11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA. A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...
10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”). ...
26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo. Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...
02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti. ...
05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 9 ottobre 2006
SICUREZZA SUL LAVORO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/18/CE
dell Avv. Cora Biondini
SICUREZZA SUL LAVORO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/18/CE
Con decreto legislativo n. 257 del 27 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 settembre 2006, è stata data attuazione alla direttiva n. 2003/18/CE relativa alla protezione di quei lavoratori che, nonostante la L. 257/92, sono ancora esposti ai rischi derivanti dal contatto con le fibre e le polveri di amianto sul luogo di lavoro. All’uopo è stato introdotto nel D. Lgs. 626/94 il titolo VI-bis applicabile a tutte quelle attività a causa del cui esercizio il lavoratore vedrebbe messa a rischio la propria salute in assenza di misure adeguate che possano limitare allo stretto assolutamente necessario l’esposizione a tale materiale nocivo. Tenuto conto della obbligatorietà dello smaltimento e della bonifica dei luoghi in cui l’amianto è stato per anni utilizzato e lavorato, le attività in cui il datore di lavoro avrà ulteriori obblighi ai fini del rispetto del diritto alla salute del lavoratore, in attuazione, altresì, dell’art. 2087 c.c., sono quelle relative alla manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate. I punti cardine del nuovo titolo VI-bis sono cinque: 1) valutazione dei rischi effettuata a priori e cioè prima di intraprendere qualsiasi attività di demolizione o manutenzione; 2) individuazione del valore limite di esposizione; 3) adozione di adeguate misure di prevenzione e di protezione; 4) adozione di opportune misure igieniche; 5) informazione e formazione dei lavoratori. Esaminando ciascuno dei cinque punti menzionati il datore di lavoro dovrà adottare, prima di iniziare i lavori, ogni misura necessaria ad individuare la presenza di amianto effettuando una valutazione dei rischi dovuti alla polvere di amianto ed ai materiali contenenti amianto, per stabilire la natura, il grado di esposizione, le misure preventive e protettive da attuare e presentare, prima dell’inizio di ogni attività, una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Il valore limite di esposizione viene individuato in 0,1 fibre per centimetro cubo misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Il datore di lavoro dovrà fare in modo, attraverso l’adozione delle misure necessarie ed indispensabili, che nessun lavoratore sia esposto a concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. In caso contrario, dovranno essere individuate le cause del superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare a tale situazione. Solo in tal modo, si precisa, il lavoro potrà proseguire. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi sarà necessario, quale extrema ratio, l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie il cui uso, però, non potrà essere permanente e la cui durata, per ogni lavoratore, va ridotta al minimo strettamente necessario. La misurazione del valore di amianto presente nell’aria dovrà essere effettuato periodicamente così da poterne tenere sotto controllo la concentrazione e da adottare di volta in volta le misure più adeguate al caso. Affinché l’esposizione sia limitata sono previste tutta una serie di misure riguardanti il numero dei lavoratori, le tecniche lavorative, la pulizia delle attrezzature e dei locali, la rimozione dei rifiuti o dei materiali in breve tempo in imballaggi chiusi su cui dovrà apporsi una specifica etichettatura. Non vanno, inoltre, trascurate le misure igieniche: a) I luoghi di lavoro dovranno, infatti, essere chiaramente delimitati e contrassegnati affinchè sia consentito l’accesso solamente ai lavoratori; b) gli indumenti di lavoro dovranno essere riposti all’interno dell’impresa ed in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; c) l’equipaggiamento protettivo dovrà essere pulito dopo ogni utilizzazione; d) dovranno predisporsi aree speciali per consentire ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione nonché impianti sanitari adeguati provvisti di docce in caso di operazioni in ambienti polverosi. Di tutto quanto sopra anzidetto il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza informazioni sufficienti affinchè essi stessi possano contribuire e collaborare nel dare adeguata attuazione alle misure via via predisposte. Accanto all’informazione il datore di lavoro dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari, dal contenuto facilmente comprensibile con particolare riferimento a:
- Proprietà dell’amianto ed i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
- Tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- Operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto ed importanza dei controlli preventivi;
- Procedure di lavoro sicure, controlli ed attrezzature di protezione;
- Funzione, selezione, scelta e corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Procedure di emergenza e decontaminazione;
- Eliminazione dei rifiuti;
- Necessità della sorveglianza medica.
L’introduzione di un nuovo titolo all’interno del Decreto legislativo dedicato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro relativo a tutte quelle attività ancora interessanti l’uso e lo smaltimento dell’amianto costituisce un passo importante per la tutela dei lavoratori in tale settore. Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge del 1992 con la quale veniva sancita la definitiva dismissione dell’utilizzo dell’amianto per la creazione di determinati prodotti industriali restavano fuori quelle attività dedicate proprie allo smantellamento ed alla bonifica dei luoghi di lavoro in cui era presente o veniva lavorato ed utilizzato l’amianto. In questo modo, si ritiene che anche l’eventuale ricorso ad azioni giudiziarie avverso i datori di lavoro che non abbiano ottemperato alle disposizione previste in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi in cui si viene a contatto con l’amianto possa prevedere una tutela sicuramente più adeguata sia per quanto riguarda il nesso etiologico tra i danni subiti dal lavoratore e la lavorazione che per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa in capo al datore di lavoro. Ancona, lì 2 ottobre 2006 Avv. Cora Biondini
D.Lgs. 25 Luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall esposizione all amianto durante il lavoro. |
Data Emanazione: 25/07/2006 |
Data Pubblicazione: 11/09/2006 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunita europee. Legge comunitaria 2004; Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all amianto durante il lavoro; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo: |
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Art.1. Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.». |
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Art.2. Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all amianto durante il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e inserito il seguente:
«Titolo VI-bis
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Capo I Disposizioni generali
Art. 59-bis. Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l actinolite d amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l antofillite d amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater. Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d amianto.
2. Se vi e il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies. Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all amianto non e superato nell aria dell ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita : a) brevi attivita non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell aria e prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita , di cui al comma 2.
Art. 59-sexies. Notifica
1. Prima dell inizio dei lavori di cui all articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attivita e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l esposizione dei lavoratori all amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo comportare un aumento significativo dell esposizione alla polvere proveniente dall amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies. Misure di prevenzione e protezione 1. In tutte le attivita di cui all articolo 59-bis, l esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu basso possibile; b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio non e possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell aria; c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; d) l amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara apposta un etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies. Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attivita di cui all articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche : a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all interno dell impresa. Essi possono essere trasportati all esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies. Controllo dell esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell ambito del servizio di cui all articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell amianto nell aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies. Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l amianto e fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell aria.
4. In ogni caso, se l esposizione non puo essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e necessario l uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 59-undecies. Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell aria, e prevedibile che l esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l uso durante tali lavori; b) provvede all affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita .
Art. 59-duodecies. Lavori di demolizione o rimozione dell amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell assenza di rischi dovuti all esposizione all amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all articolo 59-decies, delle misure di cui all articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e inviata all organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori.
6. L invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies. Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita comportanti esposizione ad amianto, nonche ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all esposizione alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita di non fumare; c) le modalita di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l esposizione; e) l esistenza del valore limite di cui all articolo 59-decies e la necessita del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies. Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprieta dell amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un esposizione all amianto e l importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l eliminazione dei rifiuti; i) la necessita della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies. Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; c) all atto della cessazione dell attivita comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente; d) all atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell esposizione all amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all opportunita di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l anamnesi individuale, l esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l opportunita di effettuare altri esami quali la citologia dell espettorato, l esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell esposizione.
Art. 59-septiesdecies. Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l ISPESL.». |
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Art.3. Sanzioni
1. All articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»; c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»; d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e aggiunta la seguente: «b-ter) con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»; e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;». |
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Art.4. Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo. |
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Art.5. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. |
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Art.6. Invarianza degli oneri
1. All attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 25 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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