|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
domenica 24 settembre 2006
ASSEGNO DI INVALIDITÀ ANCHE IN PRESENZA DEL BONUS PER POSTICIPARE LA PENSIONE Inps, messaggio 12.09.2006 n° 24536 Il lavoratore che ha esercitato il bonus per posticipare il pensionamento di cui all’art. 1, co. 12, della legge 243/2004, conserva lo “status” di assicurato, per cui nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge. Lo ha chiarito l Inps, con il messaggio 24536 del 12 settembre 2006, precisando che il conseguimento dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al bonus a far tempo dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di inabilità. INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale delle Prestazioni Messaggio n. 24536 OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità. Chiarimenti Roma, 12-09-2006 1. Liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità a lavoratori in “bonus”. Alcuni lavoratori hanno presentato domanda di assegno ordinario di invalidità, dopo aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004. Poiché il lavoratore che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della citata legge 23 agosto 2004, n. 243 conserva lo “status” di assicurato, nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge. Il conseguimento dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al “bonus” a far tempo dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di inabilità. Tale provvedimento di revoca del “bonus” deve essere comunicato all’interessato e al datore di lavoro presso il quale questi svolge, in quel momento, attività da lavoro dipendente. La contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell’assegno di invalidità dà luogo ad un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981. In conformità con i criteri applicativi precisati con la circolare n. 149 del 2004, l’importo dell’assegno di invalidità da liquidare “è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.” L’importo dell’assegno, pertanto, deve essere calcolato “con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a tale data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del bonus. I periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da tale ultima decorrenza.” (circolare n. 149 del 2004) L’importo dell’assegno, così determinato, deve essere maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti a partire dalla data di decorrenza del “bonus”. 2. Liquidazione di una pensione supplementare ai titolari di assegno ordinario di invalidità. Si precisa che l’assegno ordinario d’invalidità, pur considerandone le peculiarità, rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito delle prestazioni pensionistiche. Pertanto i titolari di assegno d’invalidità hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, che, relativamente agli iscritti alla gestione separata, nonché agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, è stabilita dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Peraltro, poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata conferma dell’assegno ordinario d’invalidità, comportano la conseguente revoca della pensione supplementare. Si invitano, pertanto, tutte le Sedi dell’Istituto a porre attenzione nei casi di revoca o mancata conferma di un assegno ordinario di invalidità, verificando che all’interessato non sia stata precedentemente liquidata una pensione supplementare. In caso affermativo si dovrà procedere alla revoca della pensione supplementare medesima. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto. IL DIRETTORE CENTRALE |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |