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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 12 giugno 2004

L’aiuto primario che sostituisce il primario in occasione di assenze non ha diritto a differenze retributive, se tale sostituzione rientra, in base al contratto collettivo, tra le mansioni proprie della qualifica

Sezione Lavoro

L’aiuto primario che sostituisce il primario in occasione di assenze non ha diritto a differenze retributive, se tale sostituzione rientra, in base al contratto collettivo, tra le mansioni proprie della qualifica.



Cass. civ. Sez.lav. 14/01/2004 n.400



La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso proposto da: M.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana n. 6, presso l avv. Carmelo D Agostino, e rappresentato e difeso dall avv. Pietro Intilisano, giusta delega in atti; - ricorrente - contro G.s., in persona del legale rappresentante Emmanuel Miraglia, elettivamente domiciliata in piazza Cola di Rienzo n. 69, presso l avv. Aldo Ferretti, che con l avv. Sandro Troja la rappresenta e difende, anche separatamente, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d appello di Messina n. 1 depositata il 21 marzo 2000 (R.G. lavoro n. 55/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. LAMORGESE Antonio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 febbraio 1999 il Pretore di Messina rigettava la domanda proposta dal Dr. C.M. nei confronti della G.s., per ottenere differenze retributive. L attore a sostegno della sua pretesa aveva dedotto di avere, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell Istituto ortopedico Mezzogiorno d Italia e con le mansioni di aiuto del servizio di anestesia, espletato funzioni di primario in sostituzione del Dr. P., ogni volta che quest ultimo si era assentato. La decisione, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello di Messina con pronuncia depositata il 21 marzo 2000. Il giudice del gravame, richiamata la disposizione contenuta nell art. 8 del ccnl, secondo cui l assegnazione di mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell amministrazione e che soltanto da tale assegnazione il medico ha il diritto ad una indennità mensile in misura pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per la iniziale della qualifica di appartenenza, ha rilevato che nella specie si trattava di sostituzioni temporanee disposte dal primario nell ambito dei suoi poteri organizzativi del servizio, all interno del reparto, che rientravano nei compiti propri della qualifica di aiuto. Avverso questa pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per Cassazione. La società intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione I cinque motivi di ricorso, i quali denunciano violazione e falsa applicazione, oltre che dell art. 2103 c.c., delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro della categoria, stipulato in data 19 novembre 1990, e in particolare delle clausole di cui agli artt. 7 e 8, nonché vizi di motivazione correlati alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione di alcuni documenti (ordini di servizio), possono essere raggruppati e sintetizzati nei termini di cui appresso. Si addebita alla sentenza impugnata di avere implicitamente ritenuto - confermando la decisione di primo grado e come argomentato dal Pretore - che soltanto il sanitario operante nelle strutture pubbliche ospedaliere, con funzioni di aiuto, ha diritto al trattamento retributivo spettante al primario in caso di sostituzione di quest ultimo, contrariamente a quanto stabilito dall art. 8 del ccnl denunciato, il quale espressamente prevede che l assegnazione a mansioni superiori del medico dipendente da case di cura private determina l insorgenza del diritto ad una indennità mensile a decorrere dall assegnazione, purché questa risulti da atto scritto dell amministrazione. L art. 7 del medesimo contratto, analogamente a quanto dispone il D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 per i medici ospedalieri, stabilisce che l aiuto può sostituire il primario in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza, senza però limitare il diritto al maggior trattamento retributivo in caso di sostituzione. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha poi ritenuto la non applicabilità dell assegnazione del M. alle mansioni superiori, in base al rilievo che tutti gli ordini di servizio prodotti provenivano dal superiore gerarchico, e che le sostituzioni rientravano nelle funzioni dell aiuto, essendo taluni ordini di servizio a firma del direttore sanitario, cioè l organo preposto dall amministrazione a tutte le incombenze di ordine sanitario, e quindi ad essa riferibili. Si assume la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un lato, affermato la sostituzione del primario da parte del M. in adempimento di un obbligo contrattuale, e, dall altro lato, negato che tale svolgimento di funzioni primariali, limitato a parte di esse, comportasse assunzione di responsabilità ed esercizio in autonomia dei compiti propri della qualifica rivendicata, contro il chiaro significato degli ordini di servizio concernenti le sostituzioni, in cui il M. era indicato come responsabile del servizio di anestesia. La Corte territoriale neppure ha spiegato perché la sostituzione del primario, pur se compresa tra le mansioni dell aiuto, non integri espletamento di mansioni superiori, con diritto al trattamento economico corrispondente all attività svolta. Svolgendo l aiuto per effetto della sostituzione, ancorché per un periodo limitato, le mansioni del primario con le relative responsabilità, deve trovare applicazione l art. 2103 c.c., atteso che le mansioni in concreto espletate non sono per nulla riconducibili a quelle dell aiuto: la previsione contrattuale che concerne la sostituzione del primario con l aiuto, individua per ragioni organizzative dell imprenditore la figura professionale abilitata all esercizio delle mansioni del sostituito in caso di assenza o di impedimento, ma non esclude che con la sostituzione si attui lo svolgimento di mansioni superiori da parte dell aiuto. Diversamente il lavoratore chiamato alla sostituzione sarebbe penalizzato senza alcuna plausibile ragione, non ricevendo, malgrado l incremento della quantità e qualità di lavoro, adeguata retribuzione, in contrasto con il precetto di cui all art. 36 Cost. I motivi che, in parte ripetitivi e comunque connessi, possono essere congiuntamente trattati, sono infondati. Deve anzitutto rilevarsi la inammissibilità della violazione degli artt. 7 e 8 ccnl sotto il profilo dell errore di diritto di cui all art. 360 c.p.c., n. 3, poiché i contratti collettivi postcorporativi non costituiscono fonte di diritto oggettivo, ma atti privati di natura negoziale, e come tali non possono essere sottoposti al diretto esame del giudice di legittimità. La loro interpretazione è invece istituzionalmente riservata al giudice del merito, e nelle controversie concernenti l applicazione di tali contratti, è denunciatale in sede di legittimità non la loro violazione, come ha esplicitamente fatto il ricorrente, ma quella dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e i vizi del ragionamento seguito dal giudice del merito nel procedere alla interpretazione delle clausole. E in tali ipotesi, secondo la consolidata giurisprudenza, è necessario che il ricorrente specifichi quali i canoni interpretativi violati e il modo in cui la violazione è avvenuta, mentre nella specie il ricorrente si è limitato ad affermare una diversa interpretazione della norma contrattuale e quindi il suo diritto al maggiore trattamento retributivo per lo svolgimento delle funzioni di primario, riportandosi alla analoga previsione nel settore pubblico, che a suo avviso dovrebbe essere intesa nel senso da lui indicato. Non può però avere qui alcuna influenza l indagine sulla disciplina del settore pubblico, che non è applicabile alla fattispecie in esame - è incontroverso che si tratta di rapporto di lavoro privato di un medico alle dipendenze di casa di cura privata - e neppure può avere alcuna rilevanza il parallelismo che il ricorrente sembra richiamare a sostegno della sua tesi, non potendosi desumere, per ciò che nella specie interessa, principi comuni ai due settori sanitart. Peraltro il principio di diritto elaborato dalla pronuncia citata del Consiglio di Stato (20 novembre 1995 n. 345) non porta all affermazione del diritto al trattamento economico della qualifica superiore per ogni sostituzione dell aiuto medico nelle mansioni superiori di primario, riferendosi detta sentenza, secondo quanto risulta dal testo riportato dal ricorrente, a sostituzioni procrastinate "oltre il termine consentito". Non si controverte nella specie di promozione automatica a termini dell art. 2103 c.c., e la mancanza in ordine alla disciplina del settore privato di un termine oltre il quale spetta il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori concretamente svolte, non comporta la sussistenza del diritto per il lavoratore che effettui la sostituzione del dipendente con qualifica superiore al maggiore trattamento economico, occorrendo prima verificare se la sostituzione rientri (o meno) nelle mansioni proprie del sostituto. A tale proposito giova infatti richiamare l orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato che allorché tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione del medesimo, da parte del lavoratore di grado inferiore, non attribuisce a quest ultimo né il diritto alla qualifica superiore né il diritto al trattamento economico corrispondente, difettando in tal caso, ai sensi dell art. 2103 c.c., il requisito della "diversità" delle mansioni svolte (cfr. Cass. 28 maggio 1990 n. 4937, Cass. 19 gennaio 1985 n. 183). Se infatti rientra nelle mansioni del dipendente la sostituzione del collega di grado più elevato, il sostituto svolge compiti che, seppure in via temporanea, sono compresi nella propria posizione lavorativa. A questi principi, che devono essere qui ribaditi, si è attenuto il giudice di appello. Interpretando la clausola contrattuale, la Corte territoriale ha specificato che l attività, su cui il ricorrente aveva fondato la propria pretesa, non costituisce assegnazione di mansioni superiori da parte dell amministrazione della casa di cura, e per la quale la medesima clausola prevede il conferimento con atto scritto, anche ai fini della decorrenza della differenza retributiva spettante all aiuto medico, ma espletamento di attività contrattualmente prevista per l aiuto, il quale, in base alla contrattazione collettiva, come ha rimarcato la sentenza impugnata, è tenuto a collaborare e sostituire il primario in caso di assenza e di impedimento dello stesso, oltre che nei casi di urgenza. Una volta esclusa, con l accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, l ipotesi dell assegnazione di funzioni di primario, è priva di decisività la doglianza concernente l esame degli ordini di servizio, e peraltro l indagine sulla loro provenienza, se cioè a firma del direttore sanitario, come il ricorrente sostiene per alcuni di essi, ovvero del primario, presuppone che il direttore sanitario rappresenti, ma ciò non è stato affatto dedotto, l amministrazione della casa di cura datrice di lavoro - a cui la clausola contrattuale fa riferimento per l assegnazione con atto scritto delle mansioni superiore - e non soltanto l espletamento di compiti organizzativi della struttura. Né può ritenersi che il presupposto dell assegnazione con provvedimento scritto dell amministrazione possa comunque essere realizzato con l esercizio da parte del primario del potere di nomina del proprio sostituto durante la sua assenza o per l ipotesi di un suo impedimento, trattandosi di due ipotesi diverse e non implicando il potere del primario di organizzare il reparto a cui lo stesso è preposto, quello di rappresentare la datrice di lavoro per i rapporti che a questa fanno capo, compresi quelli di lavoro dei dipendenti, poteri di rappresentanza che neppure sono stati prospettati. Infine, pure priva di fondamento è la dedotta violazione della norma costituzionale denunciata, non potendosi ritenere una lesione del principio della adeguatezza della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro a seguito dello svolgimento da parte del dipendente di grado inferiore di compiti di sostituzione del dipendente di grado più elevato, rientranti nella previsione contrattuale sufficiente rilevare in proposito che dall art. 36 Cost. non può desumersi un principio che imponga parità di trattamento economico a parità di mansioni. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), è tenuto alla rifusione nei confronti della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.



P. Q. M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 13,00, oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2003.



Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004


 
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