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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 9 ottobre 2006
L’AZIENDA NON PUO’ TRASFERIRE IL DIPENDENTE SE HA CONCORDATO CON LUI UN DETERMINATO LUOGO DI LAVORO Cassazione Sezione Lavoro n. 16907 del 25 luglio 2006 Costantino C. è stato assunto nel novembre 1992 dalla s.p.a. My Lunch come addetto al servizio di refezione scolastica presso il Comune di Biella. Nel 2000 egli è passato alle dipendenze della s.p.a. Compass Group Italia, che ha incorporato la My Lunch. Successivamente egli ha promosso nei confronti dell’azienda un’azione giudiziaria diretta ad ottenere il pagamento di trasferte. Il 10 agosto 2001 la Compass gli ha comunicato il trasferimento da Biella a Pomigliano d’Arco con effetto dal 25 agosto. Egli ha rifiutato di prendere servizio nella nuova sede, facendo presente che la lettera di assunzione prevedeva espressamente Biella come luogo di lavoro. L’azienda ha aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare con l’addebito di assenza ingiustificata a Pomigliano d’Arco. Egli si è giustificato facendo presente che il suo posto di lavoro era, per contratto, Biella. L’azienda lo ha licenziato per inadempimento. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Biella di annullare il licenziamento e di condannare l’azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in base all’art. 18 St. Lav.. Il Tribunale ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che fosse nella facoltà dell’azienda modificare il luogo di lavoro. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ha ordinato all’azienda di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e l’ha condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. La Corte ha motivato la sua decisione osservando che dal contratto di lavoro sottoscritto nel novembre 1992 emergeva l’impegno di Costantino C. a rendere la prestazione in un preciso luogo (servizio di refezione scolastica presso il Comune di Biella) e l’obbligo della società di adibirlo a tale servizio. La Compass ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte di Appello di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16907 del 25 luglio 2006, Pres. Lupi, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso richiamando l’orientamento espresso in varie sentenze (n. 3219/79, n. 1738/82, n. 4334/83, n. 3249/85) secondo cui il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito con carattere vincolante per entrambe le parti che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. |
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