ASSEGNO DI INVALIDITA : requisito reddituale ed incollocabilità al lavoro - Onere probatorio
ASSEGNO DI INVALIDITA
Requisito reddituale ed incollocabilità al lavoro - Onere probatorio
( Tribunale Nola, Giudice del lavoro, Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 14.06.06 )
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Assegno di invalidità. Legittimazione passiva dell I.N.P.S. - Sussistenza - Legittimazione passiva Ministero dell Interno - Insussistenza - Onere probatorio sussistenza requisiti di legge (situazione reddituale; incollocabilità al lavoro) - Produzione documenti e richieste istruttorie - Termini perentori - Decadenze - Riassunzione del giudizio - (L. 118/1971, della L. 509/88, della L. 18/1980 e della L. 508/1988 - artt. 3, 4 e 5 del D.L.vo 509/88 ; DM. 25.07.1980 - art. 130 D.L.vo 112/98)
Nella sentenza
>> Il ricorrente deve provare ( oltre allo stato di invalidità ) la sussistenza degli altri requisiti di legge (requisito reddituale ed incollocabilità al lavoro).
>>"la riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario" (Cass. civ. sez. I , 25.06.2002 n. 9247) con la conseguenza che a seguito della riassunzione non possono essere superate le eventuali decadenze.
>>Mezzi di prova. "Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l omessa indicazione, nell atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo cha la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione .."
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TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell udienza di discussione del 14.06.2006 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2007/06 (già 7018/99)
TRA
TIZIO, nato il . … 19… , rappresentato e difeso dall avv. … -ricorrente-
E
1)I.N.P.S. in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti … -resistente-
2) MINISTERO DEL TESORO in persona del suo Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall avvocatura di Stato -resistente-
Oggetto : assegno di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 15.09.1999 il ricorrente in epigrafe affermava :
" che aveva presentato in data 25.01.1999 istanza diretta alla commissione invalidi civili intesa ad ottenere l assegno di invalidità ai sensi della L. 118/1971, della L. 509/88, della L. 18/1980 e della L. 508/1988;
" che, nonostante fosse affetto da gravi infermità invalidanti, nessun provvedimento veniva adottato in suo favore, anche dopo l esperimento del prescritto iter amministrativo.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto all assegno di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria di spese di lite.
Costituitosi, l I.N.P.S. eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l improcedibilità della domanda di cui nel merito contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, il Ministero convenuto che eccepiva i difetto di legittimazione passiva e comunque l infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All udienza del 21.09.2005 la causa veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti.
Con ricorso, ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente riassumeva - ex art. 125 disp. Att. C.p.c., - la causa.
Sulla documentazione in atti e dopo l espletamento di consulenza tecnica di ufficio la causa veniva decisa con dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è procedibile, atteso che è stato esaurito il procedimento amministrativo.
Quanto alla legittimazione passiva, essa, alla luce del disposto dell art. 130 D.L.vo 112/98, deve ritenersi sussistente in capo all I.N.P.S. ; infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede lo spostamento in capo al suddetto Istituto, presso cui è stato istituito un apposito fondo di gestione, della funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili. Inoltre, il comma 3 dispone che tale legittimazione sussiste, altresì, nei procedimenti, giurisdizionali ed esecutivi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, anche se aventi ad oggetto provvedimenti concessori anteriori a tale data. Il caso in esame rientra proprio in quest ultima ipotesi, atteso che il provvedimento di riconoscimento delle provvidenze richieste, emanato dalla commissione invalidi civili, è anteriore al 3 settembre 1998, mentre il ricorso introduttivo del presente processo è stato depositato in data successiva. Da quanto detto consegue che nessun obbligo sussiste in capo al Ministero dell Interno relativamente alle provvidenze economiche richieste dall attuale ricorrente.
Nel merito la domanda è infondata, in quanto non ricorrono gli estremi per il riconoscimento di nessuna delle prestazioni richieste.
Per ciò che attiene al requisito medico legale, il ricorrente, secondo quanto accertato dal C.T.U., è affetto dalla patologia analiticamente descritta nella relazione peritale. Tale stato patologico va valutato alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data della presentazione della domanda amministrativa nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3, 4 e 5 del D.L.Vo 509/88 o in precedenza dal D.M. 25.07.1980 (relativo al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti, nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sull eventuale attività lavorativa svolta).
Le patologie così misurate determinano uno stato di invalidità pari al 74% a decorrere dal gennaio 1999 e al 100% a decorrere dal luglio 2001.
Parte ricorrente, tuttavia, non ha tempestivamente provato la sussistenza degli altri requisiti di legge (requisito reddituale ed incollocabilità al lavoro). Infatti, la produzione della relativa documentazione avveniva all udienza del 14.06.2006 e cioè dopo la riassunzione.
Orbene, all uopo è opportuno in primo luogo rilevare che "la riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario" (Cass. civ. sez. I , 25.06.2002 n. 9247) con la conseguenza che a seguito della riassunzione non possono essere superate le eventuali decadenze.
Inoltre, si deve considerare che "Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l omessa indicazione, nell atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo cha la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse" (Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza 20.04.2005, n. 8202)
Pertanto, considerato che prima della cancellazione della causa dal ruolo la parte ricorrente non aveva prodotto alcun documento, che dopo la riassunzione (senza per altro ottenere, e prima ancora chiedere, alcuna autorizzazione alla produzione di documenti) ha depositato documentazione pur essendo ormai incorsa nella relativa decadenza, di tale documentazione non si può tenere alcun conto. Ed infatti non si tratta di documenti la cui produzione era giustificata dal tempo della loro formazione (atteso che parte di esse era già in possesso della parte al momento del deposito del ricorso, come l iscrizione o la richiesta di iscrizione alle liste del collocamento speciale) o dall evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (atteso che la restante documentazione attestante il reddito è risalente ad una data nettamente successiva a quella di cancellazione della causa dal ruolo e pertanto evidentemente non richiesta diligentemente e tempestivamente dalla parte né prima del deposito del ricorso né per l udienza di discussione, ma successivamente a questa anche se prima della riassunzione).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite si compensano ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Nola 14.06.2006