lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 17 settembre 2006

GLI ORGANI DI VIGILANZA ED IL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO - 3^ PARTE -

a cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo

Gli organi di vigilanza ed il lavoro sportivo professionistico- 3^ parte -



a cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo



INTERPELLO



7.1.l. Disposizione


Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale assumono, per espressa volontà del legislatore, efficacia esecutiva nell ambito dell applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge “”un apprezzamento discrezionale””[1].


Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (si parla, in questo caso, di silenzio-rigetto).


A differenza della diffida, la disposizione del personale ispettivo impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a dettagliare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.


Rimangono, peraltro, in vigore gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Di conseguenza, l inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo continua ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia.




7.1.m. Prescrizione obbligatoria


La prescrizione obbligatoria è un provvedimento impartito dal personale ispettivo della DPL nell esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, come conseguenza dell accertamento di violazioni a norme in materia di lavoro e legislazione sociale che costituiscono reato, punito con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero della sola ammenda.



La prescrizione si applica nelle ipotesi di:


Ø inadempienza sanabile;


Ø reato a "condotta esaurita": reati istantanei, con o senza effetti permanenti;


Ø autonomo adempimento degli obblighi di legge da parte del reo, precedentemente all emanazione della prescrizione.



La prescrizione obbligatoria, dunque, si presenta quale omologo della nuova diffida: la prima opera a fronte di violazioni a carattere penale (in ogni caso), la seconda nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l inadempimento è sanabile).



7.1.n. Ricorso alla DRL


Avverso l ordinanza-ingiunzione[2] emessa dalla Direzione provinciale del lavoro è ammesso ricorso amministrativo al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad eccezione dei casi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, laddove è prevista[3] la competenza a decidere il ricorso del Comitato regionale per i rapporti di lavoro.


Il ricorso può essere presentato direttamente alla DRL che ne rilascia ricevuta, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in quest ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.


Dalla data apposta sull avviso di ricevimento decorreranno invece i 60 giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso.


Nei 30 giorni successivi alla notificazione dell ordinanza-ingiunzione gli interessati possono quindi, in via facoltativa, proporre ricorso alla DRL oppure, in virtù della espressa enunciazione testuale dell art. 16, proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice unico.



Il Direttore della DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi 60 giorni, senza procedere ad audizioni del privato ricorrente, in ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere presa “”sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell amministrazione””.


Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere notificato al ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l ordinanza-ingiunzione impugnata.
La pratica viene istruita, in primo luogo, dall Ufficio Affari Legali e Contenzioso della DPL che ha emesso l ordinanza-ingiunzione impugnata, il quale è tenuto a trasmettere una propria nota, unitamente agli atti del proprio fascicolo all Ufficio Affari Legali e Contenzioso della DRL.


La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso del Direttore della DRL; il provvedimento di sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora).


Nel caso di decisione di annullamento dell ordinanza-ingiunzione la DPL a cui la decisione è comunicata deve dare luogo alla cessazione delle procedure di riscossione coattiva ove pendenti; nel caso di decisione del ricorso che ridetermina l importo della sanzione la DPL assegna agli interessati, mediante atto notificato, il termine di 30 giorni per pagare la somma rideterminata, in mancanza attiverà la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge, con riferimento alla somma come ridefinita.


Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il ricorso si intende respinto (il già citati silenzio-rigetto).
A seguito della decisione espressa ovvero dopo l inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore può proporre entro 30 giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni, il ricorso in opposizione di cui all art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto l ordinanza-ingiunzione.











Presentazione ricorso


30 gg dalla notifica


Decisione ricorso


60 gg dalla data apposta sull’avviso di rcevimento




7.1.o. Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro


Altra tipologia di ricorso amministrativo, distinta per materia e per funzione da quello appena esaminato, è regolata dall’art.17 più volte citato.











Direzione Regionale del Lavoro


Ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse a conclusione del procedimento di contestazione di sanzioni amministrative


Comitato Regionale per i rapporti di lavoro


Ricorso avverso tutti gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro



Secondo l’articolo 17, infatti, qualora gli atti di accertamento e/o le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro ovvero i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi (Enpals ed Inail in testa) abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro[4].


Il Comitato, quindi, viene individuato quale destinatario di tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso, ricorsi presentati nel caso di:







Ø contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL;


Ø ordinanze-ingiunzione delle DPL;


Ø verbali di accertamento di ENPALS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.




Sia pur in assenza di una specifica indicazione normativa, si ritiene che il ricorso vada presentato nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto in via generale per i ricorsi gerarchici anche impropri.


L art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, peraltro, precisa che il ricorso è deciso entro 90 giorni dal ricevimento; decorso inutilmente il termine esso s intende respinto.


Di conseguenza, la decisione del Comitato Regionale sul ricorso può essere di tre tipi[5]:














eliminatoria


Il provvedimento impugnato viene eliminato, in quanto il ricorso è stato accolto


confermativa


Il ricorso non viene accolto ed il provvedimento impugnato viene confermato


innovativa


Viene rideterminata la misura e l’oggetto dell’accertamento impugnato



La decisione, come per l analogo ricorso alla DRL, è predisposta sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso della DPL interessata, ovvero dell organo di vigilanza che ha proceduto alla redazione dell atto impugnato.


In particolare, per la decisione dei ricorsi avverso gli atti di accertamento adottati da funzionari dell’ENPALS, il Comitato provvede a convocare, a fini istruttori, un rappresentante dei predetti Istituti che interviene con finalità consultive per l approfondimento delle problematiche relative allo specifico regime assicurativo.


Si precisa che il ricorso interrompe i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.


Si sottolinea, infine, che i ricorsi già presentati ai Comitati regionali dell INPS alla data di entrata in vigore del decreto in questione restano affidati alla competenza decisionale del predetto organo, mentre il Comitato regionale per il lavoro è competente per i ricorsi presentati successivamente alla predetta data, anche se relativi a rapporti insorti antecedentemente all entrata in vigore del decreto.



DIRITTO DI INTERPELLO


Secondo l’art.9 del D.lgs n.124/04, “”le associazioni di categoria e gli enti professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.””


Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali (trattasi di requisito soggettivo).


Tale facoltà consiste nella possibilità di porre alle DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull applicazione delle normative, nelle materie di rispettiva competenza (requisito oggettivo).


Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla Direzione Generale corredati da apposita relazione.


In particolare, sul punto, la circolare 17 dicembre 2004, n.86 dell’INAIL – Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi stabilisce che i quesiti di carattere ed a valenza generale, possono essere inviati indifferentemente a:











Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi


Solo per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica di prossima istituzione interpellodirezionecentralerischi@inail.it



Sedi territoriali dell’Istituto


Tali uffici provvederanno a trasmetterli alla Direzione Centrale Rischi, per l’istruttoria ed il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro




Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle singole aziende.


Peraltro ogni attività di carattere "informativo" nei confronti delle aziende e dei lavoratori può continuare ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui all art. 1 della legge n. 12/1979.
Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 Legge n. 689/1981) nonché dell applicazione delle sanzioni civili.









[1] Art. 14 del decreto in esame




[2] Emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n.689/81




[3] ai sensi dell’art. 17




[4] Del Comitato, costituito all interno della DRL, fanno parte: il Direttore della DRL, che lo presiede, il Direttore regionale dell INPS e il Direttore regionale dell INAIL. E’ prevista, poi, la figura del Segretario del Comitato individuato dal Direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore. Per le problematiche previdenziali e assicurative il Segretario può farsi assistere da funzionari degli Enti appositamente individuati.




[5] Sul punto si veda, anche, L.PELLICCIA, I chiarimenti dell’INAIL sul decreto legislativo di riforma della vigilanza in materia di lavoro, in Consulenza n.6/05.




 
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