoluzione 19/09/2006, n. 106


OGGETTO: Istanza di Interpello – Società Alfa. - Articolo 25 del D.P.R. n.600 del 1973, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente.


Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.25 del DPR n.600 del 1973, è stato esposto il seguente


QUESITO


La società Alfa S.p.a., in un giudizio civile, è stata riconosciuta responsabile dei danni cagionati al Sig. Beta nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di un servizio telefonico. Il Giudice, nell’emettere la sentenza, ha condannato l’istante a pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.
Il Sig. Beta, avendo la qualità di avvocato, ha partecipato al processo avvalendosi della facoltà di difendersi personalmente. La Società istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig. Beta, non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche l’importo delle spese processuali, operando su queste ultime la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento sostenendo che la ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto egli non avrebbe preso parte al giudizio come "avvocato Beta difensore di sé medesimo" ex art. 86 c.p.c., bensì come membro dell’associazione professionale "Studio Legale Beta".
Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa avrebbe dovuto corrispondergli l’intero importo liquidato in sentenza senza operare alcuna ritenuta, come se fosse stato assistito da un altro avvocato (che non avesse chiesto, peraltro, la distrazione delle spese a suo favore); il Sig. Beta avrebbe successivamente corrisposto i compensi professionali allo "Studio legale Beta" e quest’ultimo avrebbe emesso, nei suoi confronti, regolare fattura per la prestazione resagli.



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE



Premesso che non vi è l’obbligo di assoggettare alla ritenuta d’acconto l’onorario corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa in giudizio, l’istante ritiene che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto operare la ritenuta. Infatti, l’avvocato che ha patrocinato la causa, pur identificandosi con la persona fisica danneggiata, non avrebbe agito in qualità di "difensore di sé medesimo" ma in veste di "avvocato membro dello studio legale associato". In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese processuali non avrebbero dovuto costituire per l’avvocato Beta reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art.53 del Tuir, in quanto tali somme non sarebbero entrate "immediatamente" a far parte del suo patrimonio incrementandolo, se non per il tramite del "filtro" costituito dall’associazione professionale.



PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



Si fa preliminarmente presente che l’istanza di interpello in esame non ha carattere preventivo rispetto all’attuazione del comportamento rilevante ai fini tributari. Risulta, infatti, dalla parte narrativa dell’interpello che sia già avvenuto il pagamento delle spese giudiziali liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha già effettuato la relativa ritenuta.


Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del 26 aprile 2001,n. 209, e secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, l’istanza in esame non può essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.


Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.


A parere della scrivente, la tesi argomentata dalla Alfa S.p.a. non può essere condivisa dato che, dalla sentenza allegata all’istanza di interpello, non risulta in alcun modo che il Sig. Beta si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo.


Anzi, in più punti della stessa sentenza emerge chiaramente che il Sig. Beta si sia presentato in causa nella sua veste e qualità di legale abilitato, esercitando, quindi, la facoltà prevista espressamente dall’art. 86 del c.p.c. E’ tecnicamente impossibile che la stessa persona possa assumere la veste di parte del giudizio e di avvocato fuori dall’ipotesi contemplata dall’art.86 del c.p.c. L’avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi personalmente, dovrebbe chiedere l’ assistenza legale di un altro avvocato.


Diverso dal caso sopra descritto è l’ipotesi contemplata nell’art.82, comma 1 del c.p.c. che si riferisce alla possibilità per un cittadino (a prescindere dalla sua qualità) di stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non ecceda gli euro 516,46.


Le due fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 86 e 82, comma 1 del c.p.c. si differenziano notevolmente quanto a presupposti e ad effetti. Sotto quest’ultimo punto di vista la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12680 del 9 luglio 2004 ha statuito che "la parte che sta in giudizio di persona può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di sé medesimo ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa professionale".


Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell’art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha agito in base all’art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.


A tal proposito si richiama la Circolare di questa Agenzia delle Entrate n. 203 del 1994. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l’avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l’attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all’associazione professionale.


 
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