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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 1 ottobre 2006
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: EFFICACIA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA SULLE LITI SUCCESSIVE Cass. Sez. Un. n. 13916 del 16.06.06 Con la sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i limiti della cosa giudicata esterna (o giudicato sostanziale) nel processo tributario. L’efficacia del giudicato preclude ogni ulteriore esame ed impugnazione della sentenza; la cosa giudicata formale si ha quando la sentenza diviene irretrattabile, perché non è più soggetta ai mezzi di impugnazione, ossia né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione, secondo quanto stabilito dall’art. 324 del codice di procedura civile. La cosa giudicata in senso sostanziale consiste nell’indiscutibilità dell’accertamento contenuto nella sentenza, anche al di fuori del processo nel quale è stata pronunziata (art. 2909 codice civile). Le sezioni unite della Suprema Corte sono state chiamate a pronunciarsi in ordine ´all´efficacia di giudicato esterno, in materia tributaria, dell´accertamento definitivo contenuto in decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o tributi diversi, pur in presenza dei medesimi presupposti fattuali´. Muovendo dall’assunto che il processo tributario non sia solo un giudizio volto all’annullamento o alla rettifica degli atti impositivi, ma che abbia piuttosto ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi dei contribuenti e possa, perciò, estendersi all’accertamento del rapporto, si deve ammettere che il giudicato abbia “capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili, nei limiti della specificità tributaria da quelle che disciplinano l’efficacia nel giudicato esterno nel processo civile”. Un ostacolo all’estensione del giudicato è l’autonomia dei periodi d’imposta; |
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